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725.116.21 OUMin

Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale (OUMin)

del 7 novembre 2007 (Stato 20 febbraio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 48, 49 a capoverso 3, 60 e 62 a capoverso 3 della legge federale dell’8 marzo 1960 1 sulle strade nazionali (LSN);
visti gli articoli 12 capoverso 1, 13 capoverso 3, 14 capoverso 2, 17 b capoverso 2 e 38 della legge federale del 22 marzo 1985 2 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin), 3

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Capitolo 1 Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e degli altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale per:

  1. il finanziamento delle strade nazionali;
  2. i contributi ai costi delle strade principali;
  3. i contributi ai provvedimenti intesi a migliorare l’infrastruttura di trasporto nelle città e negli agglomerati;
  4. i contributi non vincolati a opere.4

Gli altri contributi vincolati ad opere e i contributi alla ricerca nel settore stradale non sono disciplinati nella presente ordinanza.

Capitolo 2 Strade nazionali

Sezione 1 Costruzione e sistemazione

Art. 2 Definizione dei costi di costruzione e sistemazione

Nel progetto esecutivo sono definite le spese computabili, globalmente o parzialmente, come costi di costruzione e sistemazione.

Art. 35 Interessi della protezione della natura e del paesaggio

Sono computabili come costi di costruzione e sistemazione le spese per l’adempimento dei compiti di tutela degli interessi di cui all’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 1966 6 sulla protezione della natura e del paesaggio.

Art. 4 Ripartizione dei costi di adattamento alle opere militari

Sono opere militari ai sensi dell’articolo 48 LSN:

  1. le costruzioni e gli impianti militari con i loro accessori che servono:a.al rafforzamento del terreno (opere fortificate, barricate anticarro ecc.),b.alle telecomunicazioni (impianti telefonici e radiofonici ecc.),c.all’aviazione militare (aerodromi militari ecc.);
  2. le opere militari sotterranee con i loro impianti d’esercizio e di sicurezza (condotte, vie d’accesso, mascheramenti ecc.);
  3. gli impianti di distruzione delle opere minate.

Sono a carico della costruzione delle strade nazionali i costi causati dal trasferimento di opere militari limitate o sensibilmente pregiudicate nella loro efficacia dal corpo stradale o da manufatti. L’esercito deve contribuire ai costi nella misura in cui trae vantaggio da questo trasferimento.

I costi delle installazioni stradali nuove o complementari necessarie a causa di un dispositivo di difesa sono a carico dei crediti militari.

Art. 4a7 Impianti nell’interesse dei Cantoni o di terzi

Nel caso di impianti ai sensi dell’articolo 6 LSN che sono costruiti su domanda dei Cantoni o di terzi e che rispondono prevalentemente a interessi cantonali, regionali o locali (art. 8 cpv. 3 LUMin), l’Ufficio federale delle strade (USTRA) ha la competenza in particolare di valutare e realizzare i progetti nonché di determinare la data dell’attuazione. A tale riguardo tiene conto, oltre che degli interessi cantonali, regionali o locali, in particolare:

  1. dell’utilità dell’impianto per le strade nazionali;
  2. di eventuali interessi pubblici o privati in contrasto con la finalità dell’impianto;
  3. della successiva pianificazione delle attività di costruzione, sistemazione, esercizio e manutenzione delle strade nazionali.

I costi supplementari a carico della Confederazione per la manutenzione edile e corrente dell’impianto sono capitalizzati. Da tali costi vengono detratti gli investimenti che la Confederazione può evitare grazie all’impianto, se gli investimenti presentano similitudini dal profilo funzionale, temporale e spaziale. Il tasso di capitalizzazione corrisponde alla media aritmetica della rendita delle obbligazioni decennali della Confederazione degli ultimi cinque anni. Il valore attuale dei costi supplementari annui è calcolato di regola su 25 anni.

A impianto completato, i Cantoni o i soggetti terzi corrispondono alla Confederazione i costi supplementari mediante un versamento unico. L’USTRA può autorizzare pagamenti rateali.

In presenza di più partecipanti, i costi sono ripartiti in proporzione all’utilità che essi ne traggono.

Un’eventuale partecipazione della Confederazione ai costi computabili dipende:

  1. per le fasi di potenziamento di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera a numero 2 della legge federale del 30 settembre 20168 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato, dall’utilità aggiuntiva dell’impianto rispetto alla variante di base della Confederazione;
  2. negli altri casi, dall’utilità dell’impianto per le strade nazionali.

Art. 5 Aliquote di partecipazione

Nel quadro del completamento della rete delle strade nazionali approvata, la partecipazione della Confederazione ai costi di costruzione computabili si fonda sulle aliquote di partecipazione di cui all’allegato 1.

Art. 6 Acquisto del terreno

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) disciplina i dettagli relativi all’acquisto del terreno per il completamento della rete delle strade nazionali approvata.

Art. 7 Versamento

La Confederazione esegue i pagamenti ai Cantoni per il completamento della rete delle strade nazionali approvata proporzionalmente al progredire dei lavori di costruzione e per l’acquisto di terreno al trapasso di proprietà.

L’istanza cantonale competente redige le istruzioni e attribuisce direttamente al servizio dei pagamenti il mandato di pagamento. La Confederazione non si assume oneri bancari o interessi legati alle modalità di pagamento.

Sezione 2 Manutenzione

Art. 8

Rientrano nei costi di manutenzione le spese per:

  1. le parti costitutive delle strade nazionali conformemente all’articolo 2 dell’ordinanza del 7 novembre 20079 sulle strade nazionali (OSN), eccettuati gli impianti accessori;
  2. gli altri impianti che servono alle strade nazionali, indipendentemente dai loro rapporti di proprietà, come adattamenti territoriali, scarpate, attraversamenti di altre vie di traffico e condotte, vie di manutenzione e vie d’accesso per lavori di manutenzione, ruscelli, evacuazione delle acque, adattamenti di torrenti e fiumi.

L’USTRA stabilisce caso per caso quali costi sono computabili come costi di manutenzione. 10

Per gli impianti utilizzati insieme a terzi, l’USTRA stabilisce il contributo della Confederazione ai costi commisurato all’interesse delle strade nazionali.

La Confederazione partecipa ai costi relativi agli impianti giusta i capoversi 1 lettera b e 3 solo se, prima della pianificazione e dell’esecuzione dei lavori di manutenzione da parte di terzi, è stata ottenuta l’autorizzazione dell’USTRA.

Sezione 3 Esercizio

Art. 9 Manutenzione correntee interventi di manutenzione edile esenti da progettazione

Rientrano nei costi di manutenzione correntee per interventi di manutenzione edile esenti da progettazione le spese per:

  1. le parti costitutive delle strade nazionali giusta l’articolo 2 OSN11, eccettuati la carreggiata di una via di comunicazione di sotto o soprapassaggio, gli impianti accessori, i mezzi di gestione della polizia delle centrali dei controlli del traffico pesante, nonché le installazioni per gli altri controlli del traffico;
  2. gli altri impianti che servono alle strade nazionali, indipendentemente dai loro rapporti di proprietà giusta l’articolo 8 capoverso 1 lettera b della presente ordinanza.

Nelle convenzioni sulle prestazioni relative alla manutenzione correntee agli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione tra la Confederazione e i gestori per le prestazioni convenute sono stabiliti importi forfetari o che coprono i costi. Se ciò non fosse possibile per singole prestazioni, le spese sono calcolate secondo l’onere.

Per gli impianti utilizzati insieme a terzi, l’USTRA stabilisce il contributo della Confederazione ai costi commisurato all’interesse delle strade nazionali.

Art. 10 Costi di determinazione delle immissioni

I costi di determinazione delle immissioni secondo l’articolo 27 dell’ordinanza del 16 dicembre 1985 12 contro l’inquinamento atmosferico sono indennizzati in funzione della quota di inquinamento atmosferico da imputare al traffico stradale sulle strade nazionali.

L’USTRA può stipulare convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni. In tali convenzioni possono essere fissati importi forfetari per le misurazioni concordate.

Art. 11 Servizi di protezione contro i danni

Per i servizi di protezione contro i danni sono rimborsate le spese indotte dalle strade nazionali.

L’USTRA può rimborsare le spese con importi forfetari. Può stipulare convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni.

Art. 12 Versamento

Il versamento dei contributi per la manutenzione correntee gli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione è disciplinato nella convenzione sulle prestazioni.

Se non esiste una convenzione sulle prestazioni per i servizi di protezione contro i danni o nella convenzione sulle prestazioni non è stato disposto altrimenti, i contributi vengono pagati ogni volta a metà anno in base alle istruzioni di pagamento emanate dai Cantoni.

Sezione 4 Vigilanza finanziaria

Art. 13 Controllo delle finanze da parte dei Cantoni

Nel quadro del completamento della rete delle strade nazionali approvata, i Cantoni devono sottoporre a un organo di controllo finanziario le attività riguardanti le strade nazionali per quanto siano cofinanziate dalla Confederazione, in particolare l’acquisto del terreno, l’appalto e l’esecuzione dei lavori di costruzione.

L’organo cantonale di controllo finanziario vigila in particolare affinché tutti gli organi esecutivi rispettino l’obbligo di impiegare economicamente i mezzi messi a disposizione.

Su richiesta, i rapporti di revisione degli organi cantonali di controllo finanziario devono essere messi a disposizione dell’USTRA e del Controllo federale delle finanze (CDF). 13

Possono essere inclusi nella fatturazione delle strade nazionali, nella misura del tempo di lavoro impiegato, le spese direttamente collegate all’attività di revisione da parte di agenti e incaricati cantonali.

Art. 14 Alta vigilanza

Per un esercizio efficace dell’alta vigilanza l’Ispettorato delle finanze dell’USTRA controlla, ai sensi dell’articolo 54 LSN, l’intera attività dei Cantoni mediante visione dei documenti cantonali e visite ai cantieri.

Per il calcolo dell’aliquota federale ai costi delle strade nazionali vengono computate soltanto le spese giustificate nel quadro di un’utilizzazione economica ed opportuna e corrispondenti alle prescrizioni della LSN e dei suoi atti esecutivi.

La non accettazione di spese conteggiate è comunicata ai Cantoni mediante decisione dell’USTRA.

Art. 1514 Competenze del Controllo federale delle finanze

Il CDF è l’autorità superiore di revisione nell’ambito delle sue competenze. Esso ha segnatamente il diritto di procedere a ispezioni.

Sezione 5 Contributi dei Cantoni a compensazione delle spese supplementari derivanti dall’integrazione di nuovi tratti nella rete delle strade nazionali

Art. 15a

I contributi dei Cantoni volti a compensare le spese supplementari della Confederazione derivanti dall’integrazione di tratti nella rete delle strade nazionali (art. 5 LUMin) sono riportati nell’allegato 6.

La fatturazione di eventuali importi residui di cui la Confederazione è creditrice nei confronti dei Cantoni interessati (art. 5 cpv. 3 lett. b LUMin) compete all’USTRA.

Capitolo 3 Strade principali

Art. 16 Rete delle strade principali cui la Confederazione accorda contributi globali

Le strade principali cui la Confederazione accorda contributi globali sono elencate nell’allegato 2.

Art. 17 Calcolo dei contributi

Le quote percentuali dei Cantoni al credito annuo sono fissate nell’allegato 2.

Esse sono calcolate in base alla lunghezza ponderata della strada, nella quale il criterio volume di traffico è valutato, in funzione della quantità di traffico, fino a un livello otto, mentre il criterio altitudine e carattere di strada di montagna è valutato, in funzione della topografia, fino a un livello sei. 15

Se singoli fattori subiscono modifiche di limitata entità, il DATEC può adeguare l’allegato 2.

Art. 1816 Strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche

I Cantoni con strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche che ricevono contributi forfetari conformemente all’articolo 14 LUMin sono indicati nell’allegato 3.

Capitolo 4 Infrastrutture di trasporto nelle città e negli agglomerati17

Art. 18a18 Programma traffico d’agglomerato

Le infrastrutture che rendono più efficiente e durevole il sistema globale dei trasporti nelle città e negli agglomerati (art. 17a LUMin) sono sostenute nel quadro di un programma di sviluppo (programma traffico d’agglomerato).

La prova che le condizioni di cui all’articolo 17 c LUMin sono adempiute deve essere fornita mediante un programma d’agglomerato. In tale programma possono essere definite priorità geografiche o tematiche, purché non vi sia una necessità d’intervento prioritaria per altri spazi o temi nella città o nell’agglomerato avente diritto ai contributi in questione. 19

Il DATEC stabilisce i requisiti dei programmi d’agglomerato e disciplina in particolare:

  1. la procedura per la presentazione dei programmi;
  2. i criteri per l’esame dei programmi;
  3. i diritti e gli obblighi di collaborazione degli enti responsabili.

Art. 1920 Città e agglomerati aventi diritto ai contributi e rispettivi Comuni

Le città e gli agglomerati aventi diritto a contributi conformemente all’articolo 17 b capoverso 2 LUMin sono designati nell’allegato 4.

Il DATEC designa i Comuni che fanno parte di una città o di un agglomerato avente diritto ai contributi (Comuni aventi diritto ai contributi). Possono essere designati come aventi diritto ai contributi solo Comuni che soddisfano il requisito della coerenza territoriale con una città o con un agglomerato avente diritto ai contributi.

Le città e gli agglomerati aventi diritto ai contributi ricevono contributi anche per parti di provvedimento o pacchetti di provvedimenti che sono parzialmente o completamente al di fuori di essi, se i loro benefici riguardano prevalentemente la città o l’agglomerato confinante e se anche quest’ultimo ha diritto ai contributi.

Se più Comuni aventi diritto ai contributi si aggregano per costituire un nuovo Comune, questo ha diritto ai contributi.

Se un Comune avente diritto ai contributi si aggrega con un Comune che non ha diritto ai contributi, il DATEC decide se il nuovo Comune costituito ha diritto ai contributi.

Se durante l’elaborazione o l’esame di un programma d’agglomerato un Comune avente diritto ai contributi si aggrega con un Comune che non ha diritto ai contributi, il Comune mantiene il diritto ai contributi per il programma d’agglomerato in questione.

Art. 2021 Richieste

Le richieste di contributi per infrastrutture di trasporto nelle città e negli agglomerati devono essere presentate all’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) nel quadro del programma d’agglomerato.

Art. 21 Costi computabili

Per il calcolo dei contributi federali sono computabili i seguenti costi:

  1. i costi inerenti alla pianificazione, alla direzione lavori e alla sorveglianza;
  2. i costi d’acquisto del terreno e quelli inerenti alla rilottizzazione dovuti al progetto;
  3. i costi di costruzione e dei lavori di adattamento necessari;
  4. 22 i costi relativi alle misure di protezione dell’ambiente, del clima e del paesaggio, nonché alle misure di protezione contro i pericoli naturali.

Non sono computabili:

  1. i costi dovuti a misure particolari adottate su domanda di una delle parti interessate senza che siano assolutamente necessarie per l’opera; occorre tuttavia tenere conto in misura adeguata del progresso tecnico e degli usuali standard;
  2. indennità versate ad autorità e commissioni;
  3. i costi d’acquisto e gli interessi dei crediti edilizi.

Art. 21a23 Contributi federali forfetari

Per i programmi d’agglomerato di terza, quarta e quinta generazione, nelle seguenti categorie i contributi federali per provvedimenti con costi d’investimento fino a un determinato importo vengono versati a forfait:24

  1. 25 traffico lento (traffico pedonale e ciclistico);
  2. riqualifica e sicurezza dello spazio stradale;
  3. 26 gestione dei trasporti;
  4. riqualifica di fermate di tram e autobus.

Il DATEC, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), disciplina l’importo dei costi d’investimento fino al quale i contributi federali sono versati a forfait. 27

Disciplina il calcolo dei contributi federali forfetari o ne determina le aliquote. Il calcolo e la determinazione delle aliquote si basano sulla qualità concettuale dei provvedimenti e sui costi standardizzati per unità di prestazione.

In casi giustificati, il DATEC può rinunciare alla forfetizzazione e calcolare il contributo federale secondo l’articolo 21.

Art. 21b28 Contributi federali per i pacchetti di provvedimenti di modesta entità

Per i programmi d’agglomerato a partire dalla sesta generazione, i contributi federali vengono versati per i pacchetti di provvedimenti i cui costi computabili non superano un determinato importo (provvedimenti di modesta entità) nelle seguenti categorie:

  1. traffico pedonale e ciclistico;
  2. riqualifica e sicurezza dello spazio stradale;
  3. gestione dei trasporti;
  4. riqualifica di fermate di tram e autobus;
  5. nuova costruzione di fermate di tram e autobus.

Il DATEC, d’intesa con il DFF, stabilisce l’importo dei costi computabili fino al quale un provvedimento è considerato di modesta entità.

In casi giustificati, il DATEC può calcolare secondo l’articolo 21 il contributo federale per un provvedimento presentato in un pacchetto di provvedimenti di modesta entità in un programma d’agglomerato.

L’ente responsabile può sostituire un provvedimento di modesta entità con un altro provvedimento di modesta entità della stessa categoria, a condizione che la nuova misura sia conforme alla concezione esaminata dalla Confederazione. Il Cantone interessato provvede affinché i contributi federali siano utilizzati conformemente alla legge.

Art. 2229 Entità dei contributi federali

La partecipazione della Confederazione a un programma d’agglomerato non supera l’importo massimo stanziato dall’Assemblea federale e ammonta, in funzione dell’efficacia globale del programma, al 30–50 per cento della somma dei seguenti importi:

  1. importi dei costi computabili documentati secondo l’articolo 21;
  2. importi del credito d’impegno stanziato dall’Assemblea federale per:1.provvedimenti secondo l’articolo 21a di programmi d’agglomerato di terza, quarta e quinta generazione,2.pacchetti di provvedimenti di modesta entità secondo l’articolo 21b di programmi d’agglomerato a partire dalla sesta generazione.

Art. 23 Ente responsabile

La pianificazione e la realizzazione dei programmi d’agglomerato competono agli enti responsabili. Essi sono segnatamente responsabili dell’opportunità e della correttezza tecnica delle singole parti del programma.

L’ente responsabile garantisce l’obbligatorietà del programma d’agglomerato e provvede alla sua realizzazione coordinata.

Art. 24 Convenzione sulle prestazioni

Il DATEC conclude una convenzione sulle prestazioni con l’ente responsabile, in base ai programmi d’agglomerato e al decreto finanziario dell’Assemblea federale. 30

Nella convenzione sulle prestazioni vanno disciplinati in particolare: i provvedimenti e i pacchetti di provvedimenti da realizzare, lo scadenzario, il contributo federale, le esigenze per l’allestimento dei rapporti, le competenze e le responsabilità, le modalità d’adeguamento, le composizioni in caso di mancato adempimento della convenzione, come anche la durata di validità.

... 31

In base alla convenzione sulle prestazioni, l’Ufficio federale competente stabilisce con l’ente responsabile, nell’accordo sul finanziamento, le modalità di pagamento dei provvedimenti pronti per essere realizzati. Può convenire con l’ente responsabile che quest’ultimo realizzi i provvedimenti e che il contributo federale sia versato in un secondo tempo (prefinanziamento da parte dell’ente responsabile). Al momento della conclusione dell’accordo sul finanziamento non è necessario che i provvedimenti con contributo federale forfetario e i provvedimenti di modesta entità siano già pronti per essere realizzati. 32

L’ultimo versamento dei contributi federali per pacchetti di provvedimenti di modesta entità deve essere richiesto entro il 30 novembre del nono anno dopo l’approvazione del relativo decreto federale concernente il programma Traffico d’agglomerato. 33

Se a ricevere il pagamento è un’impresa ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1957 34 sulle ferrovie, possono essere accordati prestiti rimborsabili condizionalmente, senza interessi.

... 35

Art. 24a36 Proroga della validità della convenzione sulle prestazioni per provvedimenti di programmi d’agglomerato di prima o seconda generazione

Su richiesta di un Cantone, l’ARE può prorogare la validità della convenzione sulle prestazioni di un programma d’agglomerato di prima o seconda generazione per un provvedimento, se:

  1. tale provvedimento è di fondamentale importanza per il relativo programma d’agglomerato; e
  2. l’attuazione del provvedimento necessita del coordinamento con la pianificazione di un’infrastruttura della Confederazione, tale pianificazione subisce un ritardo e pertanto non può essere concluso un accordo sul finanziamento per tale provvedimento entro la fine del 2027.

Un provvedimento è di fondamentale importanza se migliora notevolmente il sistema dei trasporti dell’insieme o di parti significative della città o dell’agglomerato avente diritto ai contributi.

Art. 24b37 Prefinanziamento da parte dell’ente responsabile

Il prefinanziamento da parte dell’ente responsabile può essere convenuto se:

  1. 38 il provvedimento da realizzare è previsto nel corrispondente decreto federale relativo al programma Traffico d’agglomerato;
  2. il prefinanziamento concerne il contributo federale per un solo provvedimento o un pacchetto di provvedimenti;
  3. il provvedimento o il pacchetto di provvedimenti rispetta i principi di base del programma d’agglomerato, in particolare l’ordine di priorità ivi previsto;
  4. 39 l’accordo sul finanziamento prevede che il termine di versamento del contributo federale dipenda dalle condizioni quadro finanziarie del Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato; e
  5. l’accordo sul finanziamento prevede che gli interessi che ne risultano per l’ente responsabile non siano assunti dalla Confederazione.

L’Ufficio federale competente stabilisce il termine di versamento del contributo federale. Il termine è fissato nell’accordo sul finanziamento.

Art. 25 Competenza per progetti urgenti

L’Ufficio federale dei trasporti è competente per l’accompagnamento e il controllo finanziario dei progetti urgenti in ambito ferroviario e dei trasporti pubblici.

I contributi e le modalità per i progetti urgenti secondo l’articolo 7 capoverso 1 LFIT sono decisi dall’Ufficio federale competente nel caso di progetti stradali o concordati nel caso di progetti ferroviari.

Capitolo 5 Contributi non vincolati alle opere

Art. 26 Utilizzazione

La quota dell’imposta sugli oli minerali non vincolata alle opere è utilizzata come segue:

  1. 98 per cento, per i contributi generali nel settore stradale;
  2. 2 per cento, per i contributi ai Cantoni privi di strade nazionali.

Art. 27 Casi di rigore

Per i casi di rigore può essere anticipatamente prelevato, dalla quota dei contributi generali nel settore stradale, un importo annuo di 5 milioni di franchi al massimo.

Art. 28 Chiave di ripartizione per i contributi generali

Le risorse disponibili per i contributi generali nel settore stradale sono ripartite tra i Cantoni nel modo seguente:

  1. 60 per cento secondo la lunghezza delle strade, di cui 1.30 per cento, secondo la lunghezza delle strade principali,2.30 per cento, secondo la lunghezza delle strade cantonali e delle altre strade aperte al traffico motorizzato;
  2. 40 per cento, secondo gli oneri stradali.

Il calcolo delle quote cantonali di cui al capoverso 1 lettera b avviene in base al modello dell’allegato 5.

Art. 29 Lunghezza delle strade

Per la lunghezza delle strade sono determinanti i dati più recenti su:

  1. la rete delle strade principali secondo l’allegato 2;
  2. le strade cantonali, eccetto le strade principali, e le altre strade aperte al traffico motorizzato secondo i rilevamenti dell’Ufficio federale di statistica.

Art. 30 Oneri stradali

Per oneri stradali s’intendono le spese sostenute dai Cantoni per le strade principali e cantonali e per le altre strade aperte al traffico motorizzato nonché le spese sostenute dai Cantoni secondo l’allegato 1 OSN 40 per il completamento della rete delle strade nazionali approvata. Sono determinanti gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici.

Per spese s’intendono le spese di personale, d’amministrazione, di costruzione, d’esercizio e di manutenzione, di segnaletica e di regolazione del traffico secondo il conto stradale.

Dalle spese sono dedotti, in quanto prestazioni federali:

  1. i contributi federali ai Cantoni secondo l’allegato 1 OSN per il completamento della rete delle strade nazionali approvata;
  2. i contributi federali per le strade principali giusta l’articolo 16;
  3. altri contributi federali direttamente vincolati alle opere, attinti alla quota dell’imposta sugli oli minerali, per spese figuranti nel conto stradale, esclusi i contributi per infrastrutture di trasporto nelle città e negli agglomerati;
  4. i contributi federali per Cantoni privi di strade nazionali.

Art. 31 Contributi ai Cantoni privi di strade nazionali

Sono Cantoni privi di strade nazionali Appenzello Esterno e Appenzello Interno.

I contributi ai Cantoni privi di strade nazionali sono ripartiti come segue:

  1. 60 per cento, secondo la lunghezza delle strade dei Cantoni;
  2. 40 per cento, secondo gli oneri stradali dei Cantoni.

Per la determinazione della lunghezza e degli oneri stradali si applicano gli articoli 29 e 30. Il calcolo delle quote cantonali di cui al capoverso 2 lettera b avviene in base al modello dell’allegato 5.

Capitolo 6 Disposizioni finali

Art. 32 Esecuzione

Nella misura in cui non è disposto altrimenti, l’USTRA provvede all’esecuzione della presente ordinanza d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze.

Emana istruzioni segnatamente sui particolari del traffico dei pagamenti, della contabilità e dei bilanci nel quadro delle disposizioni sui servizi di cassa, pagamento e contabilità nell’Amministrazione federale.

Amministra il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato e, d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, fissa l’indice, la procedura e la prova del rincaro. 41

D’intesa con il DFF e il CDF emana le istruzioni necessarie per l’esecuzione della vigilanza finanziaria e provvede al coordinamento dell’attività di controllo. 42

L’ARE esamina i programmi d’agglomerato, prepara le convenzioni sulle prestazioni e ne verifica periodicamente il rispetto. 43

Art. 33 Disposizioni transitorie

Ai fondi e alle opere non trasferiti conformemente all’articolo 56 capoversi 3 e 4 OSN44 si applica, riguardo all’indennizzo, il seguente disciplinamento:

  1. per i fondi, la Confederazione è risarcita secondo l’entità della sua partecipazione all’acquisto;
  2. per le opere, il risarcimento avviene in funzione della partecipazione percentuale ai loro costi di costruzione. È determinante il valore venale dell’opera;
  3. i fondi e le opere di cui i Cantoni necessitano per l’adempimento dei loro compiti sulle strade nazionali (art. 56 cpv. 4 OSN) rimangono di proprietà dei Cantoni senza indennizzo.

Se i fondi o le opere sono alienati nel termine di 15 anni, la Confederazione ha diritto ai proventi dalla vendita proporzionalmente alla sua partecipazione secondo il capoverso 1. Sono computati i risarcimenti conformemente al capoverso 1.

Se la Confederazione aliena fondi e opere ad essa attribuiti, i Cantoni sono risarciti in funzione della loro partecipazione alle spese d’acquisto e di costruzione. L’obbligo di risarcimento decade dopo 15 anni dal trasferimento della proprietà alla Confederazione.

I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli edifici utilizzati in comune.

Se il risarcimento è controverso, l’USTRA emana una decisione.

Il DATEC determina se e in quale misura i costi infrastrutturali che servono alla gestione e al controllo del traffico pesante attraverso le Alpi devono essere retroattivamente assunti dalla Confederazione.

La partecipazione della Confederazione ai piani sociali dei Cantoni si eleva al 50 per cento dei costi sostenuti dai Cantoni, tuttavia al massimo al 50 per cento del salario annuo di base per persona interessata. In caso di pensionamento anticipato, la partecipazione è pari al massimo al 50 per cento del doppio del salario annuo di base. Non vi è alcuna partecipazione ai costi relativi al periodo precedente il 1° luglio 2007 e successivo al 1° gennaio 2011.

Art. 33a45 Disposizione transitoria della modifica del 22 novembre 2017

L’Ufficio federale dei trasporti rimane competente per l’accompagnamento dei progetti ferroviari e dei progetti dei trasporti pubblici per i quali la Confederazione ha deciso lo sblocco dei crediti prima del 1° gennaio 2016.

Art. 34 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate le seguenti ordinanze:

  1. Ordinanza del 9 novembre 196546 sulla costruzione e manutenzione delle strade nazionali;
  2. Ordinanza dell’8 aprile 198747 sulle strade principali;
  3. Ordinanza del 25 aprile 199048 sui contributi per i provvedimenti resi necessari dal traffico stradale giusta l’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico;
  4. Ordinanza del 9 dicembre 198549 sulla ripartizione delle quote dell’imposta sugli oli minerali non direttamente vincolate alle opere;
  5. Ordinanza del 6 novembre 199150 sulla separazione dei modi di traffico.

Art. 35 Modifica del diritto vigente

51

Art. 36 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Allegato 1

(art. 5)

Aliquote di partecipazione per il completamento della rete delle strade nazionali approvata

Cantone

Costruzione

fuori delle regioni urbane

nelle regioni urbane

ZH

80

58

BE

87

74

LU

84

78

UR

97

SZ

92

OW

97

NW

96

GL

92

ZG

84

FR

90

SO

84

BS

65

BL

84

SH

84

78

SG

84

74

GR

92

AG

84

TG

86

TI

92

VD

86

VS

96

NE

88

GE

75

65

JU

95

Allegato 252

(art. 16 e 17)

Strade principali cui la Confederazione accorda contributi globali

Legenda:

  1. = strada nazionale
  2. = strada principale
  3. = confine nazionale/confine cantonale
  4. = intersezione/svincolo strada nazionale//nodo strada principale
  5. = tratto interrotto
  6. = ponderazione media volume di traffico
  7. = ponderazione media altitudine e carattere di strada di montagna

Cantone

Strada n.

Tratto

Lunghezza km

g (S/V)

4×g (T/H)

Totale km ponderato

ZH

7

(AG)–Weiach–Rorbas–Pfungen–Winterthur-Wülflingen (N1).

23,96

2,78

5,01

186,69

13

(SH)–Feuerthalen–(TG).

2,58

2,68

4,33

18,09

17

Zürich-Wiedikon (N3)–Meilen–Feldbach–(SG).

28,99

3,56

4,55

234,89

388

(SZ)–Samstagern–Richterswil (N3).

2,68

2,86

4,27

19,09

58.21

458.76

Quota percentuale

2.10

BE

1

Kirchberg (N1)–Langenthal–Aegerten– (AG).

29,68

2,22

4,47

198,59

6

Unterbach (N8)–Meiringen (H226)–Innertkirchen (H11)–Handegg–Grimselpass–(VS).

39,01

2,00

10,46

486,11

10

Ins (N20)–Müntschemier–(FR)–(…)–Muri (N6)–Langnau–Trubschachen–(LU)–(…)–(LU)–Kröschenbrunnen–(LU).

39,78

2,24

5,10

291.91

11

(VD)–Saanen–Zweisimmen–Boltingen (H219)–Reidenbach–Wimmis (N6)–(…)–Innertkirchen (H6)–Gadmen–Sustenpass–(UR).

74,12

2,04

10,45

926,20

219

Boltigen (H11)–Jaunpass–(FR).

10,57

2,00

12,53

153,66

226

Brünigpass (N8)–Hausen–Meiringen (H6).

6,62

2,00

7,47

62,69

18

(NE)–La Cibourg–(JU).

4,30

2,03

8,71

46,22

30

La Cibourg (H18)–St-Imier–Sonceboz– (N16).

26,02

2,00

6,11

211,11

230,10

2 376.48

Quota percentuale

10,89

LU

2

Luzern-Kriens (N2)–Luzern-Pilatusplatz (H4)–Meggen–(SZ).

10,44

3.07

4.32

77,20

4

Luzern-Zentrum (N2)–Luzern-Pilatusplatz (H2).

0,30

2,80

4,00

2,05

10

(BE)–Dürrenbach–(BE)–(…)–(BE)–Wiggen–Schüpfheim–Wohlhusen–Werthenstein–Malters–Emmen-Süd (N2).

48,51

2,26

5,45

374’03

2b

(SZ)–Greppen–Weggis–Vitznau–(SZ).

12,19

2,00

5,64

93,04

71,43

546,32

Quota percentuale

2,50

UR

2

Flüelen (N4)–Altdorf–Erstfeld (N2).

8,01

2,20

4,71

55,34

11

(BE)–Färnigen–Wassen (N2).

18,40

2,00

15,69

325,57

17

(GL)–Klausenpass–Unterschächen–Altdorf (H2).

36,59

2,00

12,51

530,82

19

(VS)–Realp–Hospental (N2)–(…)–Andermatt-Nord (N2)–(GR).

29,01

2,00

15,65

511,96

92,00

1 423,69

Quota percentuale

6,52

SZ

2

(LU)–Küssnacht–Küssnacht (N4).

6,25

2,83

5,29

50,76

8

(SG)–Hurden–Pfäffikon (N3)–(…)–Schindellegi (N3)–Biberbrugg–Rothenthurm–Sattel–Chaltbach–Schwyz (N4).

30,18

2,98

7,14

305,47

388

(ZH)–Schindellegi (H8).

2,49

2,29

6,12

20,94

2b

Küssnacht (H2)–(LU)–(…)–(LU)–Gersau–Brunnen-Nord (N4).

15,20

2,07

7,03

138,36

371

Goldau (N4)–Steinerberg–Sattel (H8).

11,47

2,06

5,25

83,84

65,60

599,37

Quota percentuale

2,75

OW

374

(NW)–Engelberg.

9,30

2,00

8,53

97,90

9,30

97,90

Quota percentuale

0,45

NW

374

Stans-Süd (N2)–Wolfenschiessen–(OW).

10,56

2,22

4,33

69,15

10,56

69,15

Quota percentuale

0,32

GL

17

Glarus (N17)–Linthal–(UR).

27,58

2,02

7,38

259,30

27,58

259,30

Quota percentuale

1,19

ZG

4

Baar (N14)–Neufeld–Zug.

3,21

3,93

4.00

25,47

3,21

25,47

Quota percentuale

0,12

FR

10

(BE)–Kerzers (N1).

3,12

2,00

4,92

21,60

182

Rive droite de la Sarine–Pont de la Poya–Fribourg-Nord (N12).

2,24

2,14

14,32

36,89

189

Bulle (N12)–Charmey–Jaun.

24,68

2,10

9,15

277,69

190

La Tour-de-Trême (H189)–Montbovon –(VD).

16,28

2,01

6,59

140,06

505

Jaun–(BE).

4,39

2,00

12,71

64,56

50,71

540,81

Quota percentuale

2,48

SO

2

Olten (H5)–(AG).

0,89

4,98

4,01

7,98

5

Egerkingen (N2)–Hägendorf–Olten (H2)–(…)–Olten (H2)–Schönenwerd–Wöschnau–(AG).

20,52

3,52

4,97

174,30

5a

Solothurn-West (N5)–Kreisel Bielstrasse.

1,69

5.18

15,10

34,33

23,10

216,61

Quota percentuale

0,99

BS

320

Rheinhafen–Neuhausstrasse–Basel-Kleinhüningen (N2).

2,32

2,11

7,08

21,28

2,32

21,28

Quota percentuale

0,10

BL

2

Sissach (N2)–Umfahrung Sissach.

2,67

6.09

19,38

68.00

2.67

68.00

Quota percentuale

0.31

SH

13

Schaffhausen-Süd (N4)–(ZH)–(…)–(TG)–Stein a. Rhein–(TG).

1,82

2,26

5,10

13,42

332

(D)–Ramsen–Hemishofen–(TG).

4,72

2,00

4,58

31,01

4

(D)–Bargen–Merishausen–Schaffhausen-Schweizerbild(N4).

11.36

2.00

5.08

80.47

17,90

124,89

Quota percentuale

0,57

AR

470

(SG)–Herisau (H8).

1,27

3,70

5,78

12,05

8

(N25)–Waldstatt–(SG).

6.05

2,00

7,16

55,41

447

(SG)–Teufen–Gais (H448).

11,14

2,22

8,74

122,09

448

(SG)–Schwägalp–Urnäsch (H462)– (AI)–(…)–(AI)–Gais (H447).

12,94

2,00

8,96

141,76

462

Urnäsch (H448)–Waldstatt (H8).

6,23

2,00

6,88

55,37

37,63

386,67

Quota percentuale

1,77

AI

448

(AR)–Gonten–Appenzell–(AR).

13,25

2,01

7,00

119,42

13,25

119,42

Quota percentuale

0,55

SG

8

(AR)–St. Peterzell–Lichtensteig (H16)–(…)–(H16)–Neuhaus–Eschenbach (N15)–(…)–Jona (N15)–Rapperswil–(SZ).

34,17

2,58

5,86

288,35

16

Wil (N1)–(TG)–(…)–(TG)–Bütschwil–Lichtensteig–Neu St. Johann–Wildhaus–Gams–Buchs–Buchs (N13).

65,34

2,31

7,20

621,22

17

(ZH)–Kempraten–Rapperswil (N15).

3,99

3,84

4,07

31,58

433

Gams (H16)–Haag (N13)–(FL).

3,97

2,16

4,38

25,99

447

St. Gallen-Kreuzbleiche (N1)–(AR).

2,29

2,75

6,03

20,07

448

Neu St. Johann (H16)–Rietbad–(AR).

10,61

2,00

8,87

115,25

470

Gossau (N1)–(AR).

3,36

4,00

5,03

30,30

123,72

1 132,75

Quota percentuale

5,19

GR

3

Chur-Süd (N13)–Lenzerheide–Tiefencastel (N29)–(…)–Silvaplana (H27)–Malojapass–Castasegna–(I).

61,64

2,00

12,40

887,67

19

(UR)–Disentis–Flims–Reichenau (N13).

71,71

2,02

11,69

983,20

27

Silvaplana (H3)–Punt Muragl–Samedan–Zernez–Martina–(A).

89,39

2,01

14,06

1436.86

28

Klosters–Davos–Flüelapass–Susch (H27)–(…)–Zernez (H27)–Ofenpass–Müstair–(I).

74,30

2,00

15,17

1275,44

29

Punt Muragl (H27)–Passo del Bernina–Poschiavo–Campocologno–(I).

49,62

2,00

12,84

736,48

416

Disentis (H19)–Lukmanierpass–(TI).

19,96

2,00

16,05

360,38

417

Tiefencastel (N29)–Wiesen–Davos (H28).

33,51

2,00

13,97

535,05

400,13

6 215,07

Quota percentuale

28,48

AG

1

(BE)–Murgenthal–Rothrist (N1).

7,83

2,98

4,18

56,10

2

(SO)–Aarburg–Rothrist (N1).

3,46

4,40

11,68

55,63

5

(SO)–Aarau–Rohr–(...)–Aarau-Ost (N1)–Brugg–Untersiggenthal–Döttingen–(D).

32,49

3,09

4,88

258,78

7

Eiken (N3)–Laufenburg–Koblenz (H5)–(...)–Koblenz (H5)–Bad Zurzach –Kaiserstuhl–(ZH).

39,92

2,26

5,21

298,34

24

Aarau-West (N1)–Unterentfelden–Aarau (H5).

6,35

4,05

4,45

54,00

295

Station Siggenthal (H5)–Untersiggenthal–Baden–Neuenhof (N1).

10.02

3,44

4,88

83,32

100,07

806,17

Quota percentuale

3,69

TG

13

(ZH)–Neuparadies–Diessenhofen–Rheinklingen–Wagenhausen–(SH)–(...)–(SH)–Eschenz–Steckborn–Kreuzlingen–Romanshorn–Arbon-West (N23).

63,75

2,32

4,17

413,87

16

(SG)–Rickenbach–(SG).

0,59

4,64

7,29

7,05

332

(SH)–Wagenhausen (H13).

0,94

2,00

7,21

8,61

65,28

429,54

Quota percentuale

1,97

TI

13

Ascona (N13)–Brissago–(I).

9,69

3,10

10,71

133,88

398

(I)–Agno (H399).

4,88

4,40

5,69

49,23

399

Agno (H398)–Lugano Nord (N2)–(...)–Lugano Nord (N2)–Lugano (Cassarate).

7,31

3,97

11,57

113,53

405

(I)–Dirinella–Gerra–Gambarogno–Bivio di Quartino (N13).

12,47

2,05

6,22

103,11

416

(GR)–Passo del Lucomagno–Olivone–Biasca (N2).

41,06

2,00

9,72

481,42

560

(I)–Camedo–Intragna–Tegna–Ascona (N13).

18,28

2,17

8,77

199,91

93,68

1 081,09

Quota percentuale

4,95

VD

1

Lausanne-Vennes (N9)–Payerne (H181).

38,08

2,26

5,35

289,90

11

Aigle (N9)–Le Sépey–Col des Mosses–Château-d’Oex–Rougemont–(BE).

44,27

2,03

11,03

577,77

21

(VS)–St-Triphon (N9).

0,25

5,20

8,28

3,33

144

Villeneuve (N9)–(VS).

4,64

2,08

7,16

42,81

190

(FR)–Rossinière–Château-d’Oex (H11).

8,92

2,00

9,00

98,14

123

Nyon (N1)–St-Cergue–
La Cure – (F).

19,13

2,03

8,21

195,78

181

Payerne (H1)–Payerne (N1).

4,08

2,06

5,99

32,81

119,35

1 240,55

Quota percentuale

5,68

VS

6

(BE)–Gletsch (H19).

6,02

2,00

16,43

110,87

19

Brig-Glis (N9)–Fiesch–Münster–Gletsch – (UR).

59,42

2,00

12,78

878,32

21

(F)–Bouveret–Les Evouettes (H144)–(...)–Monthey (H201)–(VD)–(...)–Portal du tunnel du Gd-St-Bernhard (N21)–Col du Grand-St-Bernard–(I).

15,38

2.34

10.19

192,74

144

(VD)–Les Evouettes (H21).

0,32

2,00

20,46

7,18

201

Pas de Morgins (F)–Monthey (H21).

18.37

2.22

10.62

235,79

203

Martigny-Croix (N21)–La Forclaz–Trient–(F).

21,52

2,00

13,27

328,64

206a

Sion Est (N9)–La Muraz.

3,41

2,43

12,25

50,09

212

Visp-West (N9)–Stalden–Saas Grund.

19,14

2,03

13,01

287,79

213

Stalden (H212)–Täsch.

21,18

2,00

13,53

328,99

164,76

2 420,42

Quota percentuale

11,09

NE

10

(F)–Les Verrières–Fleurier–Rochefort–Neuchâtel-Vauseyon (N20).

39,05

2,11

7,72

383,73

18

La Chaux-de-Fonds (N20)–(BE).

6,78

2,10

8,98

75,15

45,83

458,87

Quota percentuale

2,10

GE

101

(F)–Meyrin (N1)–(…)–Meyrin (N1)–Genève-Cornavin (H105/106).

7,45

5,21

6,03

83,80

105

Genève-Cornavin (H101/106)–Vésenaz–La Pallanterie–Maisons Neuves–(F).

11,72

5,18

5,40

124,03

106

Genève-Cornavin (H101/105)–Aéroport (N1)–(…)–Aéroport (N1)–(F).

5,47

3,70

6,17

53,98

111

La Praille (N1)–Carouge–Pont d’Arve–Florissant–Thônex–(F).

7,62

4,00

5,63

73,43

32,26

335,25

Quota percentuale

1,54

JU

18

(BE)–Saignelégier–Glovelier (N16).

35,78

2,00

8,40

371,96

35,78

371,96

Quota percentuale

1,70

CH

Totale

1 896,41

21 825,77

Allegato 3

(art. 18)

Cantoni aventi strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche

Cantone

Uri

Svitto

Obvaldo

Nidvaldo

Glarona

Friburgo

Soletta

Appenzello Esterno

Appenzello Interno

Grigioni

Vallese

Neuchâtel

Giura

Allegato 453

(art. 19)

Città e agglomerati aventi diritto ai contributi

Aarau

Altdorf

Amriswil–Romanshorn

Appenzell

Arbon–Rorschach

Baden–Brugg

Basel

Bellinzona

Bern

Biel/Bienne

Brig–Visp

Buchs

Bulle

Burgdorf

Chiasso–Mendrisio

Chur

Davos

Delémont

Einsiedeln

Frauenfeld

Fribourg

Genève

Glarus

Grenchen

Interlaken

Kreuzlingen

La Chaux-de-Fonds–Le Locle

Lachen

Langenthal

Lausanne

Lenzburg

Locarno

Lugano

Luzern

Lyss

Martigny

Mels-Sargans

Monthey

Neuchâtel

Olten–Zofingen

Rapperswil-Jona–Rüti

Reinach (AG)

Rheintal

Sarnen

Schaffhausen

Schwyz

Sierre

Sion

Solothurn

St. Gallen

St. Moritz

Stans

Stein

Thun

Vevey–Montreux

Wil

Winterthur

Wohlen

Yverdon-les-Bains

Zug

Zürich

Allegato 5

(art. 28 e 31)

Contributi generali nel settore stradale: modello di calcolo degli oneri stradali

Cantone

Totale oneri stradali dei Cantoni in
1 000 Fr.
2002–2004

Somma da ripartire (40 %) in Fr.
(non ponderata)

Popolazione
residente media
2002–2004

Media oneri
stradali
(Fr. a testa e
all’anno)

Indice

Coefficiente

Ripartizione in Fr.

1

2

3

4

51

62

73

ZH

2 263 519

24 202 219

1 269 984

594.11

99.86

24 169 112

22 258 749

BE

1 473 690

15 757 126

958 574

512.46

86.14

13 573 042

12 500 209

LU

501 452

5 361 676

352 664

473.97

79.67

4 271 577

3 933 945

UR

76 620

819 241

34 683

736.38

123.78

1 014 041

933 890

SZ

217 703

2 327 746

133 505

543.56

91.37

2 126 774

1 958 671

CH

13 208 516

141 229 360

7 400 715

ø 594.92

100.00

153 350 402

141 229 360

  1. Calcolo: valore «media oneri stradali» * 100/ø «media oneri stradali»
  1. Calcolo: valore «somma da ripartire» * valore «indice»/100
  1. Calcolo: valore «coefficiente»/totale «coefficiente» * totale «somma da ripartire»

Allegato 654

(art. 15 a cpv. 1)

Contributi dei Cantoni a compensazione delle spese supplementari derivanti dall’integrazione di nuovi tratti nella rete delle strade nazionali

Cantone

Contributo annuo in milioni di franchi

ZH

6,49

BE

8,66

GL

1,12

ZG

0,20

FR

0,59

BL

6,93

SH

–0,85

AR

1,73

AI

0,66

SG

1,07

GR

8,45

AG

1,13

TG

2,62

TI

2,63

VS

12,31

NE

4,99

JU

1,26

Totale

60,00