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725.151.1

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e i Cantoni di Vaud e del Vallese concernente la galleria stradale sotto il Gran San Bernardo Conchiusa a Berna il 23 maggio 1958 Entrata in vigore il 13 giugno 1959

Traduzione1

(Stato 13 giugno 1959)

Art. 1

Su domanda e per conto dei Cantoni di Vaud e del Vallese, la Confederazione stipula con l’Italia una convenzione concernente la costruzione e l’esercizio di una galleria stradale sotto il Gran San Bernardo 2 .

Art. 2

La Confederazione è scagionata da qualsia responsabilità finanziaria attenente alla costruzione e all’esercizio della galleria.

Art. 3

Per quanto s’appartiene alla sua competenza, la quale è essenzialmente contemplata negli articoli 4 e 5, seguenti, la Confederazione prenderà tutti i provvedimenti utili ad agevolare, nell’interesse delle dipendenze tra i due Paesi, la costruzione e l’esercizio dell’opera.

Art. 4

Le questioni concernenti lo stabilimento e la determinazione del confine italo-svizzero nell’interno della galleria sono di spettanza esclusiva delle autorità federali. Queste, nondimeno, informeranno le autorità cantonali delle risoluzioni prese a un tale rispetto.

Art. 5

Le questioni concernenti la vigilanza doganale sono di spettanza esclusiva delle autorità federali. I provvedimenti presi a un tale rispetto saranno comunicati alle autorità cantonali.

Le misure necessarie alla vigilanza di polizia saranno convenute tra le autorità cantonali e quelle federali.

Art. 6

Ogni responsabilità derivante dalla parte internazionale alla Confederazione in virtù della convenzione italo-svizzera su la costruzione e l’esercizio d’una galleria stradale sotto il Gran San Bernardo 3 , sarà assunta, dalla parte interna, dai Cantoni di Vaud e del Vallese.

Art. 7

Il progetto tecnico circa all’esecuzione del traforo della galleria sotto il Gran San Bernardo, previsto nell’articolo 1 della convenzione conchiusa a questo scopo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana 4 , sarà approvato dalle autorità cantonali competenti. Tali disegni saranno comunicati alle autorità federali, nominatamente all’Ufficio federale delle strade 5 e alla Direzione generale delle dogane.

Art. 8

Lo statuto della società anonima, alla quale sarà commesso l’esercizio della galleria, e prevista nell’articolo 2 della convenzione conchiusa tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana su la costruzione e l’esercizio di una galleria stradale sotto il Gran San Bernardo 6 , dovrà essere presentato per l’approvazione alle autorità cantonali. Approvato che sia, esso verrà comunicato alle autorità federali, nominatamente al Dipartimento federale degli affari esteri 7 .

Art. 9

Gli atti di concessione, previsti nell’articolo 3 della convenzione conchiusa tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana su la costruzione e l’esercizio di una galleria stradale sotto il Gran San Bernardo 8 , saranno allestiti dalle autorità cantonali competenti, di concerto con le autorità federali. Essi saranno comunicati alle autorità federali, nominatamente all’Ufficio federale delle strade alla Direzione generale delle dogane.

Art. 10

Le autorità competenti dei Cantoni di Vaud e del Vallese hanno la facoltà di conferire, con le autorità italiane competenti, allo scopo di ridurre a finimento gli atti di concessione, in conformità dell’articolo 3 della convenzione conchiusa tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana su la costruzione e l’esercizio di una galleria stradale sotto il Gran San Bernardo 9 .

Art. 11

I commissari svizzeri, menzionati nell’articolo 9 della convenzione conchiusa tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana su la costruzione e l’esercizio di una galleria stradale sotto il Gran San Bernardo 10 , saranno designati dai Consigli di Stato dei Cantoni di Vaud e del Vallese. Per le questioni di competenza federale (dogane, determinazione del confine, sicurezza), il Consiglio federale designerà i suoi commissari, i quali potranno farsi assistere da periti.

Art. 12

Le misure necessarie attenenti alla procedura d’arbitrato, prevista nell’articolo 10 della convenzione conchiusa tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana su la costruzione e l’esercizio di una galleria stradale sotto il Gran San Bernardo 11 , saranno prese dal Consiglio federale, di concerto con le autorità cantonali.

Art. 13

La presente convenzione sarà ratificata. Le due Parti converranno della data in cui essa entrerà in vigore.