La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per:
- le decisioni, le prestazioni e le attività di vigilanza:1.dell’Ufficio federale dell’energia (UFE),2.delle organizzazioni e persone di diritto pubblico e privato incaricate dell’esecuzione nel settore dell’energia (altri organi d’esecuzione),3.dell’organo d’esecuzione;
- l’indennizzo ai Cantoni per l’informazione dell’opinione pubblica secondo l’articolo 3a capoverso 2 della legge sugli impianti elettrici.14
Disciplina inoltre i compiti di vigilanza nel settore dell’energia nucleare e dell’approvvigionamento elettrico. 15
L’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 16 sugli emolumenti si applica per quanto la presente ordinanza non contenga alcuna regolamentazione speciale.
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