La presente ordinanza stabilisce i principi per le ipotesi di pericolo e per le esigenze edilizie, tecniche, organizzative e amministrative delle misure di sicurezza allo scopo di raggiungere gli obiettivi di sicurezza.
732.112.1
Ordinanza del DATEC
sulle ipotesi di pericolo e le misure di sicurezza per impianti nucleari e materiali nucleari
del 16 aprile 2008 (Stato 1° maggio 2008)
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni,
visto l’articolo 9 capoverso 3 dell’ordinanza del 10 dicembre 2004 1 sull’energia nucleare (OENu),
ordina:
Sezione 1 Oggetto e obiettivi di protezione
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Obiettivi di protezione
Gli obiettivi di protezione sono:
- la protezione degli impianti nucleari da interventi non autorizzati;
- la protezione dei materiali nucleari da sottrazione e interventi non autorizzati;
- la protezione delle persone e dell’ambiente da danni radiologici causati da interventi non autorizzati.
Il titolare di una licenza d’esercizio per un impianto nucleare o di un’autorizzazione per il trasporto di materiali nucleari deve dimostrare che, tramite le misure di sicurezza adottate, gli obiettivi di sicurezza sono rispettati.
Sezione 2 Ipotesi di pericolo
Art. 3
Le ipotesi di pericolo servono quale base e misura per la sicurezza degli impianti nucleari e dei materiali nucleari.
Le ipotesi di pericolo si riferiscono in particolare a:
- il terrorismo mondiale e l’estremismo violento;
- la situazione di minaccia specifica per la Svizzera;
- il potenziale di pericolo degli oggetti da proteggere;
- lo stato della tecnica di attacco;
- il possibile comportamento dell’autore del reato.
L’autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 6 OENu (autorità di vigilanza) è incaricata di disciplinare in una direttiva segreta le ipotesi di pericolo determinanti, tenendo conto delle categorie dei materiali nucleari e delle ripercussioni radiologiche.
Sezione 3 Misure di sicurezza
Art. 4 Misure di sicurezza
Le misure di sicurezza hanno in particolare lo scopo di:
- tenere lontano i potenziali autori di atti illeciti contro materiali nucleari o impianti nucleari;
- assicurare l’accesso controllato di persone e veicoli all’impianto nucleare;
- controllare il flusso di materiale da e per le zone di sicurezza;
- intercettare e impedire l’accesso ai non addetti nelle zone di sicurezza;
- creare buone condizioni per l’intervento della polizia.
Art. 5 Misure di sicurezza edilizie e tecniche
Per le misure di sicurezza edilizie valgono i requisiti di cui all’allegato 2 OENu.
Le misure tecniche di sicurezza comprendono in particolare i sistemi di intercettazione, di comunicazione e di controllo dell’accesso.
L’autorità di vigilanza è incaricata di disciplinare gli ulteriori dettagli in una direttiva segreta.
Art. 6 Misure di sicurezza organizzative e amministrative
Le misure di sicurezza organizzative e amministrative comprendono in particolare:
- l’organizzazione della sicurezza;
- disposizioni concernenti i controlli del traffico di persone, veicoli e materiali da e per l’impianto;
- accordi ed esercitazioni con la polizia;
- accordi ed esercitazioni con l’esercito.
L’autorità di vigilanza è incaricata di disciplinare gli ulteriori dettagli in una direttiva segreta.
Sezione 4 Collaborazione tra gli uffici federali
Art. 7 Servizi d’informazione
I servizi d’informazione svizzeri mettono a disposizione dell’autorità di vigilanza i dati di base per formulare le ipotesi di pericolo.
Informano periodicamente l’autorità di vigilanza sulla situazione di pericolo. Informano prontamente l’autorità di vigilanza nel caso di cambiamenti importanti e improvvisi della situazione di pericolo.
L’autorità di vigilanza disciplina in un accordo la collaborazione e lo scambio di informazioni con i servizi d’informazione.
Art. 8 Centrale nazionale d’allarme
L’autorità di vigilanza disciplina in un accordo la collaborazione e lo scambio di informazioni con la Centrale nazionale d’allarme, in particolare per quanto concerne il trasporto di materiali nucleari.
Sezione 5 Entrata in vigore
Art. 9
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2008.