La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni, le prestazioni e le attività di vigilanza, nonché la tassa di vigilanza dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN).
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 2 sugli emolumenti.