Per gli impianti nucleari, i fornitori della copertura privata notificano all’UFE al più tardi entro il 15 novembre di ogni anno i premi per l’anno successivo per la copertura privata secondo la legge.
Se l’importo di copertura per un impianto nucleare di cui all’articolo 2 capoverso 1 bis è ridotto nel corso dell’anno, i fornitori della copertura privata comunicano all’UFE il premio per il resto dell’anno al più tardi 30 giorni prima della data di riferimento per la riduzione.
Per i trasporti di sostanze nucleari, i fornitori della copertura privata notificano all’UFE:
- al più tardi entro il 31 gennaio:1.per ogni esercente di impianti nucleari, i premi della copertura privata ai sensi della legge accumulati nell’esercizio annuale trascorso,2.il numero di trasporti assicurati da tale esercente nell’esercizio annuale trascorso;
- al più tardi entro il 15 novembre:1.per ogni esercente di impianti nucleari, i premi della copertura privata ai sensi della legge stimati per l’anno successivo,2.il numero di trasporti che si presume saranno effettuati da tale esercente l’anno successivo.
Nella notifica di cui al capoverso 2 sono indicate separatamente le sostanze nucleari ai sensi dell’articolo 1 lettera c e le sostanze nucleari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3.
Se il fornitore della copertura privata adegua la propria copertura per i rischi esclusi ai sensi dell’articolo 7 capoverso 3, il termine di notifica di cui ai capoversi 1 e 2 lettera b sono prorogati al 15 dicembre.