L’organo di controllo verifica se i prodotti a bassa tensione messi a disposizione sul mercato soddisfano le prescrizioni della presente ordinanza.
A tal fine, effettua verifiche mediante campionatura e procede a controlli qualora indizi fondati indichino che un prodotto a bassa tensione non è conforme alle prescrizioni.
Può esigere che l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini gli fornisca informazioni, durante un periodo determinato, sull’importazione di prodotti a bassa tensione designati in modo preciso.
Gli operatori economici sono tenuti a mettere a disposizione dell’organo di controllo tutte le informazioni necessarie ai fini della sorveglianza del mercato e in particolare, su richiesta, a indicare gli operatori economici dai quali hanno ricevuto o ai quali hanno ceduto un prodotto. A tale riguardo l’organo di controllo fissa un termine adeguato.
Gli operatori economici sono tenuti a cooperare con l’organo di controllo nell’adozione di misure volte a eliminare o ridurre i rischi connessi ai prodotti a bassa tensione da essi messi a disposizione sul mercato. Tale obbligo vige anche per il rappresentante autorizzato per i prodotti a bassa tensione oggetto del suo mandato.
Su richiesta dell’organo di controllo, i fornitori di servizi della società dell’informazione sono tenuti a cooperare con l’organo di controllo nell’adozione di misure volte a eliminare o ridurre i rischi connessi ai prodotti a bassa tensione messi in vendita online attraverso i loro servizi.
Il DATEC concorda con l’organo di controllo l’entità delle attività di sorveglianza del mercato.