I costi per la riserva di energia elettrica sono costituiti da:
- l’indennizzo forfettario per la conservazione di energia e la rimunerazione per la conservazione di potenza disposta in via supplementare versati ai partecipanti alla riserva di energia idroelettrica;
- un compenso per la disponibilità corrisposto ai gestori di centrali elettriche di riserva, di gruppi elettrogeni di emergenza e di impianti di cogenerazione;
- un indennizzo per il prelievo corrisposto ai gestori;
- gli importi forfettari corrisposti agli aggregatori per i servizi prestati;
- la quota dei costi dell’energia di compensazione di cui la Confederazione ha convenuto l’assunzione con i gestori o gli aggregatori;
- i costi necessari per la riserva complementare di cui la Confederazione ha convenuto l’assunzione con terzi;
- il rimborso delle spese secondo l’articolo 8 capoverso 5.
Il finanziamento dei costi secondo il capoverso 1 è previsto:
- come parte del corrispettivo per l’utilizzazione della rete di trasporto (art. 15 cpv. 2 lett. a LAEl); questa parte del corrispettivo per l’utilizzazione della rete figura come voce separata nella fattura, insieme ai costi speciali di cui all’articolo 15a LAEl;
- attraverso le entrate derivanti da:1.i pagamenti dei gruppi di bilancio di cui all’articolo 21 capoverso 1,[tab]1bisle sanzioni amministrative e il rimborso dei profitti di cui all’articolo 5b,2. le pene convenzionali di cui all’articolo 10 capoverso 2 lettera g o all’articolo 15 capoverso 4,3.i rimborsi stabiliti negli accordi con i gestori della riserva.
La società di rete tiene per i fondi di cui al capoverso 2 una voce contabile distinta.
L’onere di esecuzione, in particolare quello della società di rete, inclusi i lavori preparatori, è pure finanziato con le entrate di cui al capoverso 2. Sino alla fine dell’esercizio 2023 il calcolo si basa sui costi effettivi.
A partire dall’esercizio 2024 i costi computabili della riserva di energia elettrica sono calcolati analogamente all’articolo 15 LAEl e le differenze di copertura sono calcolate secondo l’articolo 18 a capoverso 3 dell’ordinanza del 14 marzo 2008 sull’approvvigionamento elettrico (OAEl). A partire dall’esercizio 2024, ai valori patrimoniali necessari per la riserva di energia elettrica sono applicati interessi al tasso di costo del capitale di terzi secondo l’allegato 1 OAEl.
Se per la riserva di energia elettrica la società di rete sostiene costi di finanziamento effettivi, ad essa non imputabili, che non sono interamente computabili sulla base del capoverso 5, la ElCom può, su richiesta, dichiarare computabili tali costi non coperti e quindi compensarli. Il finanziamento avviene in analogia al capoverso 4.
Per la decisione di cui al capoverso 6, la ElCom si accerta che i costi di finanziamento che la società di rete imputa alla riserva di energia elettrica corrispondano alla relativa quota e siano complessivamente adeguati. Essa include nella valutazione anche gli interessi di cui al capoverso 5 che negli anni precedenti hanno superato i costi di finanziamento effettivi.