La presente ordinanza disciplina le esigenze tecniche per i veicoli, sistemi di veicoli, parti di veicoli ed equipaggiamenti di cui al capoverso 2.
Essa si applica ai trattori (art. 11 cpv. 2 lett. h dell’ordinanza del 19 giugno 1995 2 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali; OETV) e ai loro rimorchi.