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741.413 OETV 2

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi (OETV 2)

del 16 novembre 2016 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1 bis e 3, 25 nonché 106 capoversi 1, 6 e 10 della legge del 19 dicembre 1958 1 sulla circolazione stradale,

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Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina le esigenze tecniche per i veicoli, sistemi di veicoli, parti di veicoli ed equipaggiamenti di cui al capoverso 2.

Essa si applica ai trattori (art. 11 cpv. 2 lett. h dell’ordinanza del 19 giugno 1995 2 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali; OETV) e ai loro rimorchi.

Art. 2 Esami del veicolo e manutenzione del sistema antinquinamento

L’esame d’immatricolazione, l’esame successivo e la manutenzione del sistema antinquinamento dei veicoli di cui all’articolo 1 capoverso 2 sono disciplinati dall’OETV 3 . 4

Art. 3 Definizioni

Si applicano le definizioni dell’ordinanza del 19 giugno 1995 5 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali.

Art. 4 Normative internazionali

Gli atti normativi dell’Unione europea (UE) citati nella presente ordinanza si applicano nella versione stabilita nell’allegato 2 OETV 6 .

Se questi atti normativi rimandano a loro volta a disposizioni di altri atti normativi UE o di regolamenti UNECE 7 , si applicano anche tali disposizioni; è determinante la versione definita nell’allegato 2 OETV.

Per l’applicazione delle normative internazionali elencate nell’allegato 2 OETV vigono le disposizioni transitorie di dette normative, fermo restando che per la data d’immatricolazione è determinante la data dell’importazione o della costruzione in Svizzera.

Art. 5 Classificazione dei veicoli secondo il diritto UE e il diritto svizzero

L’allegato 1 stabilisce a quali categorie di veicoli svizzere corrispondono le categorie di veicoli UE di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 167/2013.

Art. 6 Riconoscimento di omologazioni e certificati UE

Il riconoscimento di omologazioni generali UE, omologazioni parziali UE e certificati di conformità UE è disciplinato nell’articolo 1 capoverso 2 e nell’allegato 1 capitolo 13 dell’accordo del 21 giugno 1999 8 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità. È fatto salvo l’articolo 4 capoverso 3.

Art. 7 Esigenze tecniche

Nell’allegato 2 figurano le esigenze tecniche dei veicoli di cui all’articolo 1 capoverso 2.

Il capoverso 1 non si applica a:

  1. veicoli di cui all’articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 167/2013;
  2. veicoli utilizzati anche su rotaie, sull’acqua o nell’aria;
  3. tipi di veicoli di cui all’articolo 37 del regolamento (UE) n. 167/2013.

Art. 8 Relazione con le esigenze tecniche secondo l’OETV

Ai veicoli per i quali non è disponibile un’omologazione UE ai sensi dell’articolo 6 o una dichiarazione di conformità del costruttore si applicano le esigenze tecniche dell’OETV 9 .

Art. 9 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 3.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2017.

Allegato 1

(art. 5)

Classificazione dei veicoli secondo il diritto UE e il diritto svizzero

UE

Svizzera

trattore a ruote (T)

trattore (art. 11 cpv. 2 lett. h OETV10)

trattore a cingoli (C)

trattore, veicolo cingolato (art. 26 cpv. 1 OETV)

rimorchio (R)

rimorchio per il trasporto di cose (art. 20 cpv. 2 lett. a OETV)

attrezzatura intercambiabile trainata (S)

rimorchio di lavoro (art. 22 OETV)

Allegato 211

(art. 7 cpv. 1)

Esigenze tecniche

  1. Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali.
  2. Regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione, del 19 settembre 2014, che integra e modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli agricoli e forestali.
  3. Regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione, del 15 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni relative alla frenatura dei veicoli ai fini dell’omologazione dei veicoli agricoli e forestali.
  4. Regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione, dell’8 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l’omologazione dei veicoli agricoli e forestali.
  5. Regolamento delegato (UE) 2018/985 della Commissione, del 12 febbraio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali e dei loro motori e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione.

Allegato 3

(art. 9)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

L’ordinanza del 19 giugno 1995 12 concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi è abrogata.

II

L’ordinanza del 2 aprile 2008 13 sulle macchine è modificata come segue:

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