I veicoli e i telai importati per uso proprio sono esonerati dall’approvazione del tipo.
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Sono esonerati dall’approvazione del tipo i veicoli per i quali è disponibile un certificato di conformità UE.
Ogni anno sono esonerati dall’approvazione del tipo al massimo cinque veicoli o telai dello stesso tipo, della stessa variante o della stessa versione prodotti da uno stesso fabbricante svizzero.
Importatori e fabbricanti possono richiedere un’approvazione del tipo o una scheda tecnica anche per veicoli e telai esonerati dall’approvazione del tipo.
I veicoli e i telai esonerati dall’approvazione del tipo sono soggetti all’esame secondo gli articoli 29–31 dell’ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) presso il servizio di immatricolazione cantonale competente.
Le parti staccate di veicoli, gli accessori d’equipaggiamento e i dispositivi di protezione muniti di un contrassegno di conformità UE, UNECE o OCSE sono esonerati dall’approvazione svizzera del tipo.
Le parti staccate di veicoli, gli accessori d’equipaggiamento e i dispositivi di protezione muniti di altri contrassegni di conformità stranieri o internazionali sono esonerati dall’approvazione del tipo, nella misura in cui i contrassegni di conformità sono stati rilasciati sulla base di prescrizioni che l’Ufficio federale delle strade (Ufficio federale) ha riconosciuto come almeno equivalenti alle prescrizioni svizzere.
Per l’immatricolazione degli oggetti di cui all’allegato 1 numero 2 e dei veicoli trasformati è sufficiente una valutazione o una certificazione della conformità, oppure un rapporto di esame di un organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1.