Gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di cose e i corrispondenti rimorchi possono essere muniti, nel traffico S, davanti e dietro del segnale conformemente all’allegato 4 dell’ordinanza del 19 giugno 1995 2 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).
Il traffico S comprende i trasporti transalpini non transfrontalieri che, in modo documentabile, iniziano e terminano esclusivamente in Cantoni particolarmente importanti per l’economia della Svizzera meridionale, nonché le relative corse con veicoli vuoti. Tali Cantoni sono elencati nell’allegato.
I trasporti transalpini non transfrontalieri che, in modo documentabile, iniziano o terminano esclusivamente in aziende particolarmente importanti per l’economia della Svizzera meridionale, nonché le relative corse con veicoli vuoti possono essere autorizzati come traffico S. Per aziende particolarmente importanti per l’economia della Svizzera meridionale s’intendono le:
- succursali di imprese domiciliate nella Svizzera meridionale;
- aziende con funzioni di distribuzione che possono comprovare almeno un trasporto settimanale in provenienza dalla Svizzera meridionale;
- aziende che possono comprovare almeno dieci trasporti mensili con destinazione la Svizzera meridionale o in provenienza da quest’ultima.
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può modificare l’allegato alla presente ordinanza.