Lexipedia

741.631 OTS

Ordinanza sul traffico S (OTS)

del 20 settembre 2002 (Stato 1° gennaio 2007)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 8, 57, 103 e 106 della legge federale del 19 dicembre 1958 1 sulla circolazione stradale,

ordina:

Art. 1 Autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di cose nel traffico S

Gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di cose e i corrispondenti rimorchi possono essere muniti, nel traffico S, davanti e dietro del segnale conformemente all’allegato 4 dell’ordinanza del 19 giugno 1995 2 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).

Il traffico S comprende i trasporti transalpini non transfrontalieri che, in modo documentabile, iniziano e terminano esclusivamente in Cantoni particolarmente importanti per l’economia della Svizzera meridionale, nonché le relative corse con veicoli vuoti. Tali Cantoni sono elencati nell’allegato.

I trasporti transalpini non transfrontalieri che, in modo documentabile, iniziano o terminano esclusivamente in aziende particolarmente importanti per l’economia della Svizzera meridionale, nonché le relative corse con veicoli vuoti possono essere autorizzati come traffico S. Per aziende particolarmente importanti per l’economia della Svizzera meridionale s’intendono le:

  1. succursali di imprese domiciliate nella Svizzera meridionale;
  2. aziende con funzioni di distribuzione che possono comprovare almeno un trasporto settimanale in provenienza dalla Svizzera meridionale;
  3. aziende che possono comprovare almeno dieci trasporti mensili con destinazione la Svizzera meridionale o in provenienza da quest’ultima.

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può modificare l’allegato alla presente ordinanza.

Art. 2 Permessi

Corse da e per aziende di cui all’articolo 1 capoverso 3 sono ammesse solo sulla base di un permesso scritto.

Le autorità competenti dei Cantoni del Ticino e dei Grigioni rilasciano permessi alle aziende particolarmente importanti per l’economia del rispettivo territorio cantonale.

Il permesso è limitato a 12 mesi; se le circostanze restano immutate il permesso può essere prolungato.

Nel permesso sono indicati:

  1. il nome e il luogo dell’azienda di cui all’articolo 1 capoverso 3;
  2. la condizione secondo cui il conducente deve fornire la prova di cui all’articolo 1 capoverso 3.

Il permesso può essere revocato in ogni momento, segnatamente in caso di abuso.

Art. 3 Disposizione penale

Chiunque utilizza illecitamente il segnale di cui all’allegato 4 OETV 3 allo scopo di conseguire un indebito vantaggio, è punito con la multa non inferiore a 500 franchi. 4

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 23 settembre 2002.

Allegato

(art. 1 cpv. 3)

I seguenti Cantoni sono considerati particolarmente importanti per l’economia della Svizzera meridionale:

A. Area economica situata lungo l’asse della strada nazionale N2:

  1. Argovia
  2. Basilea Campagna
  3. Basilea Città
  4. Lucerna
  5. Nidvaldo
  6. Obvaldo
  7. Soletta
  8. Ticino
  9. Uri

B. Area economica situata lungo l’asse della strada nazionale N4:

  1. Sciaffusa
  2. Svitto
  3. Turgovia
  4. Zugo
  5. Zurigo

C. Area economica situata lungo l’asse della strada nazionale N13:

  1. Appenzello Interno
  2. Appenzello Esterno
  3. Glarona
  4. Grigioni
  5. San Gallo