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741.816

Regolamento
concernente l’impiego dei mezzi del Fondo di sicurezza stradale

del 5 dicembre 1989 (Stato 1° gennaio 2007)

Approvato dal Consiglio federale il 18 luglio 1990

La Commissione amministrativa del Fondo di sicurezza stradale,

visto l’articolo 6 capoverso 2 della legge del 25 giugno 1976 1 concernente
un contributo alla prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale (LCPI),

ordina:

Art. 1 In generale

La Commissione amministrativa del Fondo di sicurezza stradale (commissione amministrativa) dispone dei mezzi del Fondo. Incoraggia, coordina o prende provvedimenti per diminuire gli infortuni e le rispettive conseguenze.

I mezzi derivanti dai contributi alla prevenzione degli infortuni sono utilizzati come segue:

  1. in primo luogo, per i temi prioritari fissati dal Fondo e per i progetti da esso commissionati;
  2. in secondo luogo, per i progetti che non rientrano in una delle categorie tematiche prioritarie; l’ordine di priorità delle domande è stabilito in base al presunto effetto del progetto.2

Non sono sussidiati i progetti attinenti alla sicurezza del traffico stradale che rientrano nei compiti legali dell’ente pubblico.

Non sono erogati contributi strutturali a organizzazioni e associazioni. 3

Art. 2 Presentazione delle domande

Le domande d’aiuto finanziario dirette al Fondo devono comprovare la necessità del progetto presentato e giustificarne l’efficacia in materia di prevenzione d’infortuni. La Commissione amministrativa accoglie le domande relative a uno dei temi/programmi prioritari se:

  1. rientrano in una delle categorie stabilite; o
  2. diversi richiedenti raggruppano le loro attività per potenziare l’effetto dei programmi prioritari.4

Le domande devono essere presentate unicamente per mezzo dell’apposito modulo del Fondo di sicurezza stradale. Il documento può essere scaricato dal sito Internet 5 oppure richiesto presso il Segretariato. 6

Le domande incomplete o poco chiare sono rinviate al richiedente affinché le
completi o le precisi.

I richiedenti che presentano regolarmente domande devono inviare i documenti entro il 31 marzo dell’anno per il quale è presentata la domanda.

Le domande e gli eventuali allegati vanno indirizzati, in 20 esemplari, alla Commissione amministrativa.

Art. 3 Concessione degli aiuti finanziari

La Commissione amministrativa emana una decisione in merito alle domande d’aiuto finanziario. All’occorrenza, può concludere contratti in base al diritto privato.

Art. 4 Versamento degli aiuti finanziari

L’aiuto finanziario è versato al richiedente su presentazione di una domanda motivata, al massimo però in ragione dell’80 per cento della somma accordata.

Il saldo è pagato entro 30 giorni dall’approvazione del conteggio e del rapporto finale.

Art. 5 Conteggio e rapporto

Se i progetti sono pluriennali, i beneficiari devono presentare annualmente i seguenti documenti:7

  1. un rapporto intermedio sullo stato dei lavori;
  2. un rapporto sull’impiego dell’aiuto finanziario concesso dal Fondo.

I richiedenti sottopongono alla Commissione amministrativa, per approvazione, alla fine dei lavori oppure entro il 31 marzo se presentano regolarmente domande, i seguenti documenti:

  1. un rapporto finale sui lavori eseguiti e i risultati ottenuti;
  2. un conteggio dettagliato delle spese, presentato per voci secondo il preventivo; tutte le spese che superano quelle preventivate devono essere giustificate; se il richiedente desidera ottenere un aiuto finanziario addizionale deve presentare una nuova domanda;
  3. le pubblicazioni realizzate nel quadro del progetto;
  4. su richiesta della Commissione amministrativa, tutti gli altri «prodotti» dei lavori intesi alla prevenzione degli infortuni.

Il Segretariato del Fondo di sicurezza stradale deve in ogni caso ricevere, appena possibile, ma al più tardi con il conteggio, un esemplare giustificativo di:8

  1. stampati, supporti di suoni ed immagini;
  2. tutto il materiale presentato o distribuito durante le azioni di prevenzione.

Devono essere inoltrati 20 esemplari di ogni documento la cui approvazione compete alla Commissione amministrativa. Nel caso di documenti giustificativi basta un esemplare; il Segretariato può esigere altri esemplari a destinazione della Commissione amministrativa. 9

Art. 610 Controllo

Il Segretariato è incaricato di seguire i progetti.

La Commissione amministrativa o il suo presidente può ordinare la verifica particolareggiata dei conti in base ai giustificativi.

Art. 7 Modificazione dei progetti

Il beneficiario di aiuti finanziari può procedere a modificazioni del progetto soltanto con l’approvazione della Commissione amministrativa.

Art. 8 Pubblicazione

I lavori finanziati dal Fondo (rapporti finali, libri, ecc.) possono essere pubblicati soltanto previo consenso della Commissione amministrativa.

La Commissione può vincolare a taluni oneri la forma e la presentazione dei rapporti di ricerca.

Tutti i rapporti di ricerca pubblicati devono recare un compendio nelle lingue ufficiali e, all’occorrenza, in inglese.

Art. 9 Riferimento all’aiuto finanziario del Fondo

In caso di azioni o provvedimenti pubblici o di pubblicazione di rapporti di ricerca, il beneficiario di aiuti finanziari deve fare riferimento all’aiuto ottenuto dal Fondo. Pellicole cinematografiche, video, diapositive, spot, stampati, ecc., devono recare luogo e sigla del Fondo; per le trasmissioni televisive fanno stato le condizioni di diffusione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR).

Se sono distribuiti senza indicazione dell’organizzatore oggetti come autocollanti, segnalatori di distanza, portachiavi, ecc., è sufficiente che sia menzionato il Fondo all’atto della consegna (esposizioni, spedizioni, conferenze stampa, ecc.).

Art. 10 Diritto d’autore

Il beneficiario di aiuti finanziati serba il diritto d’autore sul risultato finale delle proprie attività nell’ambito del presente regolamento.

Art. 11 Interruzione, inadempienza o adempienza viziata del compito

Qualora dovesse interrompere momentaneamente il proprio lavoro il beneficiario di aiuti finanziari deve informare senza indugio la Commissione amministrativa; nel caso d’interruzione definitiva dei lavori deve rifondere gli aiuti già riscossi.

Se, nonostante diffida, il compito non è stato debitamente o affatto eseguito, non sono stati ottemperati modalità od oneri oppure sono state omesse rettifiche chieste dalla Commissione amministrativa, il Fondo non versa l’aiuto finanziario o ne esige la restituzione gravata dell’interesse annuo del 5 per cento a contare dal momento del pagamento. In casi di esigua gravità, la Commissione amministrativa può ridimensionare l’aiuto o rinunciare parzialmente o totalmente alla restituzione.

Art. 12 Prescrizione

I crediti concernenti gli aiuti finanziari si prescrivono in cinque anni.

Il diritto alla restituzione di aiuti finanziari si prescrive un anno dopo il giorno in cui la Commissione amministrativa ha avuto conoscenza del motivo della pretesa, in ogni caso però dieci anni dopo il suo insorgere.

La prescrizione è interrotta con la diffida scritta di pagamento. È sospesa sin quando il debitore non possa essere escusso in Svizzera.

Art. 13 Composizione di controversie

Le controversie riguardanti aiuti finanziari assegnati per via di decisione sono
composte mediante la medesima procedura.

Art. 1411

Art. 15 Modificazioni del presente regolamento

Qualsiasi modificazione del presente regolamento deve essere approvata dalla maggioranza dei membri della Commissione amministrativa e dal Consiglio federale.

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore all’atto dell’approvazione da parte del Consiglio federale.