La Confederazione attua il progetto Ferrovia 2000 al fine di promuovere i trasporti pubblici in Svizzera.
742.100
Legge federale
concernente il progetto FERROVIA 20001
del 19 dicembre 19862 (Stato 1° settembre 2009)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 23, 26 e 36 della Costituzione federale 3 ; 4
visto il rapporto sul progetto Ferrovia 2000;
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 dicembre 1985 5 ,
decreta:
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Il Consiglio federale approva le fasi dei lavori e determina lo scadenzario.
Nel rapporto di gestione, informa l’Assemblea federale sullo stato d’attuazione del progetto.
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre all’Assemblea federale, nel corso del 2007, una visione d’assieme sull’ulteriore sviluppo dei grandi progetti ferroviari, precisando le fasi ulteriori e il loro finanziamento. 9
Art. 3a10
La Confederazione mette a disposizione delle ferrovie interessate i mezzi necessari sotto forma di mutui rimborsabili condizionatamente, soggetti a interessi di mercato o a tasso variabile, oppure sotto forma di contributi a fondo perso. 11
Il finanziamento è retto dall’ordinanza dell’Assemblea federale del 9 ottobre 1998 12 relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari. 13
I mutui soggetti a interessi di mercato possono essere concessi al massimo fino al 25 per cento dei costi del progetto (compresi i costi del capitale). Detti mutui sono contabilizzati nel bilancio. I loro interessi sono capitalizzati e remunerati fino all’entrata in servizio delle tratte.
Il Consiglio federale e le ferrovie disciplinano nel quadro di un accordo i dettagli della concessione dei mutui.
Art. 414
Il presente decreto 15 , di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.
Esso 16 entra in vigore trascorso inutilizzato il termine di referendum o al momento dell’accettazione in votazione popolare.
Esso 17 ha effetto sino all’attuazione del progetto FERROVIA 2000. Data dell’entrata in vigore: 6 dicembre 1987 18