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742.100

Legge federale
concernente il progetto FERROVIA 20001

del 19 dicembre 19862 (Stato 1° settembre 2009)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 23, 26 e 36 della Costituzione federale 3 ; 4
visto il rapporto sul progetto Ferrovia 2000;
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 dicembre 1985 5 ,

decreta:

Art. 1

La Confederazione attua il progetto Ferrovia 2000 al fine di promuovere i trasporti pubblici in Svizzera.

Art. 2

A tal fine, la rete delle ferrovie federali è completata con le nuove linee seguenti:

  1. 6 Vauderens–Siviriez;
  2. Mattstetten–Rothrist;
  3. 7 Muttenz–Liestal (escl. la stazione di Liestal);
  4. 8

Art. 3

Il Consiglio federale approva le fasi dei lavori e determina lo scadenzario.

Nel rapporto di gestione, informa l’Assemblea federale sullo stato d’attuazione del progetto.

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre all’Assemblea federale, nel corso del 2007, una visione d’assieme sull’ulteriore sviluppo dei grandi progetti ferroviari, precisando le fasi ulteriori e il loro finanziamento. 9

Art. 3a10

La Confederazione mette a disposizione delle ferrovie interessate i mezzi necessari sotto forma di mutui rimborsabili condizionatamente, soggetti a interessi di mercato o a tasso variabile, oppure sotto forma di contributi a fondo perso. 11

Il finanziamento è retto dall’ordinanza dell’Assemblea federale del 9 ottobre 1998 12 relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari. 13

I mutui soggetti a interessi di mercato possono essere concessi al massimo fino al 25 per cento dei costi del progetto (compresi i costi del capitale). Detti mutui sono contabilizzati nel bilancio. I loro interessi sono capitalizzati e remunerati fino all’entrata in servizio delle tratte.

Il Consiglio federale e le ferrovie disciplinano nel quadro di un accordo i dettagli della concessione dei mutui.

Art. 414

Il presente decreto 15 , di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

Esso 16 entra in vigore trascorso inutilizzato il termine di referendum o al momento dell’accettazione in votazione popolare.

Esso 17 ha effetto sino all’attuazione del progetto FERROVIA 2000. Data dell’entrata in vigore: 6 dicembre 1987 18