In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, hanno diritto a un’indennità ai sensi dell’articolo 19 capoverso 3 LPers le persone interessate che:
- sono state impiegate almeno 15 anni presso il SAT; oppure
- hanno compiuto il 50º anno di età.
L’indennità può essere versata in casi motivati anche se il rapporto di lavoro è sciolto di comune intesa, sempre che nessuna colpa sia imputabile all’impiegato e sia soddisfatto un requisito di cui al capoverso 1.
Non ricevono alcuna indennità gli impiegati:
- che in seguito alla risoluzione del rapporto di lavoro con il SAT sono assunti presso un altro datore di lavoro a condizioni comparabili;
- il cui rapporto di lavoro è sciolto per loro colpa;
- che percepiscono prestazioni in caso di pensionamento anticipato di cui all’articolo 105b OPers;
- il cui rapporto di lavoro è stato risolto di comune intesa per motivi di politica aziendale o del personale e che percepiscono le prestazioni di cui all’articolo 106 OPers.
L’ammontare dell’indennità è compreso tra l’importo di uno stipendio mensile e quello di uno stipendio annuale. È stabilito tenendo conto dell’età, della situazione professionale e personale, dell’età di servizio e del termine di disdetta della persona interessata. La direzione disciplina i dettagli in un’istruzione.
Gli ex impiegati che entro un anno dalla risoluzione del rapporto di lavoro con il SAT sono assunti presso un altro datore di lavoro a condizioni comparabili restituiscono l’indennità pro rata temporis. Devono comunicare immediatamente al SAT la conclusione del nuovo contratto di lavoro.