Lexipedia

742.101.4

Regolamento interno
della Commissione del trasporto ferroviario

del 25 ottobre 2019 (Stato 1° luglio 2020)

Approvato dal Consiglio federale il 13 maggio 2020

La Commissione del trasporto ferroviario (ComFerr),

visto l’articolo 40 a capoverso 4 della legge federale del 20 dicembre 1957 1 sulle ferrovie (Lferr),

adotta il regolamento seguente:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e la gestione della ComFerr nonché la sua collaborazione con gli altri servizi incaricati dell’attuazione della Lferr.

Art. 2 Commissione

La ComFerr si compone del presidente, del vicepresidente e degli altri membri.

Il vicepresidente assume la supplenza per tutti i compiti presidenziali.

Art. 3 Sede

La sede della ComFerr è Berna.

La sede è considerata come luogo di lavoro per il presidente e il personale della segreteria.

Di regola, è il luogo in cui si svolgono le sedute.

Art. 4 Segreteria

La segreteria si compone:

  1. del capo;
  2. degli altri impiegati.

Il presidente della ComFerr è competente per la costituzione, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro del personale della segreteria.

Il presidente consulta gli altri membri della ComFerr prima di nominare un nuovo capo.

Decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione dei rapporti di lavoro degli altri impiegati della segreteria dopo aver sentito il capo.

Sezione 2 Competenze e compiti

Art. 5 Competenze della ComFerr

Le competenze della ComFerr sono rette dalla Lferr.

Art. 6 Compiti del presidente

Il presidente dirige i procedimenti.

Il presidente sbriga autonomamente i compiti non giudiziari della ComFerr e informa regolarmente gli altri membri della ComFerr. Può attribuire a un membro la preparazione di singoli affari e il resoconto alla ComFerr.

Art. 7 Compiti della segreteria

La segreteria prepara gli affari della ComFerr, le sottopone proposte e attua le delibere della ComFerr. In particolare:

  1. gestisce i lavori della ComFerr dal punto di vista tecnico e amministrativo;
  2. su incarico del presidente prepara l’istruzione del procedimento su azione e del procedimento d’inchiesta;
  3. redige pareri, decisioni e comunicazioni della ComFerr;
  4. rileva e tratta i dati;
  5. effettua l’osservazione e il monitoraggio del mercato;
  6. prepara l’informazione per il pubblico;
  7. coordina i lavori tra la ComFerr e l’Ufficio federale dei trasporti (UFT).

Art. 8 Compiti del capo della segreteria

Il capo dirige la segreteria e ne garantisce l’adempimento dei compiti. Tiene il verbale delle sedute della ComFerr e informa gli altri impiegati della segreteria in merito alle delibere.

Designa un supplente per la gestione della segreteria.

Art. 9 Collaborazione con l’UFT

La ComFerr assicura lo scambio di informazioni con l’UFT su tutti i fatti determinanti per l’adempimento dei compiti.

La ComFerr informa l’UFT delle sue decisioni.

L’UFT trasmette alla ComFerr i dati necessari per l’osservazione e il monitoraggio del mercato.

L’UFT informa la ComFerr in particolare su:

  1. il rilascio e il ritiro di autorizzazioni di accesso alla rete, autorizzazioni di sicurezza e certificati di sicurezza;
  2. la subordinazione di impianti di trasbordo per il traffico combinato, binari di raccordo e impianti portuali per il trasbordo di merci nel traffico combinato all’accesso non discriminatorio;
  3. l’assunzione di compiti sistemici.

L’UFT invita la ComFerr a esprimere il proprio parere nell’ambito dei suoi compiti.

Art. 10 Cooperazione internazionale

Il presidente rappresenta la ComFerr nei confronti delle autorità estere di regolazione e in seno alle organizzazioni internazionali specializzate. Può farsi assistere da altri membri della ComFerr o da impiegati della segreteria.

Art. 11 Segreto d’ufficio

I membri della ComFerr, il personale della segreteria nonché gli esperti consultati sono tenuti al segreto d’ufficio su fatti confidenziali di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività per la ComFerr. Sono confidenziali in particolare i dibattimenti, i verbali, i documenti di lavoro e i progetti di decisione della ComFerr.

La ComFerr è considerata autorità superiore, autorizzata a dispensare dal segreto d’ufficio le persone tenute all’obbligo d’edizione o di testimonianza davanti ad altre autorità giudiziarie (art. 320 n. 2 del Codice penale 2 ).

Art. 12 Informazione del pubblico

La ComFerr fissa i principi della sua politica d’informazione.

Il presidente è responsabile dell’informazione del pubblico. Può delegare l’informazione su affari e decisioni a un altro membro della ComFerr o al capo della segreteria.

Le decisioni sono pubblicate in forma anonima. Non sono pubblicate le decisioni concernenti i processi che non sono di interesse pubblico.

Art. 13 Rapporto

La ComFerr presenta annualmente al Consiglio federale un rapporto sulle proprie attività, le proprie decisioni e i propri obiettivi.

Art. 14 Preventivo

La ComFerr allestisce il proprio preventivo insieme alla Segreteria generale del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).

La Segreteria generale del DATEC tiene la contabilità della ComFerr.

Sezione 3 Sedute della Commissione

Art. 15 Convocazione

Il presidente convoca la ComFerr secondo necessità.

Egli è tenuto a convocare la ComFerr se un membro ne fa richiesta motivata.

Art. 16 Delibere

La ComFerr delibera a maggioranza semplice dei membri presenti. Il presidente partecipa alla votazione.

Il presidente decide in caso di parità.

Sezione 4 Procedimento su azione e procedimento d’inchiesta

Art. 17 Apertura

La ComFerr può effettuare inchieste preliminari d’ufficio, su richiesta degli interessati o su denuncia di terzi.

La procedura di inchiesta preliminare non dà diritto alla consultazione degli atti.

La ComFerr decide in merito all’apertura dell’inchiesta.

Art. 18 Istruzione

Il presidente chiarisce i fatti e raccoglie le prove secondo l’articolo 39 della legge del 17 giugno 2005 3 sul Tribunale amministrativo federale. Può delegare tale compito a un membro.

Il presidente emana decisioni incidentali, segnatamente su provvedimenti cautelari. Può ordinare, in particolare, un ulteriore scambio di atti scritti o una deliberazione.

Sottopone agli altri membri che partecipano alla decisione una proposta scritta di liquidazione della procedura.

Art. 19 Decisioni

Il presidente ordina un dibattimento. Quest’ultimo non è pubblico.

Se nessun membro chiede la convocazione di una seduta, la decisione può essere presa mediante circolazione degli atti. Si applicano le regole valide per le delibere.

Art. 20 Testo della decisione

La decisione menziona i nomi dei membri della ComFerr e del collaboratore della segreteria che vi hanno partecipato.

Le decisioni sono firmate dal presidente, da un membro della ComFerr e dal collaboratore della segreteria che vi hanno partecipato.

Le decisioni incidentali sono firmate dal presidente e dal collaboratore della segreteria che vi hanno partecipato.

La segreteria informa gli altri membri della ComFerr delle decisioni emanate.

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 21 Abrogazione di un altro atto normativo

Il regolamento interno della Commissione d’arbitrato in materia ferroviaria del 15 marzo 2013 4 è abrogato.

Art. 22 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2020.