Lexipedia

742.102 OEm-TP

Ordinanza sugli emolumenti per i trasporti pubblici (OEm-TP)

del 25 novembre 1998 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 40 a septies capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 1957 1 sulle ferrovie (Lferr);
visto l’articolo 63 capoverso 2 della legge del 20 marzo 2009 2 sul trasporto di viaggiatori (LTV);
visto l’articolo 46 a della legge del 21 marzo 1997 3 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, 4

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 16 Oggetto5

La presente ordinanza disciplina:

  1. 7 gli emolumenti per le prestazioni di servizi e le decisioni dell’autorità di concessione, di vigilanza e amministrativa nell’ambito della legislazione federale sulle ferrovie, automobili, filobus, navigazione, impianti di trasporto a fune e mezzi di trasporto simili;
  2. gli emolumenti per le prestazioni di servizi fornite e le decisioni prese nell’esecuzione dei trattati internazionali concernenti i trasporti su strada di persone e merci;
  3. 8 le tasse annue di privativa negli ambiti elencati alla lettera a;
  4. 9 gli emolumenti per le procedure davanti alla Commissione del trasporto ferroviario (ComFerr), esclusi i procedimenti su azione e le procedure di ricorso.

Art. 1a10 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 11 sugli emolumenti.

Art. 212 Obbligo di pagare gli emolumenti

L’emolumento è dovuto da chi chiede una prestazione o una decisione secondo l’articolo 1.

Art. 3 Esenzione dagli emolumenti e dalle tasse13

Le autorità e le istituzioni della Confederazione sono esentate dagli emolumenti se chiedono prestazioni a proprio favore.

Le autorità cantonali e comunali non devono pagare emolumenti se chiedono prestazioni a proprio favore. Gli emolumenti sono invece dovuti quando le stesse chiedono una concessione o un’autorizzazione federale oppure rendono necessaria una prestazione in qualità di titolari di una tale concessione o autorizzazione.

... 14

... 15

Art. 4 Tipi di emolumenti e di tasse16

Nella presente ordinanza s’intendono per:

  1. 17 Emolumenti per concessioni o autorizzazioni: l’emolumento per l’esame delle domande di rilascio, rinnovo, modifica o trasferimento di una concessione o di un’autorizzazione, come pure di proroga dei termini fissati in una concessione o in un’autorizzazione.
  2. Emolumenti di vigilanza:1.l’emolumento per approvazione di piani: l’emolumento per l’esame e l’approvazione di piani e modifiche di piani relativi a costruzioni e impianti delle imprese di trasporto concessionarie, compresi le installazioni e gli impianti elettrici, come pure per l’omologazione di elementi edilizi, impianti, veicoli o parti di essi;2.l’emolumento per autorizzazione d’esercizio: l’emolumento per la prova e il collaudo nonché il rilascio e la modifica dell’autorizzazione d’esercizio per costruzioni, impianti e veicoli, ivi compresi le installazioni e gli impianti elettrici delle imprese di trasporto in concessione, come pure per l’autorizzazione di messa in servizio di veicoli trasformati o ripresi da altre imprese;3.18...4.19l’emolumento per controlli di veicoli: l’emolumento per i controlli periodici tecnici e d’esercizio, per i controlli supplementari nonché per le ispezioni dei veicoli delle imprese in concessione di automobili e di filobus.
  3. 20 Emolumenti amministrativi particolari: gli altri emolumenti per le procedure amministrative come pure per le altre prestazioni di servizi e decisioni in materia di concessioni, autorizzazioni, approvazioni, vigilanza o per altri compiti amministrativi, in particolare per obiezioni scritte nelle indagini conoscitive, per inchieste, pareri, accertamenti relativi a incidenti, consulenze di ampia portata e visione degli atti.
  4. 21 ...
  5. 22 Tassa di privativa: la tassa per il diritto di effettuare trasporti regolari di viaggiatori a titolo professionale accordato con il rilascio o il rinnovo della concessione o dell’autorizzazione.

Art. 523

Art. 6 Calcolo degli emolumenti e delle tasse24

Gli emolumenti sono calcolati secondo le pertinenti aliquote. Se non è stabilita alcuna aliquota oppure se sono stabiliti importi limite al posto di un importo forfettario, l’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato, senza superare se del caso gli importi limite stabiliti. 25

La tassa di privativa è calcolata per tutta la durata di validità della concessione o dell’autorizzazione in base alle aliquote annue fissate. Se la durata di validità non supera i sei mesi si applica la metà dell’aliquota annua, se è superiore ai sei mesi si applica l’aliquota intera. 26

Art. 727 Emolumenti in funzione del tempo impiegato

L’emolumento in funzione del tempo impiegato è compreso tra 100 e 200 franchi per ogni ora di lavoro. 28

La tariffa oraria è stabilita entro i limiti di cui al capoverso 1, a seconda delle conoscenze specialistiche richieste e della funzione del personale che esegue il lavoro, dell’interesse pubblico nonché dell’interesse o del tornaconto della persona tenuta a pagare l’emolumento. 29

Art. 8 Supplemento di emolumento

Per prestazioni che richiedono un onere amministrativo straordinario o che devono essere fornite, su domanda o per colpa dell’assoggettato, con urgenza o fuori del normale orario di lavoro, possono essere riscossi supplementi fino al 50 per cento dell’emolumento.

Art. 9 Riduzione o condono di emolumenti e tasse30

L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) può ridurre o condonare gli emolumenti e le tasse se vi sono importanti motivi o se l’onere di lavoro è esiguo. 31

La Confederazione può condonare gli emolumenti e le tasse integralmente o parzialmente, se essa stessa richiede il rilascio, la modifica o il trasferimento di una concessione e in ragione di un suo interesse fondamentale. 32

Di regola, non sono riscossi emolumenti per l’approvazione di atti normativi cantonali, per la concessione di contributi finanziari come pure per la trattazione di questioni riguardanti il personale della Confederazione.

Art. 10 Preventivo

Su richiesta, l’assoggettato è informato sugli emolumenti, sulle tasse e sulle spese presumibili oppure riceve un preventivo scritto. 33

Gli assoggettati che chiedono per la prima volta una prestazione onerosa o legata a spese particolarmente elevate, oppure presentano richieste palesemente prive di qualsiasi possibilità di successo, possono essere informati per scritto circa gli emolumenti, le tasse e le spese presumibili. 34

Queste informazioni sono fornite gratuitamente.

Art. 1135 Riscossione degli emolumenti e delle tasse

La prestazione non è fornita se l’anticipo richiesto non è pagato. Fintanto che gli emolumenti per concessioni e autorizzazioni precedenti non sono versati, le nuove domande non vengono trattate.

Gli emolumenti e le tasse posso essere riscossi in anticipo o contro rimborso.

Art. 1236 Rimborso degli emolumenti e delle tasse

Gli anticipi versati sugli emolumenti e sulle tasse sono rimborsati:

  1. per l’importo che supera le spese dell’UFT37, quando l’assoggettato ritira la sua domanda prima della decisione; la tassa di privativa è, in tal caso, rimborsata integralmente;
  2. per l’ammontare che supera l’emolumento e la tassa fissati;
  3. per intero, quando alla domanda non viene dato seguito poiché la Confederazione assume la costruzione e l’esercizio.

In caso di rinuncia alla concessione o all’autorizzazione almeno un anno prima della sua scadenza, la tassa di privativa è, su domanda, rimborsata proporzionalmente.

Gli emolumenti o le tasse non sono rimborsati se la concessione o l’autorizzazione è revocata o ritirata a causa di un’infrazione alle disposizioni della stessa oppure agli obblighi legali.

Art. 1338 Decisione sugli emolumenti e sulle tasse

Gli emolumenti e le tasse sono fissati mediante una decisione.

Questa stabilisce le modalità di pagamento.

Art. 1439

Art. 15 Scadenza

La tassa scade:40

  1. 30 giorni dopo la notifica della decisione;
  2. se la decisione è stata impugnata, quando la decisione sul ricorso è passata in giudicato.

Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla scadenza.

Art. 1641 Prescrizione

Il credito per tasse si prescrive in cinque anni dalla scadenza.

La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo con il quale il credito è fatto valere presso l’assoggettato.

Sezione 2 Concessioni, autorizzazioni e tasse di privativa42

Art. 17 Emolumenti di base per concessione d’infrastruttura ferroviaria, concessione unitaria, concessione per il trasporto a fune e concessione per il trasporto di viaggiatori con filobus

Sono riscossi i seguenti emolumenti di base:

franchi

  1. rilascio o estensione della concessione

5000

  1. rinnovo o modifica della concessione

2000

  1. trasferimento della concessione

500

  1. proroga dei termini fissati nella concessione

500.43

In caso di oneri amministrativi eccezionali, l’emolumento può essere calcolato in funzione del tempo impiegato.

Art. 1844 Emolumenti di base per la concessione e l’autorizzazione per il trasporto di viaggiatori

Sono riscossi i seguenti emolumenti di base:

franchi

  1. rilascio della concessione o dell’autorizzazione

2300

  1. rinnovo o modifica della concessione o dell’autorizzazione

1200

  1. rinnovo o modifica della concessione o dell’autorizzazione in caso di onere di lavoro esiguo

500

  1. trasferimento della concessione o dell’autorizzazione

500

  1. ritiro della concessione o dell’autorizzazione

500

  1. revoca della concessione o dell’autorizzazione

500

  1. annullamento della concessione

500

  1. rinuncia a un’autorizzazione

500.45

In caso di oneri amministrativi eccezionali, l’emolumento può essere calcolato in funzione del tempo impiegato.

Art. 1946 Tassa di privativa

La tassa di privativa è riscossa per il rilascio e il rinnovo della concessione o dell’autorizzazione. Per ogni anno di validità della concessione o dell’autorizzazione sono riscossi i seguenti importi:

  1. per i trasporti a fune, 20 franchi per una capacità di trasporto oraria di 100 persone per direzione;
  2. per i trasporti transfrontalieri di viaggiatori su strada lunga distanza, 500 franchi forfettari;
  3. per i trasporti ferroviari, 4 franchi ogni 10 posti a sedere;
  4. per il trasferimento dagli aeroporti di cui all’articolo 6 lettera e dell’ordinanza del 4 novembre 200947 sul trasporto di viaggiatori, 100 franchi forfettari.48

La tassa di privativa non è riscossa per il rilascio e il rinnovo della concessione o dell’autorizzazione per:

  1. la navigazione;
  2. i trasporti di viaggiatori su strada che non rientrano nel capoverso 1 lettera b o d;
  3. 49 i trasporti ferroviari e i trasporti a fune che forniscono servizi commissionati da enti pubblici o che circolano su infrastrutture indennizzate da enti pubblici;
  4. i trasporti ferroviari non aventi scopo di lucro, soprattutto le corse con veicoli d’epoca.

Sezione 3 Ferrovie

Art. 2050 Emolumenti per l’accesso alla rete

L’emolumento di base per il rilascio o il rinnovo di un’autorizzazione di accesso alla rete di cui all’ordinanza del 25 novembre 1998 51 concernente l’accesso alla rete ammonta a 1000 franchi.

L’emolumento di base copre un onere di lavoro di cinque ore al massimo. Per l’onere di lavoro eccedente tale durata, l’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato.

L’emolumento per la revoca è calcolato in funzione del tempo impiegato.

Art. 2152 Emolumenti per l’autorizzazione di sicurezza e il certificato di sicurezza

L’emolumento di base per il rilascio dell’autorizzazione di sicurezza di cui all’ordinanza del 25 novembre 1983 53 sulle ferrovie (Oferr) ammonta a 1000 franchi.

L’emolumento di base copre un onere di lavoro di cinque ore al massimo. Per l’onere di lavoro eccedente tale durata, l’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato.

Per il certificato di sicurezza di cui all’Oferr, sono riscossi i seguenti emolumenti di base:

franchi

  1. rilascio o rinnovo del certificato di sicurezza, parte A

1000

  1. rilascio o rinnovo del certificato di sicurezza, parte B

1000

  1. rilascio o rinnovo contestuale dei certificati di sicurezza, parti A e B

1000

  1. estensione del certificato di sicurezza, parte B

500

  1. estensione urgente del certificato di sicurezza, parte B, entro 5 giorni lavorativi (con il consenso del gestore dell’infrastruttura)

2000

  1. estensione urgente del certificato di sicurezza, parte B, entro 6 a 10 giorni lavorativi (con il consenso del gestore dell’infrastruttura)

1500

L’emolumento per la revoca di un certificato o un’autorizzazione di sicurezza è calcolato in funzione del tempo impiegato.

Art. 2255 Emolumenti per l’abilitazione dei conducenti di veicoli motore e per la formazione dei periti esaminatori54

I conducenti di veicoli motore sono tenuti a versare i seguenti emolumenti: 56

franchi

  1. 57 ...
  1. 58 primo rilascio della licenza

150

  1. 59 modifica o rinnovo della licenza

100

Per l’ammissione di categorie speciali è riscosso un emolumento in funzione del tempo impiegato. 60

... 61

È riscossa una parte adeguata delle spese per la formazione di periti esaminatori organizzata dall’UFT o su suo mandato.

Art. 23 Emolumento per l’approvazione di piani

L’emolumento per l’approvazione dei piani di cui all’articolo 18 capoverso 1 Lferr è calcolato in funzione del tempo impiegato, del genere e dell’urgenza della procedura, nonché del numero e della complessità delle opposizioni. 62 Esso è compreso tra 500 e 50 000 franchi. In caso di procedure particolarmente onerose il limite massimo dell’emolumento può essere portato a 200 000 franchi. 63

L’emolumento per la determinazione di zone riservate e di allineamenti è calcolato in funzione del tempo impiegato, del genere e dell’urgenza della procedura, nonché del numero e della complessità delle opposizioni. Esso è compreso tra 1000 e 50 000 franchi. 64

L’emolumento per l’approvazione di piani può essere riscosso unitamente a quello per l’autorizzazione d’esercizio.

Nell’ambito della procedura ordinaria e semplificata d’approvazione dei piani non sono aggiudicate spese ripetibili. Sono eccettuate le procedure ordinarie per domande che richiedono espropriazioni. In questo caso le spese ripetibili sono disciplinate dall’articolo 115 della legge federale del 20 giugno 1930 65 sull’espropriazione. 66

Art. 2467 Emolumento per l’autorizzazione d’esercizio

L’emolumento per l’autorizzazione d’esercizio è calcolato in funzione del tempo impiegato, del genere e dell’urgenza della procedura. Esso è compreso tra 500 e 50 000 franchi. In caso di procedure particolarmente onerose il limite massimo dell’emolumento può essere portato a 200 000 franchi.

Art. 25 Emolumenti per le approvazioni di veicoli, impianti e prescrizioni di esercizio deroganti68

L’emolumento per l’esame e l’approvazione di elenchi degli oneri e schizzi-tipo nel caso di veicoli e impianti di sicurezza conformemente all’articolo 18 w capoverso 2 Lferr è calcolato in funzione del tempo impiegato, ma ammonta almeno a 400 franchi. 69

... 70

L’emolumento per l’omologazione di tipo di cui all’articolo 7 Oferr 71 è calcolato in funzione del tempo impiegato. 72

L’emolumento per l’approvazione di una prescrizione d’esercizio derogante alle prescrizioni di livello superiore è calcolato in funzione del tempo impiegato. 73

Art. 25a74 Emolumento per la registrazione di veicoli

L’emolumento riscosso annualmente per la registrazione ammonta a 2,50 franchi per veicolo.

Esso ammonta almeno a 30 franchi per impresa.

Art. 25b75 Emolumento per il riconoscimento di organismi di valutazione del rischio e di organismi designati nel settore ferroviario

L’emolumento per il riconoscimento secondo l’articolo 15 v Oferr 76 di organismi di valutazione del rischio e di organismi designati è calcolato in funzione del tempo impiegato.

Art. 2677 Emolumenti della ComFerr

L’emolumento in funzione del tempo impiegato alla ComFerr è compreso tra 100 e 250 franchi per ogni ora di lavoro.

Sezione 4 Automobili

Art. 2778

Per i controlli di veicoli che un’impresa concessionaria impiega nei trasporti pubblici sono riscossi i seguenti emolumenti:

franchi

  1. autoveicolo leggero, minibus

100

  1. autobus

140

  1. autobus articolato

160

  1. rimorchio per il trasporto di persone

140

  1. rimorchio per il trasporto di merci

70

Art. 27a79 Emolumenti per l’accesso alle professioni di trasportatore su strada

Per l’accesso alle professioni di trasportatore su strada sono riscossi i seguenti emolumenti:

franchi

  1. rilascio, ritiro o revoca dell’autorizzazione di accesso alla professione

500

  1. modifica o rinnovo dell’autorizzazione di accesso alla professione

300

  1. rilascio o modifica del certificato di capacità

50

  1. iscrizione nel registro dei titolari di certificati di capacità

25

  1. copia autenticata

20

Sezione 5 Filobus

Art. 28 Emolumento per l’approvazione di piani80

L’emolumento per l’approvazione di piani è compreso tra 500 e 30 000 franchi. 81

Per i veicoli, l’emolumento è disciplinato dall’articolo 25 capoverso 1.

Art. 2982 Emolumento per autorizzazione d’esercizio

L’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato.

Art. 3083 Emolumenti per controlli

Per il controllo di un veicolo, ad esclusione dei dispositivi elettrici, sono riscossi i seguenti emolumenti:

franchi

  1. filobus

140

  1. filobus articolato

160

  1. rimorchio per il trasporto di persone

140

Per il controllo dei dispositivi elettrici di un veicolo sono riscossi i seguenti emolumenti:

franchi

  1. filobus

100

  1. filobus articolato

130

  1. rimorchio per il trasporto di persone

100

Sezione 6 Navigazione

Art. 3184 Emolumento per l’approvazione di piani per la navigazione

L’emolumento per l’approvazione di piani è compreso tra 500 e 50 000 franchi. 85

L’emolumento per l’approvazione di piani e il rilascio di autorizzazioni d’esercizio per battelli di nuova costruzione o il collaudo di battelli nuovi è calcolato come segue: 86

franchi

  1. 87 emolumento di base per battelli di nuova costruzione

8000

  1. 88 supplemento per passeggero ammesso

14

  1. supplemento per traghetti per tonnellata di capacità di carico

30

  1. supplemento per battelli per il trasporto di merci per tonnellata di capacità di carico

10

  1. rilascio dell’autorizzazione d’esercizio

250

Per i natanti di costruzione particolare o che richiedono un onere elevato per l’esame, l’emolumento di cui al capoverso 2 può essere aumentato in funzione del tempo impiegato. In caso di riduzione dell’onere di lavoro, l’emolumento può essere diminuito. 89

L’emolumento per il collaudo e l’approvazione dei piani di trasformazione come pure per le revisioni è calcolato in funzione del tempo impiegato.

L’emolumento per la revoca, la sospensione o l’annullamento di un’autorizzazione di esercizio è calcolato in funzione del tempo impiegato. 90

Art. 3291 Emolumento per l’autorizzazione d’esercizio

L’emolumento per l’autorizzazione d’esercizio di cantieri navali e pontili è calcolato secondo il tempo impiegato.

Art. 3392

Art. 34 Oneri amministrativi particolari

Gli emolumenti per il rilascio e la modifica di licenze di navigazione sono calcolati in funzione del tempo impiegato. 93

Per i controlli della produzione di motori di battelli omologati, l’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato.

L’emolumento per la procedura di accertamento della non conformità alle prescrizioni di motori, imbarcazioni sportive, imbarcazioni incomplete o di loro elementi è calcolato in funzione del tempo impiegato. 94

Art. 34a95 Emolumenti per gli esami dei conduttori di battello

Per gli esami dei conduttori di battello sono calcolati i seguenti emolumenti per:

franchi

  1. l’iscrizione al primo esame teorico, lo svolgimento dell’esame, la valutazione e la comunicazione dei risultati

250

  1. l’iscrizione alla ripetizione dell’esame teorico, lo svolgimento dell’esame, la valutazione e la comunicazione dei risultati

250

  1. l’iscrizione al primo esame pratico, lo svolgimento dell’esame, la valutazione e la comunicazione dei risultati

250

  1. l’iscrizione alla ripetizione dell’esame pratico, lo svolgimento dell’esame, la valutazione e la comunicazione dei risultati

250

Per gli esami teorici che si svolgono al di fuori delle date d’esame annuali fissate dall’UFT, gli emolumenti sono calcolati in funzione del tempo impiegato.

Per gli esami teorici e pratici dei conduttori di battello non impiegati presso le imprese di navigazione titolari di concessioni federali, sugli emolumenti di cui al capoverso 1 o 2 viene riscosso un supplemento di 100 franchi.

Art. 34b96 Emolumenti per le licenze dei conduttori di battello

I conduttori di battello pagano i seguenti emolumenti per:

franchi

  1. il rilascio, la duplicazione, la modifica, la sospensione e il nuovo rilascio di una licenza

60

  1. l’iscrizione di un brevetto radar o di un’autorizzazione per la navigazione a mezzo radar in una licenza esistente

60

  1. il rilascio di un certificato internazionale per conduttori di imbarcazioni sportive e da diporto

60

Art. 34c97 Emolumento per il riconoscimento di periti nel settore della navigazione

L’emolumento per il riconoscimento di periti nel settore della navigazione è calcolato in funzione del tempo impiegato.

Sezione 7 Impianti a fune

Art. 3598

L’UFT riscuote emolumenti calcolati in funzione del tempo impiegato nel settore degli impianti di trasporto a fune per:

  1. le decisioni;
  2. le prestazioni di servizi.

Nell’ambito delle procedure d’approvazione dei piani di tipo ordinario o semplificato non è assegnata alcuna indennità per ripetibili. Fanno eccezione le procedure ordinarie avviate in base a richieste che comportano espropriazioni. In tal caso le indennità per ripetibili sono determinate in base all’articolo 115 della legge federale del 20 giugno 1930 99 sull’espropriazione. 100

Sezione 8 Altri mezzi di trasporto

Art. 36

Gli emolumenti sono riscossi anche per prestazioni riguardanti mezzi di trasporto assoggettati a una concessione o a un’autorizzazione federale senza essere espressamente menzionati nella presente ordinanza. Si tratta in particolare di girobus, veicoli cingolati o impianti di trasporto con trazione o sospensione a fune, simili a funicolari, funivie, teleferiche, ascensori o slittovie. 101

Per gli emolumenti si applicano per analogia, a seconda del tipo di concessione o di autorizzazione, le disposizioni corrispondenti della presente ordinanza.

A seconda del caso, l’emolumento può essere ridotto proporzionalmente.

Sezione 9 Emolumenti amministrativi particolari

Art. 37102 Autorizzazioni di trasporto o altri diritti di trasporto secondo i trattati internazionali

Nell’esecuzione dei trattati internazionali che regolano i trasporti transfrontalieri su strada di persone e di merci, sono riscossi emolumenti per il rilascio, la modifica, il rinnovo, la revoca, l’annullamento e il controllo delle autorizzazioni di trasporto o di altri diritti di trasporto.

Gli emolumenti si calcolano secondo la durata di validità e l’estensione territoriale dell’autorizzazione o degli altri diritti di trasporto, come anche secondo il numero di corse che possono essere effettuate con tale autorizzazione o con tale diritto di trasporto. L’emolumento per un’autorizzazione di trasporto o un altro diritto di trasporto per una corsa di andata e ritorno non può superare 100 franchi. L’emolumento per un numero illimitato di corse durante l’anno civile non supera 1000 franchi.

Art. 38 Libretto di fogli di viaggio

L’emolumento per ogni libretto di fogli di viaggio per corse pendolari transfrontaliere è fissato a 60 franchi.

Art. 40 Protezione dell’ambiente

L’emolumento per le autorizzazioni, i controlli e le prestazioni speciali in virtù della legislazione federale sulla protezione dell’ambiente e delle relative ordinanze d’esecuzione è compreso tra 500 e 10 000 franchi. 104

Se una prestazione speciale in relazione con l’inquinamento prodotto dalla costruzione o dall’esercizio di un’impresa di trasporto è eseguita su richiesta di una terza persona, l’emolumento è riscosso come segue:

  1. in caso di effetti inammissibili, l’emolumento è a carico dell’impresa responsabile;
  2. in caso di effetti ammissibili, l’emolumento è a carico del richiedente.

Art. 41105 Audizione dell’UFT prima dell’autorizzazione di un impianto accessorio

L’emolumento per l’audizione dell’UFT prima dell’autorizzazione di un impianto accessorio di cui all’articolo 18 m capoverso 2 Lferr 106 è calcolato in funzione del tempo impiegato. Esso ammonta almeno a 500 e al massimo a 10 000 franchi.

Art. 43108 Controversie secondo l’articolo 40 LFerr

Per quanto concerne le controversie di cui all’articolo 40 LFerr, i costi e l’obbligo d’indennizzo sono disciplinati dall’ordinanza del 10 settembre 1969 109 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

Art. 44110 Binari di raccordo

L’emolumento dovuto dal richiedente per la valutazione tecnica ferroviaria prevista nell’ambito della licenza di costruzione per i binari di raccordo è calcolato in funzione del tempo impiegato. Esso è compreso tra 500 e 10 000 franchi.

Gli emolumenti per il rilascio dell’autorizzazione d’esercizio e per l’approvazione delle prescrizioni d’esercizio sono compresi ognuno tra 300 e 5000 franchi.

Art. 45111 Assunzione di costi amministrativi da parte dei beneficiari di garanzie federali, premio di rischio

I costi per l’analisi dei rischi, la sorveglianza della solvibilità dei beneficiari di garanzie federali secondo l’articolo 31 capoverso 1 LTV e il rischio di perdite da parte della Confederazione sono coperti da un emolumento. 112

L’emolumento è riscosso alla stipula della garanzia federale per l’intera durata dell’impegno debitorio.

Esso ammonta all’1 per mille del debito principale, tuttavia almeno a 5000 e al massimo a 100 000 franchi.

Art. 46 Costituzione di pegni sulle imprese ferroviarie, filoviarie e di navigazione in concessione, e liquidazione forzata delle stesse

Per l’autorizzazione sulla costituzione e l’iscrizione del diritto di pegno nel registro dei pegni è riscosso un emolumento compreso tra 200 e 5000 franchi. Nel caso di estensione di una linea già gravata da pegno, l’emolumento è proporzionalmente fissato in funzione del rapporto tra la nuova tratta e la lunghezza totale della linea pignorata.

Per la bollatura dei titoli è riscosso un emolumento compreso tra 200 e 1500 franchi.

Per ogni nuova iscrizione nel registro dei pegni, in particolare per la modifica del grado, dei creditori, della natura della pretesa, nonché nel caso di conversione di titoli o di estinzione del diritto di pegno, è riscosso un emolumento compreso tra 200 e 5000 franchi.

Per gli estratti dal registro dei pegni, per le legalizzazioni e prestazioni analoghe, è riscosso un emolumento compreso tra 100 e 300 franchi.

Art. 47113 Contestazioni, perizie e consulenze di ampia portata

Per le contestazioni scritte relative a audit, ispezioni e controlli d’esercizio come pure per le perizie, gli accertamenti, le inchieste e le consulenze di ampia portata sono riscossi emolumenti in funzione del tempo impiegato. Si tiene conto a tal fine dell’entità e dell’importanza della prestazione di servizi, delle conoscenze professionali necessarie nonché dell’interesse e dell’utilità per l’assoggettato.

Per spese particolari relative alla richiesta di documenti comprovanti l’eliminazione di difetti constatati o riguardanti controlli regolari, sono riscossi emolumenti in funzione del tempo impiegato.

Art. 48 Fissazione di termini in caso di inosservanza di prescrizioni e decisioni

L’emolumento per fissare un termine per adempiere gli obblighi imposti alle imprese di trasporto o ai terzi dalla legge, dalla concessione, dall’autorizzazione o dalle decisioni dell’autorità di vigilanza è compreso tra 200 e 700 franchi.

Art. 49 Domande respinte

L’emolumento per la decisione di diniego di domande riguardanti prestazioni soggette a emolumento si calcola come segue:

  1. in materia di concessioni e autorizzazioni, in funzione del corrispondente emolumento di base;
  2. in materia di vigilanza e di altre prestazioni amministrative, in funzione del tempo impiegato.

Sezione 10 Disposizioni finali

Art. 50 Disposizione transitoria

Alle prestazioni fornite prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza si applica il diritto previgente.

Art. 51 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Allegato

Abrogazione e modifica del diritto vigente:

1. L’ordinanza del 1° luglio 1987114 sugli emolumenti è abrogata.
2. a 7. ...115