La presente ordinanza disciplina:
- 7 gli emolumenti per le prestazioni di servizi e le decisioni dell’autorità di concessione, di vigilanza e amministrativa nell’ambito della legislazione federale sulle ferrovie, automobili, filobus, navigazione, impianti di trasporto a fune e mezzi di trasporto simili;
- gli emolumenti per le prestazioni di servizi fornite e le decisioni prese nell’esecuzione dei trattati internazionali concernenti i trasporti su strada di persone e merci;
- 8 le tasse annue di privativa negli ambiti elencati alla lettera a;
- 9 gli emolumenti per le procedure davanti alla Commissione del trasporto ferroviario (ComFerr), esclusi i procedimenti su azione e le procedure di ricorso.