Il gestore dell’infrastruttura presenta le richieste di capacità per eseguire lavori di costruzione pianificabili nell’ambito della definizione dell’orario della rete.
Deve pubblicare le limitazioni della capacità di durata superiore a sette giorni consecutivi e che causano limitazioni del volume di traffico stimato superiori al 30 per cento al giorno, per la prima volta, almeno 24 mesi prima e, per la seconda volta, in forma aggiornata almeno 12 mesi prima del cambio dell’orario della rete interessato.
Deve annunciare alle imprese di trasporto ferroviario e ai raccordati interessati le limitazioni della capacità di sette giorni consecutivi al massimo o che causano limitazioni del volume di traffico stimato inferiori al 30 per cento al giorno sei mesi prima e, qualora necessario in forma aggiornata, almeno tre mesi prima .
Allo scadere dei termini validi per l’annuncio di 12 mesi secondo il capoverso 2 e tre mesi secondo il capoverso 3, il gestore dell’infrastruttura può convenire con le imprese di trasporto ferroviario e con i raccordati limitazioni della capacità senza ripercussioni sulle catene di trasporto nel traffico viaggiatori e merci e per le quali sussiste la possibilità di deviare il traffico merci su altre tratte.
Qualora sussista il rischio di notevoli svantaggi per il progetto di costruzione, allo scadere dei termini validi per l’annuncio di 12 mesi secondo il capoverso 2 e tre mesi secondo il capoverso 3 può disporre in via eccezionale limitazioni della capacità con ripercussioni sulle catene di trasporto nel traffico viaggiatori e merci o per le quali non sussiste la possibilità di deviare il traffico merci su altre tratte. Deve rispettare il termine per la pubblicazione degli orari modificati secondo il capoverso 6.
In caso di limitazione della capacità, dopo aver consultato le imprese di trasporto ferroviario e gli altri ambienti interessati nonché d’intesa con il servizio di assegnazione delle tracce, definisce il servizio sostitutivo e le deviazioni. Le catene di trasporto devono essere garantite. Gli orari modificati per i viaggiatori vanno pubblicati almeno due mesi prima. I costi supplementari non possono essere trasferiti su viaggiatori, speditori e destinatari.