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742.123 OSAT

Ordinanza sul Servizio di assegnazione delle tracce (OSAT)

del 13 maggio 2020 (Stato 1° gennaio 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 9 f capoverso 6, 9 o capoverso 2 e 9 v della legge federale del 20 dicembre 1957 1 sulle ferrovie (Lferr),

ordina:

Art. 1 Competenza

Il Servizio di assegnazione delle tracce è competente per:

  1. le tratte a scartamento normale interoperabili di cui all’articolo 15a capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 23 novembre 19832 sulle ferrovie;
  2. le tratte a scartamento normale non interoperabili Emmenbrücke-Hübeli–Lenzburg e Zürich-Selnau–Zürich-Giesshübel (diramaz.).

Per le restanti tratte non interoperabili i compiti del Servizio di assegnazione delle tracce sono assolti dal gestore dell’infrastruttura.

Il Servizio di assegnazione delle tracce non è competente per i tronchi di confine sui quali l’attribuzione delle tracce è retta da trattati internazionali.

Può concludere con i competenti organi dei Paesi confinanti convenzioni concernenti la regolamentazione sui restanti tronchi di confine e nelle stazioni di frontiera.

Art. 2 Compiti

Il Servizio di assegnazione delle tracce ha in particolare i seguenti compiti:

  1. disciplina e pubblica le condizioni per l’ordinazione e la disdetta di tracce e prestazioni supplementari nonché per la presentazione di studi delle tracce;
  2. accompagna l’elaborazione di studi delle tracce condotti su richiesta di imprese che possono chiedere tracce secondo l’articolo 9a capoverso 4 Lferr;
  3. redige la dichiarazione della capacità e assolve i compiti di cui all’articolo 12bdell’ordinanza del 25 novembre 19983 concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF) in relazione agli accordi quadro;
  4. elabora e pubblica i cataloghi nazionali delle tracce; a tal fine si coordina con i gestori dell’infrastruttura raccordata alle tratte di cui all’articolo 1 capoverso 1;
  5. riceve le ordinazioni e le disdette di prestazioni di cui agli articoli 21 e 22 OARF; attribuisce le prestazioni ordinate e cancella quelle disdette;
  6. regola gli eventuali conflitti nell’ordinazione delle tracce secondo l’articolo 12c OARF;
  7. verifica le disposizioni operative dei gestori dell’infrastruttura come pure l’attribuzione di tracce per treni speciali;
  8. dichiara saturata una tratta e conduce analisi delle capacità d’intesa con i gestori dell’infrastruttura coinvolti;
  9. in caso di tratte saturate ordina le misure di cui all’articolo 12a capoverso 4 OARF;
  10. esprime il proprio parere sulle bozze del programma di utilizzazione della rete e dei piani di utilizzazione della rete;
  11. accompagna la pianificazione dei gestori dell’infrastruttura riguardo ai cantieri e agli intervalli; può partecipare ai rispettivi organismi di coordinamento;
  12. riscuote il prezzo delle tracce e la rimunerazione in caso di cancellazione a nome e su fattura dei gestori dell’infrastruttura;
  13. gestisce il registro nazionale dell’infrastruttura in base alle direttive emanate dall’Ufficio federale dei trasporti (UFT);
  14. pubblica i piani d’investimento dei gestori dell’infrastruttura;
  15. elabora basi per la pianificazione dell’infrastruttura all’attenzione dell’UFT.

Art. 3 Ricorso a terzi

I terzi cui ricorre il Servizio di assegnazione delle tracce devono:

  1. coinvolgere tutti i gestori dell’infrastruttura nonché le imprese che possono chiedere tracce secondo l’articolo 9a capoverso 4 Lferr;
  2. elaborare senza discriminazioni studi delle tracce e orari.

Il ricorso a terzi avviene mediante un mandato scritto. Nel mandato il Servizio di assegnazione delle tracce disciplina in particolare:

  1. i compiti affidati;
  2. le informazioni e i documenti da fornire;
  3. le scadenze;
  4. i requisiti per il coinvolgimento dei gestori dell’infrastruttura e delle imprese che possono chiedere tracce;
  5. l’accompagnamento e la sorveglianza da parte del Servizio di assegnazione delle tracce;
  6. la rimunerazione.

Il mandato è a tempo determinato. Può essere rinnovato.

Se il terzo non adempie il mandato o lo adempie solo in parte, il Servizio di assegnazione delle tracce può fissare un congruo termine per rimediarvi. Se la situazione prevista dal contratto non viene instaurata entro tale termine, il Servizio di assegnazione delle tracce, d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, può ritirare il mandato.

Art. 4 Trasmissione di informazioni

I gestori dell’infrastruttura consentono al Servizio di assegnazione delle tracce di consultare in ogni momento i dati riguardanti la definizione dell’orario, la pianificazione dei cantieri e degli intervalli, la riscossione del prezzo delle tracce nonché degli emolumenti.

Coinvolgono il Servizio di assegnazione delle tracce nell’aggiornamento dei sistemi di elaborazione di tali dati.

Art. 5 Emolumenti

A copertura dei costi non coperti secondo il suo conto di previsione, il Servizio di assegnazione delle tracce riscuote emolumenti dai gestori dell’infrastruttura per le cui tratte ha la competenza dell’assegnazione delle tracce.

Fattura gli emolumenti ai gestori dell’infrastruttura proporzionalmente ai chilometri di traccia attribuiti sulle rispettive reti.

Ogni anno, dopo l’approvazione del preventivo e del piano finanziario, informa i gestori dell’infrastruttura e l’UFT degli emolumenti che fatturerà per l’anno successivo e dei valori previsti per i successivi tre anni.

Per il resto si applica l’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 4 sugli emolumenti.

Art. 6 Disposizione transitoria

L’attribuzione delle tracce in corso all’entrata in vigore della presente ordinanza avviene secondo il diritto previgente.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.