Il Servizio di assegnazione delle tracce è competente per:
- le tratte a scartamento normale interoperabili di cui all’articolo 15a capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 23 novembre 19832 sulle ferrovie;
- le tratte a scartamento normale non interoperabili Emmenbrücke-Hübeli–Lenzburg e Zürich-Selnau–Zürich-Giesshübel (diramaz.).
Per le restanti tratte non interoperabili i compiti del Servizio di assegnazione delle tracce sono assolti dal gestore dell’infrastruttura.
Il Servizio di assegnazione delle tracce non è competente per i tronchi di confine sui quali l’attribuzione delle tracce è retta da trattati internazionali.
Può concludere con i competenti organi dei Paesi confinanti convenzioni concernenti la regolamentazione sui restanti tronchi di confine e nelle stazioni di frontiera.