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742.140.01

Ordinanza del DFF
concernente il calcolo dei conferimenti al
Fondo per l’infrastruttura ferroviaria

del 22 novembre 2016 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni,

visto l’articolo 3 capoverso 2 della legge del 21 giugno 2013 1 sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (LFIF);
visto l’articolo 57 capoverso 1 bis della legge federale del 20 dicembre 1957 2 sulle
ferrovie (Lferr), 3

ordina:

Art. 14 Calcolo degli importi e del conferimento

L’entità degli importi di cui all’articolo 3 capoverso 2 LFIF è calcolata secondo il metodo riportato nell’allegato 1.

L’entità del conferimento di cui all’articolo 57 capoverso 1 bis Lferr è calcolata secondo il metodo riportato nell’allegato 2.

Se a fine esercizio vengono riveduti i parametri sui quali si basa il calcolo, si rinuncia a una correzione a posteriori degli importi.

Art. 2 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2016.

Allegato 15

(art. 1 cpv. 1)

Metodo di calcolo degli importi secondo la LFIF

1. Gli importi nell’anno t sono calcolati come segue:

I t = VI x Indice LFIF t

Legenda:

  1. valore iniziale corrispondente a 2582,90 milioni di franchi secondo l’articolo 87a capoverso 2 lettera d della Costituzione federale (Cost.)6 e a 348,13 milioni secondo l’articolo 196 numero 3 capoverso 2 Cost., calcolato per il 2021 secondo il metodo di cui all’allegato 1 della presente ordinanza nella versione del 1° gennaio 20197;
  2. stato dell’indice secondo l’articolo 3 capoverso 2 LFIF nell’anno t, calcolato conformemente al numero 2.

2. L’indice LFIFt si ottiene moltiplicando i due indici parziali nell’anno t esposti qui appresso ed è arrotondato a tre cifre dopo la virgola:

  1. Indice parziale del prodotto interno lordo reale (rPIL) nell’anno t:
  1. Le fonti sono gli aggregati trimestrali (T = trimestre) non rettificati del prodotto interno lordo reale pubblicati dalla Segreteria di Stato dell’economia. Lo stato dell’indice parziale è arrotondato a tre cifre dopo la virgola.
  2. Indice parziale dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) nell’anno t:
  1. La fonte è l’IPC pubblicato dall’Ufficio federale di statistica (dicembre 2020 = 100). Lo stato dell’indice parziale è arrotondato a tre cifre dopo la virgola.

Allegato 28

(art. 1 cpv. 2)

Metodo di calcolo degli importi secondo la Lferr

1. Il conferimento nell’anno t è calcolato come segue:

I t = VI x Indice Lferr t

Legenda:

  1. valore iniziale corrispondente a 544,50 milioni di franchi secondo l’articolo 57 capoverso 1 Lferr, calcolato per il 2021 secondo il metodo di cui all’allegato 2 della presente ordinanza nella versione del 1° gennaio 20199;
  2. stato dell’indice secondo l’articolo 57 capoverso 1bis Lferr nell’anno t, calcolato conformemente al numero 2.

2. L’indice Lferrt si ottiene moltiplicando i due indici parziali nell’anno t esposti qui appresso ed è arrotondato a tre cifre dopo la virgola:

  1. Indice parziale del prodotto interno lordo reale (rPIL) nell’anno t:
  1. Le fonti sono gli aggregati trimestrali (T = trimestre) del prodotto interno lordo reale, non rettificati, pubblicati dalla Segreteria di Stato dell’economia. Lo stato dell’indice parziale è arrotondato a tre cifre dopo la virgola.
  2. Indice parziale dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) nell’anno t:
  1. La fonte è l’IPC pubblicato dall’Ufficio federale di statistica (dicembre 2020 = 100). Lo stato dell’indice parziale è arrotondato a tre cifre dopo la virgola.