La presente legge disciplina, a complemento della legge del 7 ottobre 19835 sulla protezione dell’ambiente, il risanamento fonico delle ferrovie mediante provvedimenti:
- sui veicoli ferroviari;
- sulla strada ferrata;
- sulla via di propagazione del suono;
- sugli edifici esistenti.
La presente legge disciplina inoltre la promozione degli investimenti in tecnologie particolarmente silenziose e la ricerca del settore pubblico nel campo ferroviario.