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742.144 LRFF

Legge federale concernente il risanamento fonico delle ferrovie (LRFF)

del 24 marzo 2000 (Stato 1° marzo 2014)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 74 e 87 della Costituzione federale 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 1999 2 ,

decreta:

Sezione 1 Disposizioni generali3

Art. 14 Oggetto

La presente legge disciplina, a complemento della legge del 7 ottobre 19835 sulla protezione dell’ambiente, il risanamento fonico delle ferrovie mediante provvedimenti:

  1. sui veicoli ferroviari;
  2. sulla strada ferrata;
  3. sulla via di propagazione del suono;
  4. sugli edifici esistenti.

La presente legge disciplina inoltre la promozione degli investimenti in tecnologie particolarmente silenziose e la ricerca del settore pubblico nel campo ferroviario.

Art. 2 Priorità

Il risanamento fonico dev’essere realizzato principalmente mediante provvedimenti sui veicoli ferroviari e sulla strada ferrata. 6

Qualora i provvedimenti di cui al capoverso 1 siano insufficienti, devono essere realizzati provvedimenti sulla via di propagazione del suono. 7

I provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere realizzati in modo che, su tutta la rete, almeno due terzi della popolazione esposta ai rumori dannosi e molesti ne sia protetta. Il terzo rimanente della popolazione dev’essere protetto mediante provvedimenti d’isolamento acustico sugli edifici.

Art. 38 Termini

I provvedimenti sui veicoli ferroviari, sulla via di propagazione del suono e sugli edifici esistenti devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2015.

I provvedimenti complementari di cui all’articolo 7 a devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2025.

Sezione 2 Provvedimenti sui veicoli ferroviari9

Art. 4 Limitazione delle emissioni

Le emissioni foniche dei veicoli ferroviari devono essere limitate per quanto possibile mediante provvedimenti attuabili dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabili sotto il profilo economico.

Il Consiglio federale stabilisce in dettaglio i provvedimenti volti a limitare le emissioni. Tiene conto dell’evoluzione tecnica.

Il Consiglio federale emana valori limite di emissione per i carri merci che circolano sulla rete a scartamento normale. Tali valori limite si applicano dal 1° gennaio 2020. 10

Per motivi importanti, il Consiglio federale può rinviare di due anni al massimo l’entrata in vigore dei valori limite. 11

Può prevedere eccezioni in particolare per i veicoli speciali con chilometraggio limitato e per i veicoli storici. 12

Art. 5 Contributi

Per i provvedimenti tecnici su veicoli ferroviari in esercizio la Confederazione mette a disposizione dei proprietari che ne hanno diritto, a fondo perso, i mezzi necessari. I contributi possono essere versati forfettariamente.

Nel determinare i contributi, è data la priorità ai veicoli ferroviari che corrispondono ai nuovi standard di risanamento acustico.

I contributi sono versati soltanto per i veicoli ferroviari che restano in servizio almeno fino al 31 dicembre 2019 o durante dieci anni dopo la realizzazione del provvedimento di protezione fonica. L’aiuto finanziario dev’essere restituito se i veicoli in questione sono messi anticipatamente fuori servizio. 13

Sezione 3 Provvedimenti sulla strada ferrata e sulla via di propagazione del suono14

Art. 6 Piano delle emissioni

Per gli impianti ferroviari fissi esistenti il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, allestisce un piano delle emissioni foniche presumibili fino al 31 dicembre 2015. Sulla base di tale piano sono determinati i futuri provvedimenti edili 15 .

Nell’allestimento del piano, il Consiglio federale tiene conto in particolare:

  1. dell’infrastruttura che sarà in funzione entro il 31 dicembre 2015, come pure dell’entità e della struttura del traffico previsti per tale data;
  2. delle emissioni foniche presumibili per i veicoli ferroviari.

Art. 7 Portata dei provvedimenti

Per gli impianti ferroviari fissi esistenti devono essere ordinati provvedimenti sulla strada ferrata e sulla via di propagazione del suono fino a che siano osservati i valori limite di immissione. 16

I provvedimenti edili realizzati dai proprietari di fondi sono presi in considerazione nell’ambito del risanamento.

L’autorità accorda facilitazioni se:

  1. il risanamento provoca costi sproporzionati;
  2. interessi preponderanti, segnatamente nel campo della protezione dei siti, della natura e del paesaggio, della sicurezza del traffico o dell’esercizio si oppongono al risanamento.

Il Consiglio federale disciplina la valutazione della proporzionalità dei costi.

17

Art. 7a18 Provvedimenti complementari

Se sono state accordate facilitazioni secondo l’articolo 7 capoverso 3, a partire dal 2016 l’Ufficio federale dei trasporti può ordinare provvedimenti sulla strada ferrata e ulteriori provvedimenti sulla via di propagazione del suono.

Il Consiglio federale disciplina i provvedimenti e la valutazione della proporzionalità dei costi.

Art. 8 Costi

La Confederazione assume i costi dei provvedimenti sulla strada ferrata e sulla via di propagazione del suono. 19 I contributi possono essere versati forfettariamente.

Art. 9 Rimborso

Per quanto possano essere tenuti in considerazione in occasione del risanamento, devono essere rimborsati i costi per provvedimenti edili realizzati a partire dal 1985 da proprietari che ne hanno diritto.

Sezione 4 Provvedimenti d’isolamento acustico sugli edifici esistenti20

Art. 10 21

Se per impianti ferroviari fissi esistenti non possono essere rispettati i valori d’allarme a causa delle facilitazioni accordate, i proprietari di edifici esistenti sono tenuti a isolare le finestre dei locali sensibili al rumore o a prendere provvedimenti edili analoghi. La Confederazione assume i costi dei provvedimenti. Mette a disposizione, a fondo perso, i mezzi necessari.

Se i valori limite di immissione sono superati, la Confederazione mette a disposizione dei proprietari di edifici esistenti che isolano le finestre dei locali sensibili al rumore o prendono provvedimenti edili analoghi, a fondo perso, il 50 per cento dei costi.

I contributi possono essere versati forfettariamente.

Gli edifici sono considerati esistenti se il permesso di costruzione era esecutivo al 1° gennaio 1985.

Sezione 5 Promozione degli investimenti e ricerca del settore pubblico

Art. 10a

La Confederazione può concedere aiuti finanziari per l’acquisto e per l’esercizio di carri merci particolarmente silenziosi.

I mezzi finanziari destinati alla ricerca del settore pubblico sono prelevati dal credito d’impegno per il risanamento fonico delle ferrovie.

Sezione 6 Disposizioni finali22

Art. 11 Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Art. 12 Personale

Il Consiglio federale può creare i posti necessari all’esecuzione della presente legge presso l’Ufficio federale dei trasporti e l’Ufficio federale dell’ambiente 23 al di fuori del contingentamento del personale secondo la legge federale del 4 ottobre 1974 24 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.

I costi per il personale sono computati sul credito d’impegno.

Art. 13 Procedura e competenze

Le procedure e le competenze sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1957 25 sulle ferrovie.

I Cantoni provvedono all’esecuzione delle prescrizioni in materia di provvedimenti d’isolamento acustico su edifici.

Art. 14 Disposizione transitoria

I progetti di risanamento fonico pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono giudicati secondo la presente legge.

Art. 15 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

La presente legge ha effetto sino al 31 dicembre 2015.

La durata di validità della presente legge è prorogata sino al 31 dicembre 2028. 26 Data dell’entrata in vigore: 1° ottobre 2000 27