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742.162 OCMSD

Ordinanza del DATEC sulla partecipazione dei gestori dell’infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD)

del 20 agosto 2013 (Stato 10 maggio 2024)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia
e delle comunicazioni (DATEC),

visto l’articolo 32 a capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 1957 1
sulle ferrovie (Lferr),

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina le prestazioni di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari nonché la partecipazione dei gestori dell’infrastruttura di cui all’articolo 2 lettera a Lferr ai costi di mantenimento.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

  1. impianti ferroviari: le costruzioni e gli impianti di cui all’articolo 18 capoverso 1 Lferr, ad eccezione delle costruzioni per le quali è stata conclusa un’assicurazione sugli immobili e delle tranvie;
  2. servizi di difesa: i centri di soccorso dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica gestiti dai Cantoni, dai Distretti e dai Comuni;
  3. difesa chimica: i servizi di difesa in grado di gestire incidenti che si verificano durante il trasporto di merci pericolose (eventi concernenti merci pericolose) su impianti ferroviari;
  4. corpi pompieri: i servizi di difesa in grado di gestire eventi su impianti ferroviari, eccetto quelli concernenti merci pericolose;
  5. difesa dell’impresa: i servizi dei gestori dell’infrastruttura che dispongono di mezzi di intervento specifici e di personale addestrato per intervenire in caso di eventi su impianti ferroviari.

Art. 3 Convenzioni

I gestori dell’infrastruttura stipulano con i Cantoni interessati convenzioni che disciplinano le prestazioni di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica e la partecipazione ai relativi costi.

Art. 4 Eventi

Sono considerati eventi su impianti ferroviari in particolare:

  1. i deragliamenti di veicoli;
  2. le collisioni tra veicoli;
  3. gli incendi di veicoli e di impianti ferroviari;
  4. gli eventi concernenti merci pericolose.

Art. 5 Determinazione del rischio

Il rischio sugli impianti ferroviari è determinato in base ai seguenti parametri:

  1. numero giornaliero di viaggiatori;
  2. quantitativo annuo di merci trasportate;
  3. rischi per la popolazione e l’ambiente legati al trasporto di merci pericolose;
  4. presenza di gallerie lunghe più di 1 km;
  5. pericoli naturali.

Sezione 2 Prestazioni di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi
di difesa chimica

Art. 6 Principio

I corpi pompieri e i servizi di difesa chimica adottano preparativi commisurati ai rischi, a condizione che siano proporzionati, per gestire eventi che si verificano su impianti ferroviari.

Art. 7 Personale

I corpi pompieri e i servizi di difesa chimica garantiscono che per la gestione di possibili eventi sia mobilitabile il numero necessario di addetti.

Gli addetti mobilitabili dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica devono disporre della formazione necessaria per gestire eventi. Sono tenuti a seguire regolarmente corsi di formazione continua e a partecipare a esercitazioni.

Il numero necessario di addetti mobilitabili nonché la durata e il tipo di formazione, di formazione continua e di esercitazioni sono definiti nell’allegato 1.

Art. 8 Tempi di mobilitazione

Per tempo di mobilitazione si intende il tempo che intercorre tra la segnalazione di allarme ai corpi pompieri e ai servizi di difesa chimica e il loro arrivo sul luogo di intervento.

I tempi di mobilitazione prescritti sono stabiliti nell’allegato 1.

Art. 9 Materiale

I gestori dell’infrastruttura definiscono e acquistano il materiale ferroviario che, insieme a quello della difesa dell’impresa, è necessario ai corpi pompieri e ai servizi di difesa chimica per gestire gli eventi che si verificano su impianti ferroviari.

Forniscono gratuitamente il materiale ai corpi pompieri e ai servizi di difesa chimica designati dal Cantone.

I corpi pompieri e i servizi di difesa chimica provvedono alla manutenzione e alla riparazione del materiale.

Sezione 3 Assunzione dei costi

Art. 10 Costi di mantenimento

I gestori dell’infrastruttura devono indennizzare i Cantoni per i costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica relativi agli interventi sui loro impianti ferroviari.

Il calcolo dei costi di mantenimento complessivi e della partecipazione dei gestori dell’infrastruttura è descritto nell’allegato 2.

L’importo della partecipazione dei gestori dell’infrastruttura dipende dalla lunghezza della loro rete ferroviaria e dal rischio relativo ai loro impianti ferroviari. L’importo è adeguato in caso di cambiamenti rilevanti.

Le prestazioni di mantenimento fornite dai gestori dell’infrastruttura, in particolare quelle fornite dalla difesa dell’impresa, sono prese in debita considerazione.

Art. 11 Costi di formazione, formazione continua ed esercitazioni

Oltre ai costi di mantenimento, i gestori dell’infrastruttura si assumono i costi per:

  1. l’organizzazione dei corsi di formazione e di formazione continua;
  2. il ricorso a specialisti;
  3. l’utilizzo dei propri impianti ferroviari a fini di formazione e di formazione continua.

I costi legati alle ore di formazione e alle spese di viaggio e di vitto degli addetti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica e quelli legati all’impiego del materiale e dei veicoli in loro dotazione sono compresi nei costi di mantenimento da indennizzare secondo l’articolo 10.

I costi sostenuti dai corpi pompieri e dai servizi di difesa chimica per la preparazione e lo svolgimento delle esercitazioni e per i lavori di fine intervento sono compresi nei costi di mantenimento.

I costi per la formazione, la formazione continua e le esercitazioni che superano i valori stabiliti nell’allegato 1 sono a carico della parte che li ha causati.

Sezione 4 Compiti dei gestori dell’infrastruttura

Art. 12

I gestori dell’infrastruttura organizzano la formazione e la formazione continua specifiche per gli addetti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica necessari per gli interventi sui loro impianti ferroviari.

Svolgono regolarmente esercitazioni in collaborazione con i corpi pompieri e i servizi di difesa chimica.

Sezione 5 Compiti dei Cantoni

Art. 13 Compiti generali

Il Cantone designa un servizio incaricato di garantire i contatti e il coordinamento con i gestori dell’infrastruttura. Comunica all’Ufficio federale dei trasporti (UFT) l’indirizzo del servizio di contatto e di coordinamento.

Designa i corpi pompieri e i servizi di difesa chimica incaricati di gestire gli eventi che si verificano su impianti ferroviari. Garantisce che i corpi pompieri e i servizi di difesa chimica forniscano le prestazioni di mantenimento necessarie e versa loro le indennità.

Assicura il coordinamento con i Cantoni circostanti e i Paesi limitrofi.

Il servizio di contatto e di coordinamento adempie i compiti di pertinenza cantonale nell’ambito delle convenzioni concluse con i gestori dell’infrastruttura.

Art. 14 Compiti particolari

I Cantoni designano congiuntamente i servizi di difesa chimica incaricati di gestire eventi di grande entità concernenti merci pericolose nonché eventi concernenti merci pericolose che possono avere ripercussioni sulle acque superficiali. Definiscono le prestazioni di mantenimento supplementari che si rendono necessarie a tal fine.

Garantiscono che tali prestazioni di mantenimento siano indennizzate nel quadro dei contributi globali per i servizi di difesa chimica con compiti supplementari di cui all’allegato 2.

Sezione 6 Compiti della Confederazione

Art. 15

L’UFT pubblica:

  1. i dati relativi alle tratte necessari per determinare il rischio;
  2. le indennità versate dai gestori dell’infrastruttura ai singoli Cantoni;
  3. un modello di convenzione tra il gestore dell’infrastruttura e il Cantone;
  4. gli indirizzi dei servizi di contatto e di coordinamento cantonali.

Le informazioni pubblicate sono aggiornate ogni quattro anni.

In caso di modifiche sostanziali al metodo di calcolo delle indennità consulta previamente i Cantoni e i gestori dell’infrastruttura.

Sezione 7 Disposizioni finali

Art. 16 Esecuzione

L’UFT esegue la presente ordinanza.

Art. 17 Disposizioni transitorie

Le convenzioni di cui all’articolo 3 sono stipulate entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell’infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza.

Per la prima formazione degli addetti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di cui all’articolo 7 capoversi 1 e 2 è concesso un periodo transitorio di due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

Entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza i Cantoni designano i servizi di difesa chimica con compiti supplementari di cui all’articolo 14 e adottano le misure necessarie per il loro indennizzo.

Le indennità sono dovute dall’entrata in vigore della presente ordinanza anche in assenza di una convenzione secondo l’articolo 3, a condizione che le prestazioni di mantenimento siano già state fornite.

Se per il periodo successivo all’entrata in vigore della presente ordinanza un gestore dell’infrastruttura ha già partecipato ai costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di un Cantone, l’importo versato viene considerato nel calcolo dell’indennità.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Allegato 1

(art. 7 cpv. 3 e 8 cpv. 2)

Prestazioni di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica

(Stato 1° gennaio 2011)

1. Numero di addetti mobilitabili

Tabella 1: Numero necessario di addetti dei corpi pompieri e della difesa chimica mobilitabili per la gestione di eventi che si verificano su impianti ferroviari

Eventi

Centri di soccorso

Pompieri

Difesa chimica

Difesa chimica con compiti supplementari

Interventi sulle acque

Interventi in caso di eventi
di grande entità

Deragliamento/collisione

102+103

Incendio senza merci pericolose

Incendio in galleria

5+10

0+20

Incendio con merci pericolose

5+10

Fuoriuscita di gas tossici per l’uomo

Fuoriuscita di liquidi ecotossici

5+10

2. Formazione, formazione continua e esercitazioni
2.1 Numero di addetti

Il numero di addetti che devono seguire una formazione e una formazione continua per la gestione di eventi è pari al massimo a tre volte i valori riportati nella tabella 1.

2.2 Formazione

1 La formazione deve durare almeno:

  1. 2 giorni, per le conoscenze di base necessarie all’intervento su impianti ferroviari;
  2. 1 giorno, per le conoscenze del territorio e degli impianti.

2 Le formazioni concluse prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono riconosciute.

2.3 Formazione continua
  1. Intervento su impianti ferroviari: ½ giornata all’anno
  2. Conoscenze del territorio e degli impianti: ½ giornata all’anno
2.4 Esercitazioni di intervento

Gli addetti mobilitabili dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica devono partecipare ogni tre anni ad almeno un’esercitazione di intervento della durata di un giorno. Ogni gestore dell’infrastruttura è tenuto ad esercitarsi almeno ogni tre anni nella collaborazione con i corpi pompieri e con i servizi di difesa chimica competenti per i suoi impianti ferroviari. L’esercitazione deve riguardare in particolare la collaborazione con la difesa dell’impresa.

2 Una volta all’anno è effettuata alternativamente un’esercitazione di intervento o di allarme nelle seguenti stazioni di smistamento:

  1. Basel RB
  2. Buchs SG
  3. Chiasso sm
  4. Däniken RB
  5. Lausanne triage
  6. RB Limmattal
  7. Zürich Mülligen

3 Prima della messa in servizio di impianti ferroviari particolari quali lunghe gallerie vanno effettuate esercitazioni specifiche. I costi supplementari che risultano dalla partecipazione dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica alle esercitazioni sono indennizzati dai gestori dell’infrastruttura in aggiunta ai costi di mantenimento.

3. Tempi di mobilitazione

Tabella 2: Tempi di mobilitazione dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica in funzione dell’entità del rischio e dell’accessibilità degli impianti ferroviari

Rischio grave

Rischio medio

Rischio lieve

Accessibilità buona

Pompieri

45 min

60 min

75 min

Difesa chimica

Accessibilità limitata

Pompieri

60 min

75 min

90 min

Difesa chimica

90 min

120 min

150 min

Gli addetti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica che devono essere mobilitabili per la gestione di eventi su impianti ferroviari nel numero indicato nella tabella 1 sono tenuti a rispettare i tempi di mobilitazione prescritti.

2 L’accessibilità è considerata limitata nelle Prealpi, nelle Alpi e nel Giura; nelle altre regioni è considerata buona.

3 Nei luoghi accessibili solo per ferrovia i tempi di mobilitazione prescritti valgono fino a un luogo di trasbordo prestabilito di buona accessibilità.

4 Le eventuali deroghe devono figurare nelle convenzioni.

Allegato 2

(art. 10 cpv. 2)

Costi di mantenimento

(Stato 31 dicembre 2013)

1. Costi complessivi

Tabella 1: Costi di mantenimento complessivi dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica per gli interventi su impianti ferroviari

Tipo di centro di soccorso

Costi di
mantenimento
per centro
di soccorso
[CHF/anno]

Numero
di centri
di soccorso

Totale dei costi in Svizzera [CHF/anno]

Pompieri

700 000

35

24 500 000

Difesa chimica

350 000

29

10 150 000

Difesa chimica con compiti supplementari

  1. Interventi in caso di eventi di grande entità

150 000

4

600 000

  1. Interventi sulle acque

100 000

12

1 200 000

I costi di mantenimento della difesa chimica si riferiscono solo a impianti ferroviari sui quali vengono trasportate merci pericolose.

2 I contributi sono verificati ogni quattro anni e adeguati al rincaro se, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo, dall’ultima pubblicazione delle indennità da parte dell’UFT la variazione del rincaro per eccesso o per difetto ammonta almeno al 5 per cento. La prima verifica è prevista il 1° gennaio 2018.

2. Partecipazione dei gestori dell’infrastruttura

Tabella 2: Partecipazione dei gestori dell’infrastruttura (GI) ai costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica

Tipo di centro di soccorso

Partecipazione dei GI

Pompieri

GI con difesa dell’impresa: 2 %
GI senza difesa dell’impresa: 5 %

Difesa chimica

20 %

Difesa chimica con compiti supplementari

  1. Interventi in caso di eventi di grande entità

20 %

  1. Interventi sulle acque

20 %

3. Costi di mantenimento imputabili ai gestori dell’infrastruttura

I costi di mantenimento imputabili ai gestori dell’infrastruttura risultano dai costi di mantenimento totali dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica (tabella 1) e dalla partecipazione dei gestori dell’infrastruttura (tabella 2).

2 Tabella 3: Costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica imputabili ai gestori dell’infrastruttura in Svizzera

Tipo di centro di soccorso

Costi di mantenimento
imputabili ai GI CCH
[CHF/anno]

Pompieri

669 000

Difesa chimica inclusa difesa chimica con compiti supplementari

2 390 000

Totale

3 059 000

4. Calcolo dei costi specifici

Per ogni tipo di centro di soccorso il contributo annuo versato dal gestore dell’infrastruttura al Cantone (C GI/Ct ) si calcola in base alla formula seguente:

C GI/Ct = (C CH /L pondCH ) · L pondGI/Ct · f C/Ct [CHF/anno]

dove

CCH

=

costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica imputabili ai gestori dell’infrastruttura in Svizzera secondo la tabella 3 [CHF/anno]

LpondCH

=

lunghezza totale ponderata delle tratte in Svizzera [Ax-km]

LpondGI/Ct

=

lunghezza totale ponderata delle tratte del gestori dell’infrastruttura nel Cantone [Ax-km]

fC/Ct

=

fattore cantonale difesa chimica [–]; per il calcolo dei contributi versati ai corpi pompieri questo fattore è fissato a 1.

2 La lunghezza delle tratte è ponderata in funzione del tipo di centro di soccorso:

Pompieri

LpondP = rP · L

Difesa chimica

LpondC = rC · L

dove

L

=

lunghezza delle tratte ferroviarie interessate [Ax-km]; nel caso della difesa chimica si considerano unicamente le tratte con trasporti di merci pericolose; nel caso delle stazioni di smistamento e dei porti renani si considerano i valori forfettari riportati alla tabella 4

rx

=

fattore di rischio secondo la tabella 5

Tabella 4: Lunghezza forfettaria da considerare per le stazioni di smistamento e i porti renani

Impianto

L [Ax-km]

Basel RB

50

Buchs SG

25

Chiasso sm

50

Däniken RB

25

Lausanne triage

50

RB Limmattal

50

Zürich Mülligen

25

Rheinhafen Kleinhüningen

25

Rheinhäfen Au/Birsfelden

25

Tabella 5: Fattori di rischio per il calcolo della lunghezza ponderata delle tratte

Pompieri

rP

R ≤ 35

1

35 < R ≤ 70

2

R > 70

3

Difesa chimica

rC

FP + FA = 0

0

FP + FA < 3

1

3 ≤ FP + FA ≤ 4

2

FP + FA > 4

3

Tabella 6: Parametri per la rappresentazione dei rischi sulle singole tratte ferroviarie

Parametri

Criteri

Valori da applicare

R

Rischio generale

R = 10·P + 5·M + 7·FP + 3·BA + 10·G + 5·N

P

Passeggeri

<2000 passeggeri/giorno

P = 0.5

2000–20 000 passeggeri/giorno

P = 2

> 20 000 passeggeri/giorno

P = 3

M

Merci trasportate

< 100 000 tonnellate/anno

M = 0

0,1–1 mio. tonnellate/anno

M = 1

1–10 mio. tonnellate/anno

M = 2

> 10 mio. tonnellate/anno

M = 3

FP

Rischi per la

nessuna merce pericolosa

FP = 0

popolazione legati

rischi accettabili

FP =1

al trasporto di merci

rischi nell’area intermedia

FP =2

pericolose

rischi non accettabili

FP =3

FA

Rischi per l’ambiente

nessuna merce pericolosa

FA = 0

legati al trasporto

rischi accettabili

FA = 1

di merci pericolose

rischi nell’area intermedia

FA = 2

rischi non accettabili

FA = 3

G

Galleria

nessuna galleria lunga più di 1 km

G = 0

presenza di gallerie lunghe più di 1 km

G = 2

N

Pericoli naturali

pericolo debole

N = 0

pericolo moderato

N = 1

pericolo marcato

N = 2

3 L’UFT pubblica un elenco dettagliato degli impianti ferroviari su territorio svizzero, dei parametri e dei fattori di rischio.

Tabella 7: Fattori cantonali difesa chimica fC/Ct

Cantone

fC/Ct

Cantone

fC/Ct

AG

2.00

NW

0.25

AI

0.00

OW

0.25

AR

0.00

SG

0.25

BE

1.00

SH

0.25

BL

1.00

SO

1.50

BS

0.50

SZ

1.00

FR

0.25

TG

0.25

GE

0.25

TI

2.00

GL

0.50

UR

3.50

GR

0.25

VD

1.50

JU

0.25

VS

1.50

LU

0.50

ZG

1.00

NE

1.00

ZH

0.50