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742.211.1

Regolamento concernente il registro dei pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione dell’11 gennaio 1918 (Stato 1° gennaio 2010)

Il Consiglio federale svizzero,

in esecuzione dell’articolo 5 della legge federale del 25 settembre 1917 1 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese (detta qui di seguito «legge»);
su rapporto e proposta del suo Dipartimento delle poste e delle ferrovie,

decreta:

A. Impianto del registro dei pegni

Art. 1

Il registro dei pegni sarà tenuto in lingua tedesca per le amministrazioni di strade ferrate e di navigazione che hanno la loro sede in una località della Svizzera tedesca e in lingua francese per tutte le altre. Qualora però si tratti di compagnie ferroviarie o di imprese di navigazione di regioni in cui si parlano due o tre lingue diverse, il registro dei pegni sarà tenuto tanto in tedesco che in francese (ossia in due esemplari).

Art. 2

Si userà a questo scopo un registro del formato in foglio, già rilegato e numerato. Non è lecito staccarvi o aggiungervi fogli. Sono vietate le radiazioni. Se occorrono correzioni e aggiunte, esse devono essere appositamente certificate dal conservatore del registro dei pegni.

Art. 3

Il registro dei pegni conterrà le rubriche seguenti: Debitore:

1

2

3

4

5

6

7

Numero del pegno

Data dell’autorizzazione del Dipartimento federale dell’ambiente dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni2

Scopo del pegno. Ammontare e data del credito.
Creditore.
Interessi.
Rimborso.
Altre clausole.
Importo e numero dei titoli

Oggetto del pegno

Grado del pegno

Estinzione del pegno mediante rimborso, liquidazione, rinunzia, ecc.

Diversi

Art. 4

L’intestazione indica il nome compiuto della persona fisica o morale che, all’atto dell’iscrizione, appare come debitrice o proprietaria del pegno. Qualunque mutamento avvenga in questi dati personali in seguito a cessione, fusione, ecc., e per cui il debito passi tutto o in parte ad altre persone, è iscritto nella rubrica 7. Il pegno gravante un altro che non sia il debitore primitivo deve essere iscritto sopra un nuovo foglio, con richiamo del precedente.

Art. 5

La numerazione deve incominciare con 1 per ciascun debitore. Ad ogni iscrizione che figura sotto un numero proprio sarà dedicato un foglio doppio speciale, con facoltà di continuare sopra un foglio susseguente quando una rubrica sia riempita.

Art. 6

Nella terza rubrica si dovrà indicare: lo scopo del pegno (art. 3 della legge), l’ammontare totale del prestito da contrarre o già contratto, prima in cifre poi in tutte lettere, il creditore, ove ne sia noto il nome, il saggio dell’interesse e il termine del rimborso delle cedole, le condizioni particolari del prestito e quelle concernenti il rimborso; da ultimo, l’importo nominale, nonchè la data ed i numeri dei singoli titoli.

Se l’emissione delle obbligazioni è posteriore all’iscrizione nel registro dei pegni, i numeri effettivamente emessi o pagati dovranno essere menzionati in seguito nel registro dei pegni coll’indicazione dell’intero importo nominale. Nella medesima rubrica saranno indicati i titoli pagati. Dopo ciascuna di queste estinzioni di serie, sarà annotata la somma totale del capitale ancora dovuto.

I titoli non ancora emessi, pei quali è già stato costituito un pegno in virtù della legge, nonchè le obbligazioni di tutti i prestiti per i quali verrà chiesta ed accordata, in avvenire, un’autorizzazione di costituzione di pegno devono essere spediti al conservatore del registro dei pegni, prima che siano emessi, per essere bollati, firmati ed iscritti da lui in questo registro.

Quest’iscrizione sostituisce, in ogni caso, quella che è prescritta al capoverso 2 del presente articolo per i titoli emessi soltanto dopo l’autorizzazione di costituzione di pegno.

Art. 7

Nella rubrica riservata all’oggetto del pegno, si dovrà iscrivere, per le imprese di strade ferrate, il punto dove comincia e il punto dove finisce la linea costituita in pegno e la sua lunghezza chilometrica. Se la linea costituisce soltanto una parte di una rete più estesa, si noterà che nell’oggetto del pegno è compresa anche una parte del materiale adibito alla manutenzione, da determinarsi in conformità dell’articolo 27 della legge. 3

Se la riunione è soppressa e in conseguenza di ciò è separata la parte spettante all’intero materiale, se ne farà nota nel registro dei pegni.

Il pegno costituito sopra un’impresa di navigazione comprende:

  1. tutti gli immobili destinati all’esercizio, compresi gli edifizi, i cantieri, i depositi, gli impianti dei porti e dei pontili d’approdo;
  2. l’effettivo delle navi e il loro equipaggiamento, l’arredamento completo dei depositi, cantieri, officine, impianti di porti e di pontili d’approdo, nonchè tutto l’altro materiale destinato all’esercizio ed alla manutenzione.

Art. 8

Nella rubrica 5 trovano posto tutte le convenzioni o le disposizioni conformi al programma concernenti il grado del pegno, i pegni di grado precedente e quelli del medesimo ordine, sia ch’essi esistano già o che ne sia riservata la costituzione. I pegni anteriori devono essere designati sommariamente con invio alle iscrizioni rispettive. In questa rubrica saranno indicate anche le priorità precedenti. Parimente vi si indicherà se in seguito dovranno altresì essere indicate le modificazioni che avvenissero riguardo tutti o solo singoli titoli, sia che precedano in grado o cedano il passo a pegni susseguenti.

Art. 9

Nella rubrica 6 sono inserite le osservazioni circa l’estinzione del diritto di pegno mediante rimborso totale del prestito o rinunzia o liquidazione forzata. Il risultato di quest’ultima sarà mentovato in succinto. Si indicheranno pure le obbligazioni che, per non essere state motivate, non hanno potuto ricevere la loro quota della massa (art. 47 della legge).

Art. 10

Ogni iscrizione in ciascuna rubrica deve essere munita della firma del conservatore del registro e di un succinto rinvio ai documenti giustificativi.

L’indice sarà fatto secondo i nomi dei debitori.

Art. 11

I documenti giustificativi, e fra questi specialmente un esemplare dei titoli di pegno, le dichiarazioni date dalle imprese di strade ferrate o di navigazione e dai creditori pignoratizi su proposte d’iscrizione, e i fogli nei quali appaiono pubblicazioni con termini perentori, saranno ordinati secondo i debitori e i numeri di pegno e conservati presso il registro dei pegni.

B. Tenuta del registro dei pegni

Art. 124

La tenuta del registro dei pegni è affidata all’Ufficio federale dei trasporti.

Art. 135

Art. 14

Le proposte d’iscrizioni nel registro dei pegni sono, di regola, portate a notizia del debitore, e quando questi presentasse modificazioni, esse dovranno, avanti l’iscrizione definitiva nel registro, essere esaminate attentamente e per quanto sia possibile tenute in conto. Parimente sarà fissato, ove occorra mediante pubblicazione, un termine per permettere ai creditori, che già esistessero, di prenderne conoscenza e presentare i loro reclami.

Art. 15

Per poter esaminare e stabilire il testo dei titoli di pegno la domanda d’autorizzazione di costituire il pegno dovrà essere corredata oltre dei documenti giustificativi richiesti dall’articolo 3 della legge, di un modulo di essi titoli.

Art. 16

Nel caso previsto dall’articolo 8 della legge, i titoli rispetto ai quali viene fatta opposizione contro la rinunzia al diritto di pegno o al grado, devono essere allegati al reclamo e poi dal conservatore del registro, muniti di apposita annotazione da lui firmata.

Art. 17

Tutti i titoli riscattati dalle imprese di strade ferrate o di navigazione devono essere spediti al conservatore del registro. Questi, dopo avervi apposto il bollo d’annullazione, li rimanda all’amministrazione. I titoli rimborsati dopo l’iscrizione nel registro, sono considerati ancora valevoli fino a tanto che non si sia proceduto a quest’operazione.

C. Emolumenti e organo di pubblicazione6

Art. 187

Gli emolumenti sono disciplinati dall’ordinanza del 25 novembre 1998 8 sugli emolumenti dell’UFT.

Art. 19 e 209

Art. 21

Come organo obbligatorio di pubblicazione è designato il «Foglio federale». In casi particolari, le inserzioni possono essere fatte anche in altri fogli.

Cbis. Liquidazione forzata

Art. 21a

L’Ufficio federale dei trasporti è competente per l’adozione di tutte le misure relative alla liquidazione forzata e all’esercizio del diritto di essere sentito.

D. in vigore

Art. 22

Il presente regolamento entra in vigore contemporaneamente alla legge federale del 25 settembre 1917 10 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese; esso abroga quello del 17 settembre 1874 11 su l’impianto e la tenuta del registro delle ipoteche sulle ferrovie.

Disposizioni finali della modificazione del 31 marzo 197112

In esecuzione della legge federale del 25 settembre 191713 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese, l’Ufficio federale dei trasporti è dichiarato competente per:

  1. autorizzare la costituzione di pegni (art. 1 della legge);
  2. pubblicare le domande e decisioni relative alla costituzione di pegni e alla liquidazione forzata (art. 2, 8 e 78 della legge).