Il Cantone di Ginevra riscatta, per il 31 dicembre 1912, dalla Società delle strade ferrate da Parigi a Lione e al Mediterraneo, con sede a Parigi, la stazione di Ginevra-Cornavin e la linea da Ginevra alla frontiera nazionale presso La Plaine, alle condizioni stipulate nella convenzione fra il Cantone di Ginevra e la Società predetta.
742.32
Legge federale
concernente lo sviluppo della rete delle Strade ferrate federali sul territorio ginevrino
del 10 luglio 1912 (Stato 24 dicembre 1912)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 giugno 1912,
decreta:
Articolo unico
Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la convenzione stipulata il 7 maggio 1912 fra la Confederazione Svizzera e il Cantone di Ginevra e concernente:
- il riscatto della stazione di Ginevra-Cornavin e della via ferrata da Ginevra a La Plaine (frontiera nazionale);
- la costruzione e l’esercizio di una linea di congiunzione tra la stazione di Cornavin e quella di Eaux‑Vives;
- la cessione alle Strade ferrate federali1 della ferrovia da Eaux-Vives alla frontiera nazionale presso Annemasse.
Data dell’entrata in vigore: 24 dicembre 1912 2
Allegato3
Convenzione fra la Confederazione Svizzera e il Cantone di Ginevra
concernente
- il riscatto della stazione di Ginevra-Cornavin e della via ferrata da Ginevra a La Plaine (frontiera nazionale);
- la costruzione e l’esercizio di una linea di congiunzione tra la stazione di Cornavin e quella di Eaux‑Vives;
- la cessione alle Strade ferrate federali4 della ferrovia da Eaux-Vives alla frontiera nazionale presso Annemasse.
Il Consiglio federale svizzero,
rappresentato dal signor Forrer, Presidente della Confederazione, e dai signori Perrier e Motta, Consiglieri federali,
a nome della Confederazione Svizzera, da una parte,
e
il Consiglio di Stato del Cantone di Ginevra,
rappresentato dal signor Fazy, Presidente del Consiglio di Stato, e dai signori Maunoir e Charbonnet, Consiglieri di Stato,
in nome del Cantone di Ginevra, dall’altra parte, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Art. 2
Le Strade ferrate federali 5 assumeranno tutti gli obblighi e tutti i diritti derivanti al Cantone di Ginevra, di fronte alla Società delle strade ferrate da Parigi a Lione e al Mediterraneo, dalla convenzione di cui all’articolo 1. In virtù della presente convenzione, le Strade ferrate federali 6 diventeranno, col 1° gennaio 1913, proprietarie della stazione di Ginevra-Cornavin e della linea da Ginevra alla frontiera nazionale presso La Plaine con tutti i loro accessori, e ne assumeranno, da quel giorno stesso, l’esercizio.
Art. 3
Le Strade ferrate federali 7 costruiranno sulla base di un progetto preliminare, unito alla presente convenzione e di cui fa parte integrante, una via ferrata a binario normale (linea di congiunzione), che movendo dalla linea Ginevra–La Plaine presso il cimitero di Châtelaine, attraverserà il Rodano e l’Arve e metterà capo alla stazione di Eaux-Vives. Il piano di costruzione definitivo sarà stabilito dalle Strade ferrate federali 8 dopo sentito il parere del Consiglio di Stato del Cantone di Ginevra, e dovrà essere approvato dal Consiglio federale.
Le vie d’accesso alle stazioni e alle fermate della nuova linea saranno costruite dallo Stato di Ginevra a sue spese.
Art. 4
La costruzione della linea di congiunzione comincerà il 1° gennaio 1918 al più tardi. Se gli studi definitivi, la procedura d’approvazione dei piani prevista dalla legislazione federale e l’acquisto dei terreni potessero esser condotti a termine prima di questa data, la costruzione della linea potrà essere anticipata di un tempo corrispondente.
Art. 5
Le Strade ferrate federali 9 sosterranno le spese di costruzione della linea di congiunzione, alle quali la Confederazione e il Cantone di Ginevra contribuiranno con una sovvenzione a fondo perduto, ciascuno per un terzo. Queste spese di costruzione ammontano, secondo la perizia delle Strade ferrate federali 10 , a ventiquattro milioni di franchi, compresevi le spese per gli studi, l’acquisto dei terreni e gli interessi di costruzione fissati al 4 per cento l’anno e calcolati nel modo consueto.
Le sovvenzioni saranno pagate allo spirare di ciascun anno di costruzione, in base ai documenti giustificativi delle Strade ferrate federali 11 . Queste, la Cassa federale e il Cantone di Ginevra parteciperanno in parti uguali all’eccedenza della spesa totale o alle economie fatte sulla perizia di cui sopra.
Art. 6
Il Cantone di Ginevra procederà, in nome e colla cooperazione delle Strade ferrate federali 12 , all’acquisto, in via di compra o d’espropriazione, dei terreni necessari all’impianto della linea di congiunzione, e pagherà agli aventi diritto le somme fissate. Questi vari pagamenti, nonchè gl’interessi semplici, da calcolarsi in conformità dell’articolo 5, saranno computati ogni anno nel terzo dovuto dal Cantone di Ginevra secondo il detto articolo.
Art. 7
Il Cantone di Ginevra cederà alla Confederazione, in tutta proprietà e senza altro compenso, la linea da Eaux‑Vives alla frontiera nazionale presso Annemasse, con le sue dipendenze, il tutto in buono stato di conservazione e franco da qualsiasi onere. Le Strade ferrate federali 13 diventeranno proprietarie di questa linea in virtù della presente convenzione e ne entreranno in possesso il giorno dell’apertura all’esercizio della linea di congiunzione.
Art. 8
Dal giorno sopra detto, la linea di congiunzione prolungata sino alla frontiera nazionale presso Annemasse, farà parte integrante della rete delle Strade ferrate federali 14 che ne assumeranno l’esercizio e il mantenimento.
Art. 9
Le contestazioni che potessero sorgere a proposito della presente convenzione saranno decise dal Tribunale federale, eccettochè non siano di competenza del Consiglio federale o delle Camere federali in virtù della legislazione federale sulle strade ferrate, presente o futura.
Art. 10
La presente convenzione non avrà effetto se non dopo l’entrata in vigore delle due convenzioni seguenti:
- Convenzione fra il Cantone di Ginevra e la Società delle strade ferrate da Parigi a Lione e al Mediterraneo, di cui al precedente articolo 1;
- Convenzione fra l’Amministrazione delle Strade ferrate federali15 e la Società delle strade ferrate da Parigi a Lione e al Mediterraneo, per la circolazione dei treni sulla linea da Ginevra a La Plaine, e per la loro ammissione nella stazione di Ginevra-Cornavin.
Art. 11
Restano salve le ratificazioni legali della Confederazione e del Cantone di Ginevra. Se queste ratificazioni non intervenissero, sì dall’una parte che dall’altra, entro il 25 dicembre dell’anno corrente, la presente convenzione sarebbe considerata come nulla e non avvenuta. Così fatto a Berna, in due esemplari, il 7 maggio 1912. Entrata in vigore in virtù dell’approvazione del Consiglio federale 16