La presente ordinanza disciplina la costruzione e l’esercizio di battelli e impianti infrastrutturali per il trasporto professionale di viaggiatori. 4
Alla costruzione, all’attrezzatura e all’esercizio di battelli adibiti al trasporto di passeggeri da parte di imprese di navigazione che non sono titolari di una concessione federale si applicano soltanto gli articoli 5–14, 17–19, 21–40, 43, 44 capoversi 1–3, 45 capoversi 1 e 2, 45 a , 46, 47, 48 capoverso 1, 49–51, 57, 57 a e 57 b nonché le relative disposizioni esecutive del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC). 5
Alla costruzione, all’attrezzatura e all’esercizio di battelli che servono al trasporto professionale di 12 passeggeri al massimo si applicano soltanto gli articoli 22, 27 capoversi 1 e 2, 28–36, 38 e 39 e le relative disposizioni esecutive del DATEC nonché gli articoli 107–114, 124 e 131–140 a dell’ordinanza dell’8 novembre 1978 6 sulla navigazione interna.
Sono fatte salve le convenzioni internazionali e le prescrizioni basate sulle medesime.