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747.312.4

Ordinanza
sugli emolumenti nella navigazione marittima

del 14 dicembre 2007 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 11 della legge federale del 23 settembre 1953 1 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera, 2

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni dell’Ufficio svizzero della navigazione marittima, dell’Ufficio svizzero del registro del naviglio nonché delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere nel campo della navigazione marittima.

Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non preveda disposizioni speciali, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 3 sugli emolumenti (OgeEm).

Art. 3 Assoggettamento

Chi occasiona una decisione o domanda una prestazione ai sensi dell’articolo 1 deve pagare un emolumento. Sono fatti salvi gli articoli 13 e 16.

Art. 4 Calcolo degli emolumenti e supplementi

Gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni sono calcolati secondo le corrispondenti aliquote.

Qualora non sia definita un’aliquota o sia occasionato un soprappiù eccezionale di lavoro all’autorità, l’emolumento ammonta a 75 franchi per ogni mezz’ora o frazione di mezz’ora. 4

Per le decisioni e le prestazioni che su richiesta sono eseguite urgentemente o fuori dall’orario normale di lavoro, gli Uffici e le rappresentanze possono riscuotere supplementi fino al 30 per cento dell’emolumento.

Art. 5 Esborsi

Sono considerati esborsi, oltre ai costi di cui all’articolo 6 OgeEm 5 , anche i costi delle pubblicazioni.

Art. 6 Riduzione o condono di emolumenti

Gli Uffici e le rappresentanze possono, su domanda, ridurre o condonare gli emolumenti di associazioni e di fondazioni svizzere a scopo filantropico, umanitario, scientifico o culturale.

Sezione 2 Emolumenti dell’Ufficio svizzero della navigazione marittima

Art. 76 Emolumento di bandiera per le navi svizzere

Una volta all’anno le navi svizzere pagano all’Ufficio svizzero della navigazione marittima un emolumento di bandiera forfettario che copre tutte le prestazioni ordinarie dell’Ufficio svizzero della navigazione marittima per le navi svizzere.

L’emolumento forfettario annuale è riscosso la prima volta pro rata temporis al momento della registrazione, poi all’inizio di ogni anno civile. L’emolumento è determinato in funzione dell’età della nave. Per determinare l’età della nave fa stato la data in cui la chiglia è stata impostata. L’emolumento forfettario annuale ammonta:

  1. per le navi, escluse le navi passeggeri:1.di età inferiore a cinque anni: a 10 000 franchi,2.di età superiore o uguale a cinque anni: a 12 000 franchi;
  2. per le navi passeggeri:1.di età inferiore a cinque anni: a 13 000 franchi,2.di età superiore o uguale a cinque anni: a 15 000 franchi.

Se una nave è sottoposta a più di un fermo nell’arco di tre anni, a causa del soprappiù eccezionale di lavoro l’emolumento forfettario annuale aumenta di 2000 franchi nei due anni successivi.

Un ulteriore soprappiù eccezionale di lavoro, segnatamente in seguito a fermi che comportano un’ispezione straordinaria da parte dello Stato di bandiera, a casi di pirateria o ad avarie, è calcolato ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2.

Nel caso in cui una persona fisica, una società commerciale o una persona giuridica registri una nave per uno scopo previsto dall’articolo 35 capoverso 1 della legge sulla navigazione marittima, gli emolumenti forfettari annuali possono, su domanda, essere ridotti o condonati.

Art. 87 Aliquote degli emolumenti per altre prestazioni

Rilascio di libretti di navigazione (art. 66 della legge sulla navigazione marittima):

1.

rilascio a titolari che non lavorano su una nave svizzera

150

2.

sostituzione del libretto

50

Art. 8a9 Emolumenti per prestazioni di servizi di cui all’ordinanza
del 15 marzo 19718 sugli yacht marittimi

Fr

1.

Esame delle condizioni circa l’immatricolazione d’uno yacht

500

2.

Immatricolazione d’uno yacht

300

3.10

Rilascio di un certificato di bandiera di una durata di validità di cinque anni

750

4.

Proroga di un certificato di bandiera, per ogni anno


150

5.

Esame delle condizioni d’ammissione di un’imbarcazione

300

6.11

Rilascio di un’attestazione di bandiera di una durata di validità di cinque anni

500

7.

Proroga di un’attestazione di bandiera, per ogni anno


100

8.12

Modifica o rilascio di un duplicato di un certificato di bandiera o di un’attestazione di bandiera

100

9.

Rilascio di un certificato di cancellazione o di un altro tipo di attestazione


100

10.

Riconoscimento di un ente esaminatore di cui all’articolo 19 capoverso 2

3000

Sezione 3 Emolumenti riscossi dall’Ufficio svizzero del registro del naviglio

Art. 9 Intavolazione e iscrizione del trapasso della proprietà

1.

Intavolazione di una nave nel registro, comprese l’apertura
del foglio e la prima iscrizione della proprietà della nave, come pure iscrizione di un trapasso della proprietà di una nave

Per tonnellata di stazza netta, 1.50 fr., ma al massimo 10 000 franchi

2.

In caso di permuta, l’emolumento di cui al numero 1 è
calcolato separatamente per ciascun oggetto

3.

Iscrizione di trasferimenti successori

½ dell’emolumento secondo il numero 1, ma al massimo 5000 franchi

Art. 10 Emolumenti di radiazione

Fr.

1.

Radiazione di una nave dal mastro nei casi previsti dall’articolo 36 della legge sulla navigazione marittima13 o dall’articolo 20 della legge federale del 28 settembre 192314 sul registro del naviglio



200

2.

Comunicazioni previste dall’articolo 39 della legge sulla navigazione marittima e dagli articoli 19 capoverso 2 e 20 capoversi 2 e 3 della legge federale del
28 settembre 1923 sul registro del naviglio, per ogni
comunicazione




20

Art. 11 Iscrizione e aumento d’ipoteche

1.

Ipoteche per un valore fino a 1 milione di franchi

1 ‰ della somma garantita dall’ipoteca

2.

Ipoteche per un ammontare superiore a 1 milione di franchi

1 ‰ su 1 milione di franchi,
½ ‰ sul resto dell’ipoteca, ma al massimo 5000 franchi

Art. 12 Altre iscrizioni, estratti del registro e avvisi

Fr.

1.

Per ogni iscrizione menzionata come segue:

50

  1. annotazione di diritti personali, limitazioni del diritto di disporre e iscrizioni provvisorie;
  2. menzione;
  3. usufrutto;
  4. modifica del pegno, del grado o del credito garantito, cancellazione dell’ipoteca, modificazione della
    descrizione della nave, cancellazione o modificazione d’iscrizioni conformemente alle lettere a–c;
  5. cambiamento del nome della nave o del proprietario (senza trasferimento della proprietà);
  6. costituzione, modificazione o cancellazione di un’ipoteca di un usufrutto sul credito garantito di un’ipoteca o di un posto vacante;

2.

Estratti del registro e certificati, per ogni nave

30

3.

Avvisi di:

  1. assunzione di debito mandati ai creditori, per avviso
  2. atti di disposizione nel registro del naviglio, per avviso

20

20

Art. 13 Iscrizioni gratuite

Le iscrizioni seguenti sono gratuite:

  1. radiazioni di menzioni (art. 19 e 20 della LF del 28 set. 192315 sul registro del naviglio);
  2. radiazione di una nave per ordine del Consiglio federale;
  3. blocco del registro per ordine del Consiglio federale;
  4. tutte le iscrizioni, modificazioni e radiazioni d’ufficio, eccetto i casi di cui all’articolo 36 della legge sulla navigazione marittima e all’articolo 20 della legge federale del 28 settembre 1923 sul registro del naviglio.

Sezione 4 Emolumenti delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere

Art. 14 Navi

Fr.

1.

Proroga della validità di un atto di nazionalità (art. 43 cpv. 2 della legge sulla navigazione marittima):
per anno o frazione d’anno di validità

200

2.

Modificazioni di un atto di validità (art. 43 cpv. 2 della legge sulla navigazione marittima)

100

3.

Attestazione relativa a un rapporto del capitano o a un estratto dai giornali di bordo, per ogni copia attestata


30

4.

Stesura del processo verbale in caso di relazione di mare
(art. 120 della legge sulla navigazione marittima)

  1. originale:
  2. se questa formalità necessita:
  1. meno di un’ora

60

  1. più di un’ora, l’emolumento è calcolato

secondo il tempo impiegato

  1. copie legalizzate, per copia

30

5.

Timbratura di un nuovo giornale di bordo, per ogni libro

20

Art. 15 Equipaggio

Fr.

1.

Iscrizione di un capitano o di un cambiamento di capitano nel ruolo
d’equipaggio

30

2.

Arruolamento, cessazione del rapporto d’arruolamento e
trasferimento (art. 65 della legge sulla navigazione marittima), per marittimo


10

3.

Se, su domanda della direzione della nave, l’arruolamento di cui al numero 2 è fatto a bordo, è riscosso un emolumento supplementare per il viaggio (andata e ritorno) secondo il tempo impiegato.

Art. 16 Prestazioni gratuite

Le prestazioni seguenti sono gratuite:

  1. ricevimento delle comunicazioni di arrivo e di partenza di una nave ed esame dei documenti di bordo (art. 59 della legge sulla navigazione marittima);
  2. vidimazione dei giornali di bordo dopo esame;
  3. vidimazione dei contratti di arruolamento, in quanto essa sia fatta in occasione delle formalità di arruolamento;
  4. arbitrato in caso di contestazioni concernenti l’esecuzione del contratto d’arruolamento (art. 81 della legge sulla navigazione marittima);
  5. ricevimento dei reclami di marittimi e loro trasmissione all’Ufficio svizzero della navigazione marittima;
  6. intervento in casi di reati commessi a bordo;
  7. domande alle autorità locali dirette a conseguire l’arresto di un marittimo o per l’assistenza giudiziaria di uno Stato straniero (art. 59 della legge sulla navigazione marittima);
  8. presa in consegna e amministrazione di valori e oggetti appartenenti a un marittimo ricoverato in ospedale;
  9. attestazione sui certificati di servizio;
  10. esame di documenti per il rilascio di un libretto di navigazione e loro trasmissione all’Ufficio svizzero della navigazione marittima;
  11. trascrizione di marittimi in un nuovo ruolo d’equipaggio;
  12. attestazione o legalizzazione di un certificato di nazionalità o di iscrizione;
  13. attestazione di un certificato per la partenza di una nave;
  14. rimpatrio di marittimi (art. 82 cpv. 3 della legge sulla navigazione marittima) dovuto a malattia, infortunio o arresto, fino a un tempo impiegato di quattro ore;
  15. attestazioni e comunicazioni agli Uffici federali.

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 17 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 30 ottobre 1985 16 sugli emolumenti nella navigazione marittima è abrogata.

Art. 18 Disposizione transitoria

Gli emolumenti concernenti le decisioni e le prestazioni anteriori all’entrata in vigore della presente ordinanza sono calcolati in base al diritto previgente.

Art. 19 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2008.