La presente ordinanza si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 19995 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti UE nella versione vincolante per la Svizzera:
748.215.2
Ordinanza dell’UFAC
concernente l’esame degli aeromobili1
del 15 aprile 1970 (Stato 1° luglio 2025)
L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC),
visto l’articolo 58 capoverso 3 della legge federale del 21 dicembre 1948 2 sulla navigazione aerea, 3
dispone:
Sezione 1 Campo d’applicazione e diritto applicabile
Art. 14
Sezione 2 Estensione dell’esame
Art. 1a
L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) accerta mediante esami la conformità dell’aeromobile all’ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 9 concernente la navigabilità degli aeromobili e all’ordinanza del DATEC del 10 gennaio 1996 10 sulle emissioni di aeromobili.
Gli esami comprendono:
- l’esame delle prove di navigabilità e dei documenti pertinenti;
- l’esame, per sondaggi, dello stato degli aeromobili al suolo e in volo.
Sezione 3 Genere d’esame11
Art. 212 Primi esami ed esami completivi
I seguenti esami vengono svolti come primi esami:
- l’esame del tipo per conseguire il certificato di tipo;
- l’esame parziale di tipo, dopo una modifica d’un tipo ammesso;
- l’esame di serie per conseguire il certificato di navigabilità, il certificato di navigabilità limitato o l’autorizzazione di volo.
I seguenti esami vengono svolti come esami completivi:
- gli esami completivi periodici di controllo dello stato dell’aeromobile;
- gli esami intermedi di controllo dello stato dell’aeromobile;
- gli esami all’esportazione per il controllo dello stato dell’aeromobile.
Art. 2a13 Esami completivi periodici di controllo dello stato dell’aeromobile
Gli esami completivi periodici devono essere svolti a intervalli regolari di 12–36 mesi. L’UFAC stabilisce l’intervallo tra gli esami caso per caso, prendendo in considerazione in particolare:
- il potenziale pericolo derivante dall’aeromobile;
- il tipo di operazioni a cui è destinato l’aeromobile;
- dati empirici ed eventi anteriori.
Art. 2b14 Esami intermedi di controllo dello stato dell’aeromobile
L’UFAC può ordinare esami intermedi di controllo dello stato dell’aeromobile tra gli esami completivi periodici:
- dopo interventi di manutenzione finalizzati a riparare danni gravi o difetti tecnici;
- dopo un inconveniente;
- in caso di sospetto di difetti tecnici.
In qualsiasi momento può essere ordinato un esame intermedio come ispezione di rampa.
Sezione 4 Procedura d’esame15
Art. 316 Domanda
I primi esami, gli esami completivi periodici e gli esami all’esportazione vengono eseguiti su domanda.
Gli esami intermedi possono essere ordinati e svolti dall’UFAC in qualsiasi momento senza che ne venga fatta domanda.
Art. 4 Luogo, data e programma d’esame
L’UFAC 17 stabilisce il luogo e la data dell’esame, possibilmente tenendo conto dei desideri motivati del proprietario o dell’esercente iscritto.
L’UFAC emana il programma d’esame.
L’esame inizia soltanto dopo la ricezione della documentazione necessaria e dopo che l’aeromobile è stato iscritto nella matricola svizzera. 18
Soltanto per motivi speciali l’esame può essere fatto all’estero.
Art. 519 Trasferimento dell’esame
L’UFAC può affidare gli esami ad organizzazioni specializzate, o far capo ad esperti o ad organismi di prova appropriati.
Può affidare a un’autorità straniera l’esame di un aeromobile svizzero che si trova all’estero.
Art. 6 Collaborazione del proprietario o dell’esercente iscritto
Il proprietario o l’esercente iscritto deve assistere all’esame dell’aeromobile o farsi rappresentare.
Egli deve prendere tutti i provvedimenti atti ad agevolare l’esame.
Il proprietario o l’esercente iscritto è autorizzato a proporre i membri responsabili dell’equipaggio per i voli d’esame. Ove non è fatto ricorso a questo diritto o se i membri dell’equipaggio proposti non risultano idonei per i voli previsti, l’UFAC stabilisce la composizione dell’equipaggio. In ogni caso, il rappresentante di detto Ufficio deve avere libero accesso alle cabine di pilotaggio.
Durante i primi esami di volo non sono ammessi passeggeri; durante gli esami completivi, i passeggeri sono ammessi soltanto con l’approvazione dell’UFAC.
Art. 7 Proroga dell’esame
L’UFAC e il proprietario o l’esercente iscritto si informano tempestivamente qualora, per ragioni inderogabili, l’esame non possa avvenire alla data prevista.
Art. 8 Rifiuto o sospensione dell’esame
L’esame è rifiutato o sospeso se non può essere svolto normalmente o mancano i documenti necessari.
Art. 920 Rapporto d’esame
Al termine dell’esame vengono preparati un rapporto e una conferma dell’avvenuto esame. Entrambi i documenti possono essere redatti su carta o in formato elettronico.
Nel rapporto d’esame sono menzionati gli eventuali difetti e i termini per la loro eliminazione. Se l’esame deve essere ripetuto, ne è fatta espressa menzione nel rapporto.
Il rapporto d’esame è parte integrante dell’incarto tecnico dell’aeromobile e deve essere custodito dal proprietario o dall’esercente iscritto.
La conferma dell’avvenuto esame va tenuta a bordo dell’aeromobile.
Art. 10 Tasse e spese
Entrata in vigore
Art. 11
Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1970.
Alla stessa data è abrogato il regolamento del 31 ottobre 1953 23 concernente l’esame degli apparecchi aeronautici.