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748.215.2

Ordinanza dell’UFAC
concernente l’esame degli aeromobili1

del 15 aprile 1970 (Stato 1° luglio 2025)

L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC),

visto l’articolo 58 capoverso 3 della legge federale del 21 dicembre 1948 2 sulla navigazione aerea, 3

dispone:

Sezione 1 Campo d’applicazione e diritto applicabile

Art. 14

La presente ordinanza si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 19995 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti UE nella versione vincolante per la Svizzera:

  1. regolamento (UE) 2018/11396;
  2. regolamento (UE) n. 1321/20147;
  3. regolamento (UE) n. 748/20128.

Sezione 2 Estensione dell’esame

Art. 1a

L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) accerta mediante esami la conformità dell’aeromobile all’ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 9 concernente la navigabilità degli aeromobili e all’ordinanza del DATEC del 10 gennaio 1996 10 sulle emissioni di aeromobili.

Gli esami comprendono:

  1. l’esame delle prove di navigabilità e dei documenti pertinenti;
  2. l’esame, per sondaggi, dello stato degli aeromobili al suolo e in volo.

Sezione 3 Genere d’esame11

Art. 212 Primi esami ed esami completivi

I seguenti esami vengono svolti come primi esami:

  1. l’esame del tipo per conseguire il certificato di tipo;
  2. l’esame parziale di tipo, dopo una modifica d’un tipo ammesso;
  3. l’esame di serie per conseguire il certificato di navigabilità, il certificato di navigabilità limitato o l’autorizzazione di volo.

I seguenti esami vengono svolti come esami completivi:

  1. gli esami completivi periodici di controllo dello stato dell’aeromobile;
  2. gli esami intermedi di controllo dello stato dell’aeromobile;
  3. gli esami all’esportazione per il controllo dello stato dell’aeromobile.

Art. 2a13 Esami completivi periodici di controllo dello stato dell’aeromobile

Gli esami completivi periodici devono essere svolti a intervalli regolari di 12–36 mesi. L’UFAC stabilisce l’intervallo tra gli esami caso per caso, prendendo in considerazione in particolare:

  1. il potenziale pericolo derivante dall’aeromobile;
  2. il tipo di operazioni a cui è destinato l’aeromobile;
  3. dati empirici ed eventi anteriori.

Art. 2b14 Esami intermedi di controllo dello stato dell’aeromobile

L’UFAC può ordinare esami intermedi di controllo dello stato dell’aeromobile tra gli esami completivi periodici:

  1. dopo interventi di manutenzione finalizzati a riparare danni gravi o difetti tecnici;
  2. dopo un inconveniente;
  3. in caso di sospetto di difetti tecnici.

In qualsiasi momento può essere ordinato un esame intermedio come ispezione di rampa.

Sezione 4 Procedura d’esame15

Art. 316 Domanda

I primi esami, gli esami completivi periodici e gli esami all’esportazione vengono eseguiti su domanda.

Gli esami intermedi possono essere ordinati e svolti dall’UFAC in qualsiasi momento senza che ne venga fatta domanda.

Art. 4 Luogo, data e programma d’esame

L’UFAC 17 stabilisce il luogo e la data dell’esame, possibilmente tenendo conto dei desideri motivati del proprietario o dell’esercente iscritto.

L’UFAC emana il programma d’esame.

L’esame inizia soltanto dopo la ricezione della documentazione necessaria e dopo che l’aeromobile è stato iscritto nella matricola svizzera. 18

Soltanto per motivi speciali l’esame può essere fatto all’estero.

Art. 519 Trasferimento dell’esame

L’UFAC può affidare gli esami ad organizzazioni specializzate, o far capo ad esperti o ad organismi di prova appropriati.

Può affidare a un’autorità straniera l’esame di un aeromobile svizzero che si trova all’estero.

Art. 6 Collaborazione del proprietario o dell’esercente iscritto

Il proprietario o l’esercente iscritto deve assistere all’esame dell’aeromobile o farsi rappresentare.

Egli deve prendere tutti i provvedimenti atti ad agevolare l’esame.

Il proprietario o l’esercente iscritto è autorizzato a proporre i membri responsabili dell’equipaggio per i voli d’esame. Ove non è fatto ricorso a questo diritto o se i membri dell’equipaggio proposti non risultano idonei per i voli previsti, l’UFAC stabilisce la composizione dell’equipaggio. In ogni caso, il rappresentante di detto Ufficio deve avere libero accesso alle cabine di pilotaggio.

Durante i primi esami di volo non sono ammessi passeggeri; durante gli esami completivi, i passeggeri sono ammessi soltanto con l’approvazione dell’UFAC.

Art. 7 Proroga dell’esame

L’UFAC e il proprietario o l’esercente iscritto si informano tempestivamente qualora, per ragioni inderogabili, l’esame non possa avvenire alla data prevista.

Art. 8 Rifiuto o sospensione dell’esame

L’esame è rifiutato o sospeso se non può essere svolto normalmente o mancano i documenti necessari.

Art. 920 Rapporto d’esame

Al termine dell’esame vengono preparati un rapporto e una conferma dell’avvenuto esame. Entrambi i documenti possono essere redatti su carta o in formato elettronico.

Nel rapporto d’esame sono menzionati gli eventuali difetti e i termini per la loro eliminazione. Se l’esame deve essere ripetuto, ne è fatta espressa menzione nel rapporto.

Il rapporto d’esame è parte integrante dell’incarto tecnico dell’aeromobile e deve essere custodito dal proprietario o dall’esercente iscritto.

La conferma dell’avvenuto esame va tenuta a bordo dell’aeromobile.

Art. 10 Tasse e spese

Per gli esami sono riscosse le tasse stabilite nell’ordinanza del 28 settembre 2007 21 sugli emolumenti dell’UFAC. 22

Il proprietario o l’esercente iscritto sopporta le spese speciali d’esame, segnatamente quelle per i voli d’esame e le indennità di trasferta per esami all’estero.

Entrata in vigore

Art. 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1970.

Alla stessa data è abrogato il regolamento del 31 ottobre 1953 23 concernente l’esame degli apparecchi aeronautici.