D’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni provvede affinché gli statuti della Posta contengano disposizioni in materia di gestione e controllo dell’adempimento dell’obbligo di fornire il servizio universale.
La Posta assicura la gestione e il controllo dell’adempimento dell’obbligo di fornire il servizio universale demandato alle società del gruppo Posta attraverso:
- disposizioni negli statuti delle società del gruppo Posta interessate;
- contratti di prestazioni con i rappresentati da lei nominati in seno al consiglio d’amministrazione delle società del gruppo Posta interessate;
- contratti scritti stipulati tra le società del gruppo Posta interessate.
Il consiglio d’amministrazione della Posta deve dapprima sottoporre per parere gli statuti di cui al capoverso 2 lettera a e le relative modifiche al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e all’Amministrazione federale delle finanze.