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783.11 OOP

Ordinanza sull’organizzazione della Posta Svizzera (OOP)

del 24 ottobre 2012 (Stato 1° dicembre 2012)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 9 capoverso 4 e 12 della legge federale del 17 dicembre 2010 1 sull’organizzazione della Posta Svizzera (LOP),

ordina:

Art. 1 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

  1. Posta: Posta Svizzera secondo l’articolo 1 LOP;
  2. PostFinance: PostFinance SA secondo l’articolo 14 capoverso 1 LOP;
  3. società del gruppo Posta: PostFinance e le imprese controllate direttamente o indirettamente dalla Posta, in particolare le società di capitali.

Art. 2 Adempimento dell’obbligo di fornire il servizio universale: maggioranze richieste

La Posta deve detenere la maggioranza del capitale e dei voti nelle società del gruppo Posta alle quali demanda l’adempimento dell’obbligo di fornire il servizio universale nel settore dei servizi postali.

La Posta può demandare l’adempimento dell’obbligo di fornire il servizio universale nel settore dei servizi postali soltanto alle società che controlla direttamente.

Nel consiglio d’amministrazione delle società del gruppo Posta a cui è stato demandato l’adempimento dell’obbligo di fornire il servizio universale nei settori dei servizi postali e del traffico dei pagamenti i rappresentanti della Posta devono detenere la maggioranza. Il consiglio d’amministrazione di queste società deve essere composto di un numero dispari di membri.

Art. 3 Adempimento dell’obbligo di fornire il servizio universale: gestione e controllo

D’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni provvede affinché gli statuti della Posta contengano disposizioni in materia di gestione e controllo dell’adempimento dell’obbligo di fornire il servizio universale.

La Posta assicura la gestione e il controllo dell’adempimento dell’obbligo di fornire il servizio universale demandato alle società del gruppo Posta attraverso:

  1. disposizioni negli statuti delle società del gruppo Posta interessate;
  2. contratti di prestazioni con i rappresentati da lei nominati in seno al consiglio d’amministrazione delle società del gruppo Posta interessate;
  3. contratti scritti stipulati tra le società del gruppo Posta interessate.

Il consiglio d’amministrazione della Posta deve dapprima sottoporre per parere gli statuti di cui al capoverso 2 lettera a e le relative modifiche al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e all’Amministrazione federale delle finanze.

Art. 4 Conduzione uniforme della Posta e delle società del gruppo Posta

Il consiglio d’amministrazione della Posta è responsabile per una conduzione uniforme della Posta e delle società del gruppo Posta.

Art. 5 Retribuzioni dei quadri

In seno alla Posta e alle società del gruppo Posta, i membri degli organi direttivi, i quadri dirigenti e il personale con retribuzione analoga sono assoggettati, per analogia, all’articolo 6 a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000 2 sul personale federale e alle disposizioni dell’ordinanza del 19 dicembre 2003 3 sulla retribuzione dei quadri.

Art. 6 Disposizioni transitorie

A partire dalla sua trasformazione rispettivamente dal suo scorporo, la Posta e PostFinance sono assoggettate integralmente all’imposta. Nel quadro della trasformazione, gli attivi e i passivi sono rivalutati, senza alcuna incidenza fiscale, fino a raggiungere il valore delle riserve latenti. Gli utili derivanti dalla rivalutazione non sono ripartiti secondo l’attribuzione adottata sinora tra servizi universali e servizi liberi.

In vista dell’allestimento del bilancio d’apertura della Posta e dello scorporo di PostFinance si applica quanto segue:

  1. i beneficiari di una rendita di vecchiaia, d’invalidità o per superstiti versata dalla Cassa pensioni Posta devono essere attribuiti alla Posta e alle società del gruppo Posta;
  2. PostFinance deve mettere a bilancio secondo lo standard contabile «Swiss GAAP FER 16» gli impegni di previdenza per il proprio personale e per i beneficiari di rendite che le sono attribuiti.

Art. 7 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2012.

Allegato

(art. 7)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

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