L’UFSP provvede affinché gli effetti delle disposizioni della presente legge che concernono l’esame del patrimonio genetico degli embrioni in vitro e la loro selezione siano valutati.
La valutazione riguarda in particolare:a. la corrispondenza, da un lato, delle indicazioni relative a metodi di procreazione con esame del patrimonio genetico di embrioni al fine di evitare la trasmissione della predisposizione a una malattia grave notificate in virtù dell’articolo 11 capoverso 2 lettera b con, dall’altro, le condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 5a capoverso 2;b. la rilevazione del numero di coppie e dei metodi praticati, nonché dei risultati ottenuti;c. i processi nel quadro dell’esecuzione e della vigilanza;d. le ripercussioni sulla società.
I titolari dell’autorizzazione di cui all’articolo 8 capoverso 1 sono tenuti a fornire all’UFSP e alla persona incaricata di realizzare la valutazione, su richiesta e in forma anonima, i dati necessari alla valutazione.
Conclusa la valutazione, il Dipartimento federale dell’interno presenta un rapporto al Consiglio federale e gli sottopone proposte per il seguito.