La presente ordinanza disciplina:a.4 i requisiti posti allo svolgimento di:1.5 sperimentazioni cliniche con medicamenti, incluse le combinazioni ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettere f e g dell’ordinanza del 1° luglio 20206 relativa ai dispositivi medici (ODmed), o gli espianti standardizzati,2. sperimentazioni cliniche con ...7 prodotti8 ai sensi dell’articolo 2a capoverso 2 LATer9,3. sperimentazioni cliniche di trapianti,4. sperimentazioni cliniche che non sono sperimentazioni cliniche di cui ai numeri 1–3;b. le procedure di autorizzazione e di notifica per le sperimentazioni cliniche;c.10 i compiti e le competenze delle commissioni d’etica per la ricerca (commissioni d’etica), dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) e dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) in relazione alle procedure di autorizzazione e di notifica;d. la registrazione delle sperimentazioni cliniche e l’accesso pubblico al registro.
Non è oggetto della presente ordinanza lo svolgimento delle seguenti sperimentazioni cliniche:a. sperimentazioni cliniche con dispositivi medici secondo l’articolo 1 ODmed e secondo l’articolo 1 dell’ordinanza del 4 maggio 202211 relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro; a esse si applica l’ordinanza del 1° luglio 202012 sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici (OSRUm-Dmed);b. sperimentazioni cliniche di xenotrapianti; a esse si applica l’ordinanza del 16 marzo 200713 sugli xenotrapianti.14