L’Ufficio adotta tutti i provvedimenti necessari per l’esecuzione della presente legge.
Esso può in particolare:a. contestare manchevolezze e impartire un congruo termine per ripristinare la situazione conforme al diritto;b. sospendere o revocare autorizzazioni;c. confiscare e distruggere embrioni e cellule staminali embrionali non conformi alla presente legge, nonché cloni, chimere, ibridi e partenoti.
L’Ufficio adotta i necessari provvedimenti cautelari. In particolare, anche soltanto in caso di sospetto fondato può sequestrare o custodire gli embrioni, le cellule staminali embrionali, i cloni, le chimere, gli ibridi e i partenoti contestati.
In caso di sospettata infrazione alla presente legge, i servizi doganali possono trattenere al confine o nei depositi doganali gli invii di embrioni, cellule staminali embrionali, cloni, chimere, ibridi e partenoti e avvalersi dell’aiuto dell’Ufficio. Quest’ultimo procede agli ulteriori accertamenti e adotta i provvedimenti necessari.