Per le professioni di medico, medico-dentista, farmacista, chiropratico o veterinario il titolo professionale è determinato secondo il testo ufficiale dei diplomi federali e il testo dei diplomi esteri riconosciuti conformemente alla direttiva 2005/36/CE . I diplomi esteri riconosciuti possono essere usati anche nel tenore e nella lingua nazionale dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d’origine.
I titoli federali di perfezionamento e quelli esteri riconosciuti devono essere usati nelle designazioni elencate nei seguenti allegati:
- allegato 1 per la professione di medico;
- allegato 2 per la professione di medico-dentista;
- allegato 3 per la professione di chiropratico;
- allegato 3a per la professione di farmacista.
Possono anche essere usati sinonimi correnti, purché non diano adito a malintesi. I titoli di perfezionamento esteri riconosciuti possono essere utilizzati anche nel tenore e nella lingua nazionale dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d’origine.
I diplomi e i titoli di perfezionamento esteri non riconosciuti conformemente alla direttiva 2005/36/CE non possono essere utilizzati per designare la professione.
Le persone di cui all’articolo 36 capoverso 3 LPMed possono usare il loro diploma e il loro titolo di perfezionamento nel tenore e nella lingua nazionale dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d’origine e una traduzione in una lingua nazionale svizzera.
I Cantoni adottano i provvedimenti necessari.