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Regolamento interno
del Consiglio svizzero di accreditamento

del 27 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2013)

Approvato dal Dipartimento federale dell’interno il 20 agosto 2007

Il Consiglio svizzero di accreditamento,

visto l’articolo 8 dell’ordinanza del 27 giugno 2007 1 concernente i diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie,

decreta:

Sezione 1 Organizzazione

Art. 1 Composizione

Il Consiglio svizzero di accreditamento si compone di:

  1. un presidente;
  2. altri membri designati dal Consiglio federale.

Qualora gli oggetti da trattare lo richiedano, altre persone possono partecipare alle sedute con voto consultivo.

Art. 2 Compiti del presidente

Il presidente:

  1. dirige l’organo di gestione;
  2. distribuisce gli affari;
  3. convoca le sedute, prepara gli affari, stabilisce gli oggetti da trattare e dirige le sedute;
  4. provvede a sviluppare una rete di contatti con gli Uffici federali nonché con le autorità e gli organi di accreditamento internazionali e nazionali;
  5. conferisce a ogni organo di accreditamento un mandato scritto concernente l’esecuzione della valutazione esterna;
  6. rappresenta il Consiglio svizzero di accreditamento verso l’esterno;
  7. rende conto al Dipartimento federale dell’interno (DFI), alla Commissione delle professioni mediche (MEBEKO) e alla Conferenza universitaria svizzera (CUS);
  8. amministra i mezzi finanziari destinati a coprire i costi d’esercizio del Consiglio svizzero di accreditamento nonché i mezzi previsti per la procedura di accreditamento dei singoli cicli di studio;
  9. al termine di ogni anno civile presenta un rapporto separato sull’utilizzo dei mezzi relativi ai costi d’esercizio del Consiglio svizzero di accreditamento destinato alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione2;
  10. al termine di ogni anno civile presenta un rapporto separato sull’utilizzo dei mezzi relativi alla procedura di accreditamento dei singoli cicli di studio destinato alla CUS.

Il presidente disciplina la sua supplenza.

Art. 3 Organo di gestione

L’organo di gestione è aggregato al presidente del Consiglio svizzero di accreditamento e vi è direttamente subordinato.

Art. 4 Attribuzioni dell’organo di gestione

L’organo di gestione ha le seguenti attribuzioni:

  1. coordinare, d’intesa con il presidente, i compiti del Consiglio svizzero di accreditamento durante le singole fasi della procedura di accreditamento secondo gli articoli 26–31 della legge del 23 giugno 20063 sulle professioni mediche (LPMed);
  2. documentare e dirigere, d’intesa con il presidente, il processo amministrativo in relazione con le richieste concernenti le istituzioni di accreditamento riconosciute internazionalmente secondo l’articolo 48 capoverso 1 LPMed;
  3. redigere le decisioni e i rapporti del Consiglio svizzero di accreditamento;
  4. svolgere i lavori di segretariato e tenere la contabilità, d’intesa con il presidente;
  5. organizzare le sedute e redigere i verbali;
  6. fornire informazioni a terzi.

Sezione 2 Sedute

Art. 5 Convocazione e porte chiuse

Il presidente convoca almeno una seduta all’anno.

All’occorrenza può convocare altre sedute.

Il presidente convoca inoltre una seduta se un membro del Consiglio svizzero di accreditamento presenta una richiesta motivata in tal senso.

Le sedute non sono né aperte alle parti né pubbliche.

Art. 6 Ricusazione

I membri che devono ricusarsi giusta l’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 1968 4 sulla procedura amministrativa non prendono parte alla discussione e alla decisione sull’affare in questione.

Art. 7 Preparazione

L’organo di gestione fa pervenire ai membri l’ordine del giorno scritto e la necessaria documentazione di regola quattordici giorni prima della seduta.

Art. 8 Decisioni

Il Consiglio svizzero di accreditamento può decidere se sono presenti almeno quattro membri.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità è decisivo il voto del presidente.

Il Consiglio svizzero di accreditamento può anche prendere decisioni mediante procedura per circolazione degli atti. Tale procedura è esclusa se la convocazione della seduta è stata chiesta da un membro.

Art. 9 Segreto d’ufficio

I membri del Consiglio svizzero di accreditamento, eventuali consulenti e collaboratori dell’organo di gestione sottostanno al segreto d’ufficio secondo l’articolo 320 del Codice penale 5 .

Art. 10 Obbligo del segreto

I membri del Consiglio svizzero di accreditamento, gli altri partecipanti alle sedute e i collaboratori dell’organo di gestione sono tenuti a trattare con riservatezza le delberazioni e i documenti, sempre che non siano stati sciolti dall’obbligo del segreto dal Consiglio svizzero di accreditamento.

Se una persona viola l’obbligo del segreto, il DFI adotta i necessari provvedimenti.

Sezione 3 Entrata in vigore

Art. 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2007.