Il Consiglio svizzero di accreditamento si compone di:
- un presidente;
- altri membri designati dal Consiglio federale.
Qualora gli oggetti da trattare lo richiedano, altre persone possono partecipare alle sedute con voto consultivo.
811.112.021
del 27 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2013)
Approvato dal Dipartimento federale dell’interno il 20 agosto 2007
Il Consiglio svizzero di accreditamento,
visto l’articolo 8 dell’ordinanza del 27 giugno 2007 1 concernente i diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie,
decreta:
Il Consiglio svizzero di accreditamento si compone di:
Qualora gli oggetti da trattare lo richiedano, altre persone possono partecipare alle sedute con voto consultivo.
Il presidente:
Il presidente disciplina la sua supplenza.
L’organo di gestione è aggregato al presidente del Consiglio svizzero di accreditamento e vi è direttamente subordinato.
L’organo di gestione ha le seguenti attribuzioni:
Il presidente convoca almeno una seduta all’anno.
All’occorrenza può convocare altre sedute.
Il presidente convoca inoltre una seduta se un membro del Consiglio svizzero di accreditamento presenta una richiesta motivata in tal senso.
Le sedute non sono né aperte alle parti né pubbliche.
I membri che devono ricusarsi giusta l’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 1968 4 sulla procedura amministrativa non prendono parte alla discussione e alla decisione sull’affare in questione.
L’organo di gestione fa pervenire ai membri l’ordine del giorno scritto e la necessaria documentazione di regola quattordici giorni prima della seduta.
Il Consiglio svizzero di accreditamento può decidere se sono presenti almeno quattro membri.
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità è decisivo il voto del presidente.
Il Consiglio svizzero di accreditamento può anche prendere decisioni mediante procedura per circolazione degli atti. Tale procedura è esclusa se la convocazione della seduta è stata chiesta da un membro.
I membri del Consiglio svizzero di accreditamento, eventuali consulenti e collaboratori dell’organo di gestione sottostanno al segreto d’ufficio secondo l’articolo 320 del Codice penale 5 .
I membri del Consiglio svizzero di accreditamento, gli altri partecipanti alle sedute e i collaboratori dell’organo di gestione sono tenuti a trattare con riservatezza le delberazioni e i documenti, sempre che non siano stati sciolti dall’obbligo del segreto dal Consiglio svizzero di accreditamento.
Se una persona viola l’obbligo del segreto, il DFI adotta i necessari provvedimenti.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2007.