La presente ordinanza fissa per i cicli di studio delle professioni mediche universitarie gli standard di qualità che concretizzano i criteri e la procedura di accreditamento.
811.112.022
Ordinanza del DFI
concernente l’accreditamento dei cicli di studio delle professioni mediche universitarie
del 20 agosto 2007 (Stato 1° settembre 2007)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visto l’articolo 8 1 dell’ordinanza del 27 giugno 2007 2 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie,
ordina:
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Cicli di studio accreditati
Sono accreditati i cicli di studio finalizzati all’ottenimento di un diploma federale in:
- medicina umana;
- medicina dentaria;
- chiropratica;
- farmacia; o
- medicina veterinaria.
Art. 3 Standard di qualità
Gli standard di qualità concretizzano i criteri di accreditamento di cui all’articolo 24 capoverso 1 della legge del 23 giugno 2006 3 sulle professioni mediche (LPMed) per i cicli di studio di cui all’articolo 2.
Al fine di verificare se adempiono i criteri legali di accreditamento di cui al capoverso 1, i cicli di studio da accreditare sono esaminati per accertare che soddisfino tali standard di qualità.
Si applicano gli standard di qualità di cui all’allegato.
Art. 4 Pubblicazione
Le decisioni di accreditamento, i rapporti peritali e i rapporti dell’organo di accreditamento sono pubblicati in Internet dal Consiglio svizzero di accreditamento.
Art. 5 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2007.
Allegato
(art. 3 cpv. 3)