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811.112.022

Ordinanza del DFI
concernente l’accreditamento dei cicli di studio delle professioni mediche universitarie

del 20 agosto 2007 (Stato 1° settembre 2007)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visto l’articolo 8 1 dell’ordinanza del 27 giugno 2007 2 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie,

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza fissa per i cicli di studio delle professioni mediche universitarie gli standard di qualità che concretizzano i criteri e la procedura di accreditamento.

Art. 2 Cicli di studio accreditati

Sono accreditati i cicli di studio finalizzati all’ottenimento di un diploma federale in:

  1. medicina umana;
  2. medicina dentaria;
  3. chiropratica;
  4. farmacia; o
  5. medicina veterinaria.

Art. 3 Standard di qualità

Gli standard di qualità concretizzano i criteri di accreditamento di cui all’articolo 24 capoverso 1 della legge del 23 giugno 2006 3 sulle professioni mediche (LPMed) per i cicli di studio di cui all’articolo 2.

Al fine di verificare se adempiono i criteri legali di accreditamento di cui al capoverso 1, i cicli di studio da accreditare sono esaminati per accertare che soddisfino tali standard di qualità.

Si applicano gli standard di qualità di cui all’allegato.

Art. 4 Pubblicazione

Le decisioni di accreditamento, i rapporti peritali e i rapporti dell’organo di accreditamento sono pubblicati in Internet dal Consiglio svizzero di accreditamento.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2007.

Allegato

(art. 3 cpv. 3)

Standard di qualità per l’accreditamento dei cicli di studio in medicina umana, medicina dentaria, chiropratica, farmacia e medicina veterinaria4