La presente ordinanza fissa gli standard di qualità per i cicli di perfezionamento delle professioni mediche universitarie.
811.112.03
Ordinanza del DFI
concernente l’accreditamento dei cicli di perfezionamento delle professioni mediche universitarie
del 20 agosto 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visto l’articolo 11 capoverso 6 dell’ordinanza del 27 giugno 2007 1 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie,
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Art. 1 Oggetto
Art. 2 Cicli di perfezionamento accreditati
Sono accreditati i cicli di perfezionamento finalizzati all’ottenimento di un titolo federale di perfezionamento in:
- medicina umana;
- medicina dentaria;
- chiropratica; o
- 2 farmacia.
Art. 3 Standard di qualità
Gli standard di qualità concretizzano il criterio di accreditamento di cui all’articolo 25 capoverso 1 lettera b della legge del 23 giugno 2006 3 sulle professioni mediche (LPMed) per i cicli di perfezionamento di cui all’articolo 2.
Al fine di verificare se adempiono il criterio legale di accreditamento di cui al capoverso 1, i cicli di perfezionamento da accreditare sono esaminati per accertare che soddisfino tali standard di qualità.
Si applicano gli standard di qualità di cui all’allegato.
Art. 3a4 Disposizione transitoria della modifica del 16 maggio 2022
Ai cicli di perfezionamento accreditati al momento dell’entrata in vigore della modifica del 16 maggio 2022 si applicano per l’intera durata di validità dell’accreditamento gli standard di qualità secondo il diritto anteriore 5 .
Art. 4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2007.
Allegato6
(art. 3 cpv. 3)