La diacetilmorfina deve essere somministrata e assunta nell’ambito della terapia, in linea di massima all’interno di un’istituzione titolare di un’autorizzazione secondo l’articolo 16 capoverso 1 e sotto il controllo a vista di un membro del team di cura.
Il medico competente o una persona da esso incaricata può somministrare la diacetilmorfina anche a casa o presso un’istituzione esterna appropriata secondo l’articolo 14 a oppure consegnarla in uno di questi luoghi in dosi giornaliere etichettate specificamente a nome del paziente.
A un paziente possono essere consegnate dal medico competente o da una persona da esso incaricata fino a sette dosi giornaliere, se sono adempite le seguenti condizioni:
- il paziente ha seguito una cura basata sulla prescrizione di diacetilmorfina ininterrottamente per almeno sei mesi;
- la salute e la situazione sociale del paziente sono sufficientemente stabilizzate;
- il pericolo di abuso è valutato come molto esiguo.
Su richiesta motivata del medico competente, l’UFSP può ridurre il periodo stabilito di cui al capoverso 3 lettera a se per il paziente è difficile recarsi regolarmente presso l’istituzione titolare dell’autorizzazione secondo l’articolo 16 capoverso 1, segnatamente in caso di comorbilità o di attività professionale.
In casi eccezionali, su richiesta motivata del medico competente, l’UFSP può autorizzare la consegna a un paziente di dosi giornaliere fino a un mese se:
- sono adempite le condizioni secondo il capoverso 3 lettere a e c;
- il paziente è particolarmente ben stabilizzato; e
- il paziente deve partire per un determinato periodo per motivi personali o professionali.
In caso di consegna di cui ai capoversi 3–5, il medico competente o la persona da esso incaricata prende contatto almeno due volte alla settimana con il paziente per verificare se quest’ultimo assume le dosi conformemente alla prescrizione. In caso di dubbio rinuncia alle agevolazioni di cui ai capoversi 3–5.