In caso di impedimento al lavoro causato da malattia o infortunio, i collaboratori hanno diritto alla continuazione del pagamento dell’ultimo salario e dell’assegno di custodia per un periodo di 730 giorni, a condizione che il collaboratore presenti un certificato medico e segua le prescrizioni del medico. Swissmedic può chiedere che il collaboratore sia visitato da un medico di fiducia.
Il diritto al salario può essere limitato se il collaboratore ha provocato intenzionalmente o per negligenza grave la malattia o l’infortunio, si è esposto scientemente a un pericolo straordinario o ha compiuto atti temerari.
Se il collaboratore riprende temporaneamente a lavorare dopo l’inizio dell’inabilità lavorativa, il periodo di cui al capoverso 1 è prorogato per il numero di giorni in cui il collaboratore lavora durante l’intero orario giornaliero previsto e soddisfa i requisiti fissati nel mansionario.
In caso di impedimento al lavoro a causa di una nuova malattia o di un nuovo infortunio, il periodo di cui al capoverso 1 riprende a decorrere. Il ripetersi di una malattia o delle conseguenze di un infortunio è considerato come nuova malattia o nuovo infortunio, a condizione che precedentemente il collaboratore sia stato abile al lavoro secondo il proprio grado di occupazione per almeno dodici mesi consecutivi. Le assenze di breve durata non vengono prese in considerazione.
Allo scadere del periodo di cui al capoverso 1 ed eventualmente di una proroga ai sensi del capoverso 3 non sussiste più alcun diritto al salario, indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro continui o meno.
Nei rapporti di lavoro a tempo determinato, la continuazione del versamento del salario termina al più tardi con la conclusione del rapporto di lavoro.