La presente ordinanza disciplina:
- la determinazione e la valutazione dei pericoli e rischi per la vita e la salute dell’essere umano nonché per l’ambiente che potrebbero essere cagionati da sostanze e preparati;
- le condizioni per l’immissione sul mercato di sostanze e preparati che potrebbero mettere in pericolo l’essere umano o l’ambiente;
- l’utilizzazione di sostanze e preparati che potrebbero mettere in pericolo l’essere umano o l’ambiente;
- il trattamento di dati su sostanze e preparati da parte delle autorità d’esecuzione.
La presente ordinanza si applica ai biocidi e alle loro sostanze attive nonché ai prodotti fitosanitari, alle loro sostanze attive e ai loro coformulanti quando alla stessa rinvia l’ordinanza del 18 maggio 2005 7 sui biocidi o l’ordinanza del 20 agosto 2025 8 sui prodotti fitosanitari. 9
La presente ordinanza si applica ai prodotti del tabacco e alle sigarette elettroniche ai sensi dell’articolo 3 lettere a–f della legge del 1° ottobre 2021 10 sui prodotti del tabacco nonché ai prodotti simili ad essi equiparati in virtù dell’articolo 3 dell’ordinanza del 28 agosto 2024 11 sui prodotti del tabacco (OPTab) quando alla stessa rinvia l’OPTab. 12
La presente ordinanza si applica a sostanze e preparati radioattivi per quanto non si tratti di effetti dovuti alla loro radiazione radioattiva.
Ai prodotti cosmetici ai sensi dell’articolo 53 capoverso 1 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016 13 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso sotto forma di prodotti finiti destinati a utilizzatori privati o professionali si applicano esclusivamente gli articoli 5–7 e 81, ma solo per quanto concerne la protezione dell’ambiente nonché la classificazione e la valutazione circa la pericolosità per l’ambiente. 14
La presente ordinanza non si applica:
- al trasporto di sostanze e preparati su strada, per ferrovia, per via navigabile o aerea e attraverso impianti di trasporto in condotta, eccettuato l’articolo 10 capoverso 1 lettera b;
- al transito di sostanze e preparati sotto controllo doganale, sempre che non siano oggetto di lavorazione o trasformazione durante il transito;
- alle sostanze e ai preparati sotto forma dei seguenti prodotti finiti destinati agli utilizzatori privati e professionali: 151.16derrate alimentari secondo l’articolo 4 della legge del 20 giugno 201417 sulle derrate alimentari (LDerr),2.medicamenti secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera a e dispositivi medici secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge del 15 dicembre 200018 sugli agenti terapeutici,3.alimenti per animali ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 26 ottobre 201119 sugli alimenti per animali;
- alle armi e alle munizioni secondo l’articolo 4 capoversi 1 e 5 della legge del 20 giugno 199720 sulle armi;
- alle sostanze, ai preparati e agli oggetti considerati rifiuti ai sensi dell’articolo 7 capoverso 6 LPAmb.
Alle sostanze e ai preparati importati che sono esclusivamente rietichettati ed esportati senza altre modifiche si applicano gli articoli 57, 62 e 67. 21
Alle sostanze e ai preparati pericolosi esportati si applica inoltre l’ordinanza PIC del 10 novembre 2004 22 . 23