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813.131.21

Ordinanza del DFI
sulle conoscenze specifiche richieste per la fornitura di determinate sostanze e preparati pericolosi1

del 28 giugno 2005 (Stato 1° luglio 2015)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visto l’articolo 66 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 giugno 2015 2 sui prodotti chimici (OPChim), 3

ordina:

Art. 15 Necessità di conoscenze specifiche4

Deve possedere conoscenze specifiche chi fornisce a titolo commerciale:

  1. sostanze o preparati del gruppo 1 di cui all’allegato 5 numero 1.1 o 2.1 OPChim a persone che se li procurano a fini professionali senza immetterli sul mercato in altra forma;
  2. sostanze o preparati del gruppo 2 di cui all’allegato 5 numero 1.2 o 2.2 OPChim a utilizzatori privati;
  3. sostanze o preparati destinati all’autodifesa di cui all’articolo 69 OPChim a utilizzatori privati.6

Per conoscenze specifiche si intende:

  1. le conoscenze specifiche della sostanza o del preparato in questione (conoscenze specifiche);
  2. le nozioni fondamentali inerenti alle disposizioni pertinenti della legislazione in materia di prodotti chimici e all’interpretazione dei contenuti delle schede di dati di sicurezza.

Se la fornitura avviene sotto la direzione di una persona le cui conoscenze specifiche adempiono i requisiti di cui al capoverso 1, è sufficiente che il fornitore disponga di:

  1. conoscenze specifiche del prodotto;
  2. 7 conoscenze sulle prescrizioni legali da osservare di cui agli articoli 64 e 65 OPChim.

Non sono richieste alcune conoscenze specifiche per la fornitura di carburanti per motori.

Art. 2 Conoscenze specifiche del prodotto

Dispone delle necessarie conoscenze specifiche del prodotto chi, al momento della fornitura, è in grado di informare sufficientemente l’acquirente sull’utilizzazione appropriata della sostanza o del preparato. Sono richieste conoscenze su:

  1. l’impiego della sostanza o del preparato previsto dal fabbricante;
  2. la manipolazione appropriata della sostanza o del preparato (dosaggio, misure di protezione);
  3. pericoli particolari nell’utilizzazione della sostanza o del preparato, segnatamente per quanto concerne le proprietà e l’impiego;
  4. l’immagazzinamento della sostanza o del preparato;
  5. il regolare smaltimento della sostanza o del preparato;
  6. misure di pronto soccorso e numeri telefonici di chiamata urgente.

Art. 3 Nozioni fondamentali

Le nozioni fondamentali necessarie includono le conoscenze e le capacità di cui all’allegato 1.

Si presume che disponga delle nozioni fondamentali necessarie chi:

  1. ha concluso con successo una formazione o un perfezionamento professionali riconosciuti;
  2. ha acquisito una sufficiente esperienza professionale; o
  3. è in possesso di un certificato rilasciato da un organo d’esame riconosciuto.
  4. 8

Art. 4 Formazioni e perfezionamenti professionali riconosciuti

L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) riconosce formazioni e perfezionamenti professionali che trasmettono le nozioni fondamentali di cui all’allegato 1.

L’UFSP tiene un elenco delle formazioni e dei perfezionamenti professionali riconosciuti.

L’UFSP verifica a intervalli regolari se una formazione o un perfezionamento professionale riconosciuto soddisfi ancora la condizione di cui al capoverso 1.

Art. 5 Esperienza professionale sufficiente

Un’esperienza professionale è considerata sufficiente se soddisfa le condizioni di cui all’allegato 2.

L’UFSP conferma, su richiesta, che una persona dispone di un’esperienza professionale sufficiente, se gli sono presentati attestati scritti rilasciati in Svizzera o la conferma ufficiale di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS.

A tal fine, l’UFSP sente le autorità d’esecuzione cantonali. 9

Art. 5a10 Rifiuto del riconoscimento

In casi motivati l’autorità competente può rifiutare di riconoscere le nozioni fondamentali fatte valere, anche se i requisiti di cui all’articolo 5 sono formalmente adempiti. Ciò vale in particolare se l’autorità competente giunge al convincimento che una persona non dispone delle nozioni fondamentali fatte valere o che non è in grado di applicarle.

La persona ha diritto di essere sentita prima che la decisione sia emessa.

Art. 6 Acquisizione delle nozioni fondamentali ed esame

Per le persone che non possono dimostrare di possedere le nozioni fondamentali necessarie di cui agli articoli 4 o 5, l’UFSP assicura che:

  1. si tengano corsi per l’acquisizione delle nozioni fondamentali;
  2. siano ottenibili i mezzi per uno studio personale;
  3. siano svolti esami destinati a dimostrare di avere acquisito le nozioni fondamentali richieste.

Le nozioni fondamentali da dimostrare mediante l’esame includono le conoscenze e le capacità di cui all’allegato 1.

Lo svolgimento dell’esame è retto dal regolamento stabilito nell’allegato 3.

A chi supera l’esame è rilasciato un certificato.

Gli organi d’esame tengono un registro, non accessibile al pubblico, dei certificati da loro emessi. L’organo d’esame deve conservare i duplicati dei certificati per un periodo di 10 anni.

Art. 7 Riconoscimento di organi d’esame

Gli organi d’esame che intendono far riconoscere i propri esami devono presentare una domanda scritta all’UFSP.

Alla domanda devono essere allegati documenti da cui risultino:

  1. le materie di esame;
  2. le qualifiche specifiche degli esaminatori;
  3. il disciplinamento degli emolumenti con le relative basi di calcolo.

Gli organi d’esame che risiedono all’estero devono presentare, oltre alla documentazione di cui al capoverso 2, un regolamento degli esami.

Un organo d’esame è riconosciuto a condizione che siano adempiti i requisiti di cui all’articolo 6 capoversi 2 e 3.

L’UFSP tiene un elenco:

  1. degli organi d’esame riconosciuti;
  2. degli esami indetti e dei corsi offerti.

L’UFSP verifica a intervalli regolari se un organo d’esame adempia ancora i requisiti per il riconoscimento.

Art. 8 Tasse, emolumenti

Le tasse riscosse dagli organi d’esame per la verifica delle nozioni fondamentali sono stabilite conformemente all’allegato 3 numero 5.

Gli emolumenti per l’esecuzione delle altre disposizioni della presente ordinanza sono calcolati secondo l’ordinanza del 18 maggio 2005 11 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.

Art. 912

Art. 1013

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.

Allegato 114

(art. 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 6 cpv. 2)

Nozioni fondamentali

Le nozioni fondamentali di cui all’articolo 1 capoverso 1 richieste per la fornitura di determinate sostanze e preparati pericolosi includono le seguenti conoscenze e capacità:

1 Basi legali

  1. Comprensione della sistematica del diritto in materia di prodotti chimici e fitosanitari (visione d’insieme dei relativi atti normativi) e capacità di spiegare concretamente i singoli campi d’applicazione.
  2. Conoscenza della terminologia (sostanze, preparati, prodotti fitosanitari, biocidi, utilizzazione) e capacità di spiegarla.
  3. Capacità di spiegare l’obbligo di diligenza e le misure protettive nell’utilizzazione di prodotti chimici.
  4. Elencazione degli obblighi particolari per la fornitura secondo l’OPChim, l’ordinanza del 18 maggio 200515 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, l’ordinanza del 18 maggio 200516 sui biocidi e l’ordinanza del 18 maggio 200517 sui prodotti fitosanitari.
  5. Elencazione dei requisiti posti alle conoscenze specifiche.
  6. Elencazione degli obblighi nei confronti delle autorità esecutive.

2 Caratterizzazione delle sostanze e dei preparati pericolosi

  1. Elencazione dei pericoli nell’utilizzazione di sostanze e preparati pericolosi.
  2. Capacità di interpretare il sistema di classificazione e di caratterizzazione delle sostanze e dei preparati pericolosi.
  3. Elencazione dei requisiti supplementari posti alla caratterizzazione di prodotti fitosanitari e biocidi e capacità di spiegarli.

3 Schede di dati di sicurezza

  1. Spiegazione degli obiettivi della scheda di dati di sicurezza.
  2. Elencazione dei contenuti della scheda di dati di sicurezza e capacità di spiegarne il significato all’utilizzatore.

4 Conoscenze specifiche del prodotto (linee fondamentali)

  1. Spiegazione del significato delle conoscenze specifiche del prodotto (art. 1 cpv. 1 lett. a) ed elencazione dei requisiti posti al fornitore (art. 2).
  2. Elencazione delle fonti per l’elaborazione delle conoscenze specifiche del prodotto (p. es. scheda di dati di sicurezza, istruzioni per l’uso, informazioni supplementari e dati del fabbricante).
  3. Spiegazione delle caratteristiche fondamentali pericolose dei gruppi di prodotti (p. es. prodotti corrosivi, spray, solventi, prodotti cancerogeni, mutageni e pericolosi per la riproduzione).

Allegato 2

(art. 5 cpv. 1)

Esperienza professionale sufficiente

1. Chi, in base all’esperienza professionale maturata in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, fa valere nozioni fondamentali, deve adempiere i requisiti definiti nell’articolo 2 della direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974 18 , relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l’utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari.

2. Per esperienza professionale sufficiente si intende:

  1. un’attività svolta per cinque anni consecutivi a titolo indipendente o con funzione dirigenziale presso un’impresa; tale attività non deve essere cessata da più di due anni dalla data di presentazione della domanda;
  2. un’attività svolta per due anni consecutivi, a titolo indipendente o con funzione dirigenziale presso un’impresa, qualora il beneficiario sia in possesso, per l’attività in questione, di un certificato di attitudine e di capacità che lo abiliti a esercitare il commercio e la distribuzione di prodotti tossici;
  3. un’attività svolta per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o con funzione dirigenziale presso un’impresa, qualora il beneficiario comprovi di aver seguito, per l’attività in questione, una formazione precedente, sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o ritenuta pienamente valida da un organismo professionale competente;
  4. un’attività svolta per tre anni consecutivi, a titolo dipendente, qualora il beneficiario sia in possesso, per l’attività in questione, di un certificato di attitudine e di capacità che lo abiliti a esercitare le attività che comportano il commercio e la distribuzione di prodotti tossici;
  5. un’attività svolta per quattro anni consecutivi, a titolo dipendente, qualora il beneficiario comprovi di aver seguito, per l’attività in questione, una formazione precedente, sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o ritenuta pienamente valida da un organismo professionale competente.

3. Esercita un’attività con funzione dirigenziale in un’impresa chi ha svolto in un’azienda industriale o commerciale del settore professionale corrispondente:

  1. le mansioni di direttore dell’impresa o di direttore di una succursale;
  2. le mansioni di sostituto dell’imprenditore o del direttore dell’impresa, se tali mansioni implicavano una responsabilità analoga a quella dell’imprenditore o del direttore sostituiti;
  3. le mansioni di dirigente con incarichi nel settore del commercio e della distribuzione di prodotti tossici ed è stato responsabile di almeno un settore dell’impresa, o ha svolto le mansioni di dirigente responsabile dell’impiego di detti prodotti.

Allegato 3

(art. 6 cpv. 3, 8 cpv. 1)

Regolamento d’esame

1. Oggetto

Il presente regolamento disciplina i diritti e gli obblighi dell’organo d’esame nonché dei candidati in relazione con l’esame per la prova del possesso delle nozioni fondamentali quale parte delle conoscenze specifiche necessarie per la fornitura di sostanze e preparati particolarmente pericolosi di cui all’articolo 1 capoverso 1.

2. Periodicità e lingua

Gli esami si tengono all’occorrenza in tedesco, francese o italiano.

3. Pubblicazione

Le date degli esami sono rese note in modo appropriato almeno tre mesi prima del loro svolgimento.

4. Iscrizione

Chi intende prendere parte ad un esame deve annunciarsi per scritto o elettronicamente al più tardi due mesi prima e versare la tassa almeno un mese prima dell’esame. L’organo d’esame può prendere in considerazione iscrizioni presentate tardivamente.

2 Ai candidati è comunicato entro due settimane dopo la scadenza del termine d’iscrizione se l’esame ha luogo. Assieme a questa comunicazione è inviato loro il regolamento d’esame.

5. Tassa

La tassa d’esame deve essere tale da non superare i costi. La tassa deve essere ragionevolmente proporzionale all’offerta d’esame.

2 In casi fondati, la tassa può essere totalmente o parzialmente restituita.

6. Forma e durata

L’esame si svolge in forma scritta e dura al minimo un’ora e al massimo due ore.

7. Mezzi ausiliari ammessi

L’organo d’esame rende noti per tempo i mezzi ausiliari ammessi all’esame.

8. Svolgimento

L’esame deve essere svolto da almeno un esaminatore.

9. Valutazione

Gli esaminatori valutano l’esame mediante note intere o mezze note, dal 6 all’1. La nota più alta è 6, quella più bassa 1.

2 L’esame è considerato superato se la nota ottenuta è almeno 4,0.

3 Gli esami superati di stretta misura o ritenuti insufficienti devono essere valutati da un secondo esaminatore.

10. Esclusione

L’organo d’esame esclude dall’esame in corso i candidati che durante l’esame utilizzano mezzi ausiliari non ammessi o tentano di ingannare gli esaminatori.

2 In tal caso, l’esame è considerato non superato.

11. Rilascio del certificato

Dopo il superamento dell’esame, alla persona esaminata è rilasciato un certificato.

2 I certificati devono essere a prova di falsificazione e duraturi.

12. Diritto di consultazione

La persona esaminata che non ha superato l’esame può consultare presso l’organo d’esame, entro 20 giorni dalla notifica della decisione, i documenti relativi alla valutazione.

2 L’organo d’esame stabilisce la data per la consultazione; a tal fine tiene conto della disponibilità della persona esaminata.