Deve possedere conoscenze specifiche chi fornisce a titolo commerciale:
- sostanze o preparati del gruppo 1 di cui all’allegato 5 numero 1.1 o 2.1 OPChim a persone che se li procurano a fini professionali senza immetterli sul mercato in altra forma;
- sostanze o preparati del gruppo 2 di cui all’allegato 5 numero 1.2 o 2.2 OPChim a utilizzatori privati;
- sostanze o preparati destinati all’autodifesa di cui all’articolo 69 OPChim a utilizzatori privati.6
Per conoscenze specifiche si intende:
- le conoscenze specifiche della sostanza o del preparato in questione (conoscenze specifiche);
- le nozioni fondamentali inerenti alle disposizioni pertinenti della legislazione in materia di prodotti chimici e all’interpretazione dei contenuti delle schede di dati di sicurezza.
Se la fornitura avviene sotto la direzione di una persona le cui conoscenze specifiche adempiono i requisiti di cui al capoverso 1, è sufficiente che il fornitore disponga di:
- conoscenze specifiche del prodotto;
- 7 conoscenze sulle prescrizioni legali da osservare di cui agli articoli 64 e 65 OPChim.
Non sono richieste alcune conoscenze specifiche per la fornitura di carburanti per motori.