Per le macchine e attrezzature che devono essere immesse sul mercato, la presente ordinanza disciplina:
- la limitazione preventiva delle emissioni foniche;
- la marcatura delle emissioni foniche;
- i controlli ulteriori.
Essa si applica a tutte le macchine e attrezzature elencate nell’allegato 1, che sono definite nell’allegato I della direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2000 3 , sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto (direttiva 2000/14/CE).
Essa si applica unicamente a macchine e attrezzature adatte ad essere utilizzate, come unità complete, per l’uso previsto.
Non si applica:
- a macchine e attrezzature destinate soprattutto al trasporto di merci o persone su strada, per ferrovia, per via navigabile o aerea;
- a macchine e attrezzature destinate esclusivamente alla difesa del Paese;
- ad accessori privi di motore immessi in commercio o messi in servizio separatamente; sono esclusi i martelli demolitori azionati a mano e i martelli demolitori idraulici.