La presente ordinanza disciplina, a protezione dell’essere umano e dell’ambiente dalle radiazioni ionizzanti:
- per le situazioni di esposizione pianificate:1.le licenze,2.l’esposizione della popolazione,3.le attività non giustificate,4.l’esposizione medica,5.l’esposizione professionale,6.la manipolazione delle sorgenti di radiazioni,7.la manipolazione dei rifiuti radioattivi,8.la prevenzione e la gestione di incidenti;
- per le situazioni di esposizione di emergenza: la prevenzione e la gestione;
- per le situazioni di esposizione esistenti: la manipolazione dei siti e degli oggetti radiologicamente contaminati, del radon, dei materiali contenenti radionuclidi presenti in natura nonché della contaminazione a lungo termine in seguito a un’emergenza;
- la formazione e l’aggiornamento delle persone che manipolano le radiazioni ionizzanti o con la radioattività;
- le attività di vigilanza e di esecuzione;
- la consulenza svolta dalla Commissione federale della radioprotezione (CPR).
Si applica a tutte le situazioni di esposizione a radiazioni ionizzanti artificiali e naturali.
Non si applica:
- alle esposizioni ai radionuclidi che si trovano naturalmente nel corpo umano;
- alle esposizioni di persone alla radiazione cosmica: tuttavia si applica alle esposizioni del personale di volo alla radiazione cosmica;
- alle esposizioni in superficie ai radionuclidi presenti nella crosta terrestre, purché non sia perturbata da interventi.