La presente ordinanza ha lo scopo di proteggere i pazienti, il personale e i terzi dalle radiazioni ionizzanti emesse durante la messa in esercizio e l’utilizzazione di sistemi a raggi X per uso medico (sistemi a raggi X).
Si applica a sistemi a raggi X con tensione del tubo fino a 300 kilovolt (kV) che producono artificialmente radiazioni fotoniche di energia superiore a 5 kiloelettronvolt (keV) e che sono utilizzati per i seguenti scopi:
- diagnosi o terapia su esseri umani o animali;
- controllo del posizionamento, pianificazione e simulazione nella radioterapia;
- formazione o dimostrazione;
- medicina legale o patologia;
- ricerca o applicazioni industriali.
La presente ordinanza disciplina in particolare:
- la giustificazione e l’ottimizzazione delle esposizioni mediche (sezione 1);
- le misure edili di radioprotezione (sezione 2);
- la messa in esercizio (sezione 3);
- l’uso (sezione 4);
- la garanzia della qualità, in particolare il controllo e la manutenzione (sezione 5).
L’immissione in commercio dei sistemi a raggi X è disciplinata dall’ordinanza del 17 ottobre 2001 2 relativa ai dispositivi medici (ODmed).