Per l’esportazione, l’importazione e il transito di rifiuti, fatto salvo il capoverso 7, devono essere utilizzati i relativi moduli di notifica e di accompagnamento internazionali previsti dai seguenti atti normativi:
- Convenzione di Basilea;
- allegato 8 della decisione del Consiglio dell’OCSE; o
- allegato I A e I B del regolamento (CE) n. 1013/2006.
L’UFAM mette a disposizione in una banca dati elettronica i moduli di notifica e di accompagnamento della Convenzione di Basilea e della decisione del Consiglio dell’OCSE.
Chi esporta rifiuti deve:
- compilare nella banca dati dell’UFAM, almeno tre giorni lavorativi prima dell’inizio del trasporto, il modulo di accompagnamento con le indicazioni richieste;
- provvedere affinché al passaggio della dogana i rifiuti siano dichiarati come tali all’Amministrazione delle dogane e che siano portati con sé il modulo di accompagnamento stampato e firmato e una copia dell’autorizzazione all’esportazione;
- conservare per almeno cinque anni il modulo di accompagnamento rispedito dall’impresa di smaltimento con sede all’estero, compresa la dichiarazione attestante lo smaltimento.
Chi importa rifiuti deve provvedere affinché:
- al passaggio della dogana i rifiuti siano dichiarati come tali all’Amministrazione delle dogane;
- siano portati con sé il modulo di accompagnamento firmato e una copia del consenso dell’UFAM.
Chi fa transitare rifiuti deve dichiararli come tali nei documenti doganali di transito e portare con sé il modulo di accompagnamento firmato.
Chi riceve rifiuti importati ai fini dello smaltimento deve:
- confermare nel modulo di accompagnamento destinato all’esportatore, alle autorità competenti dello Stato esportatore e degli Stati di transito nonché all’UFAM, entro tre giorni lavorativi dal conferimento, la ricezione dei rifiuti;
- confermare nel modulo di accompagnamento destinato all’esportatore, alle autorità competenti dello Stato esportatore e degli Stati di transito nonché all’UFAM entro 30 giorni dalla fine dello smaltimento, ma al più tardi entro un anno dal conferimento dei rifiuti, che lo smaltimento è avvenuto in modo rispettoso dell’ambiente;
- inserire le indicazioni di cui alle lettere a e b nella banca dati dell’UFAM e, per quanto possibile e ammissibile, trasmetterle per via elettronica alle autorità competenti dello Stato esportatore e degli Stati di transito, nonché all’esportatore;
- conservare il modulo di accompagnamento, compresa la dichiarazione attestante lo smaltimento, per almeno cinque anni.
Chi trasporta rifiuti destinati all’esportazione o all’importazione deve portare con sé i moduli di accompagnamento necessari. Deve compilare il modulo di accompagnamento con le indicazioni richieste.
I moduli di accompagnamento non sono necessari per:
- l’esportazione di rifiuti secondo l’articolo 15 capoverso 2 senza autorizzazione;
- l’importazione di rifiuti secondo l’articolo 22 capoverso 2 senza consenso;
- il transito di rifiuti secondo l’articolo 29 capoverso 1bis senza notifica.
Deve portare con sé il modulo debitamente compilato di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 1013/2006 chi esporta, importa o fa transitare campioni di rifiuti secondo il capoverso 7 od oltre 20 kg di rifiuti.