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814.620 ORSAE

Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE)

del 20 ottobre 2021 (Stato 1° settembre 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 30 b capoversi 1 e 2 lettera a, 30 c capoverso 3, 30 d lettera a,
39 capoverso 1 e 46 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 1983 1
sulla protezione dell’ambiente,

ordina:

Sezione 1 Condizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza ha lo scopo di garantire che gli apparecchi elettrici ed elettronici nonché i loro componenti siano smaltiti in modo rispettoso dell’ambiente e secondo lo stato della tecnica.

Gli apparecchi e i componenti da smaltire devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti e le sostanze riciclabili contenute in tali apparecchi e componenti devono essere recuperate, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, economicamente sopportabile ed ecologicamente ragionevole.

Art. 2 Oggetto e campo d’applicazione

La presente ordinanza regola la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici nonché dei loro componenti.

La presente ordinanza si applica agli apparecchi e componenti incorporati in costruzioni, veicoli o altri oggetti soltanto se la loro estrazione è possibile con un onere proporzionato e il loro riciclaggio è opportuno secondo lo stato della tecnica.

Agli apparecchi e ai componenti concepiti esclusivamente per l’uso professionale o commerciale si applicano soltanto le disposizioni sullo smaltimento di cui all’articolo 10 nonché quelle sulla registrazione dei dati secondo l’articolo 12.

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) definisce gli apparecchi e i componenti secondo i capoversi 1–3.

Art. 3 Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per:

  1. apparecchi: gli apparecchi elettrici o elettronici che utilizzano, per un corretto funzionamento, energia elettrica e sono impiegati nelle economie domestiche oppure a titolo professionale o commerciale;
  2. componenti: le parti elettriche o elettroniche di apparecchi indispensabili per il funzionamento degli stessi;
  3. fabbricanti: le persone fisiche o giuridiche che fabbricano apparecchi o componenti a titolo professionale o commerciale o che li importano in Svizzera per la fornitura a titolo commerciale;
  4. commercianti: le persone fisiche o giuridiche che acquistano apparecchi o componenti e li forniscono in Svizzera a titolo commerciale;
  5. commercianti al dettaglio: i commercianti che forniscono apparecchi o componenti esclusivamente all’utente finale;
  6. centri pubblici di raccolta: i centri o gli eventi di raccolta gestiti dalla collettività o da privati per conto della collettività;
  7. imprese di smaltimento: le imprese che prendono in consegna apparecchi e componenti a scopo di smaltimento ad eccezione dei centri pubblici di raccolta, dei trasportatori e di chi è soggetto all’obbligo di ripresa;
  8. stato della tecnica: l’attuale stato d’avanzamento di procedure, installazioni e modalità d’esercizio che:1.è stato sperimentato con successo su attività o impianti comparabili in Svizzera o all’estero oppure è stato impiegato con successo in via sperimentale e può, secondo le regole della tecnica, essere applicato ad altri impianti o attività, e2.un’azienda media ed economicamente sana del ramo in questione può sostenere sotto il profilo economico.

Sezione 2 Informazione, restituzione, ripresa e smaltimento

Art. 4 Obbligo di etichettatura

I fabbricanti devono garantire che sugli apparecchi venga apposto, in modo visibile, leggibile e duraturo, quale indicazione relativa allo smaltimento attraverso la raccolta differenziata, il simbolo seguente:

Sono esclusi dall’obbligo di cui al capoverso 1 i fabbricanti di apparecchi secondo l’articolo 2 capoverso 2.

In deroga al capoverso 1, se necessario a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto i fabbricanti possono eccezionalmente apporre il simbolo sull’imballaggio o sulle istruzioni per l’uso dell’apparecchio invece che su quest’ultimo.

Art. 5 Obbligo di restituzione

Chi intende disfarsi di un apparecchio o di un componente deve restituirlo a un commerciante, a un fabbricante o a un’impresa di smaltimento. È ammessa anche la restituzione ai centri pubblici di raccolta che offrono questo servizio per gli apparecchi o per i loro componenti.

Art. 6 Obbligo di ripresa

I fabbricanti devono riprendere gratuitamente gli apparecchi e i componenti appartenenti alle marche da loro fabbricate o importate.

I commercianti devono riprendere gratuitamente i tipi di apparecchi e componenti che hanno nell’assortimento.

I commercianti al dettaglio e i fabbricanti che forniscono apparecchi e componenti agli utenti finali devono riprendere gratuitamente nei loro punti di vendita durante l’orario di apertura gli apparecchi e i componenti del tipo che figura nel loro assortimento.

L’obbligo di ripresa gratuita dei componenti secondo i capoversi 1–3 sussiste soltanto nei confronti degli utenti finali. Chi è soggetto all’obbligo di ripresa può negare la ripresa gratuita di componenti che provengono dallo smontaggio di apparecchi a titolo commerciale.

I commercianti e i fabbricanti che forniscono apparecchi e componenti soltanto a commercianti possono affidare la ripresa a terzi.

Art. 7 Obbligo d’informazione

Chi è soggetto all’obbligo di ripresa deve indicare che gli apparecchi e i componenti vengono ripresi gratuitamente. È escluso da questo obbligo chi è soggetto all’obbligo di ripresa di apparecchi secondo l’articolo 2 capoverso 2.

Art. 82 Protezione dei dati

Chi è soggetto all’obbligo di ripresa, i gestori di centri pubblici di raccolta nonché le imprese di smaltimento devono, per i dispositivi di archiviazione a loro consegnati nei quali sono salvati dati personali, rispettare le disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020 3 sulla protezione dei dati o le rispettive disposizioni cantonali.

Art. 9 Obbligo di smaltimento

Chi è soggetto all’obbligo di ripresa deve smaltire gli apparecchi e i componenti che non utilizza più e che non consegna ad altri soggetti all’obbligo di ripresa. Può affidare tale incarico a terzi.

I gestori di centri pubblici di raccolta e le imprese di smaltimento devono smaltire gli apparecchi e i componenti che hanno ripreso o cederli a chi è soggetto all’obbligo di ripresa.

I detentori di apparecchi e componenti che non possono essere consegnati a chi è soggetto all’obbligo di ripresa, a centri pubblici di raccolta o a imprese di smaltimento devono smaltirli o farli smaltire a proprie spese conformemente ai requisiti di cui all’articolo 10.

Se non versa contributi finanziari a organizzazioni settoriali per assicurare lo smaltimento degli apparecchi e dei componenti, chi è soggetto all’obbligo di ripresa deve:

  1. fare smaltire a proprie spese gli apparecchi e i componenti ripresi; e
  2. registrare la quantità di apparecchi e componenti venduti e ripresi e conservare i documenti comprovanti che gli apparecchi e i componenti ripresi sono stati ceduti in vista dello smaltimento; su richiesta, l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e i Cantoni possono consultare la documentazione degli ultimi cinque anni.

Art. 10 Requisiti per lo smaltimento

Chi si occupa dello smaltimento di apparecchi e di componenti deve garantire che ciò avvenga in modo rispettoso dell’ambiente e secondo lo stato della tecnica; occorre in particolare rispettare i requisiti seguenti:

  1. gli apparecchi e i componenti che presentano un rischio particolare per l’uomo e per l’ambiente, come il pericolo di incendio o di esplosione o l’emissione di sostanze pericolose, devono essere smaltiti separatamente nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza giuridiche e aziendali;
  2. i componenti che contengono sostanze particolarmente nocive secondo l’ordinanza del 18 maggio 20054 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici devono essere rimossi nelle prime fasi del processo di trattamento e smaltiti separatamente, al fine di prevenire la diffusione di sostanze nocive; in particolare si intendono:1.i componenti contenenti cadmio e mercurio,2.i gas climalteranti e i gas che impoveriscono lo strato di ozono,3.le materie plastiche contenenti sostanze ignifughe vietate o metalli pesanti,4.il vetro di tubi catodici, le batterie e i condensatori contenenti sostanze pericolose, e5.gli apparecchi e i componenti contenenti amianto nonché gli apparecchi e i componenti radioattivi;
  3. i componenti in materiali riciclabili, come ferro, metalli di base e metalli preziosi nonché materie plastiche e vetri, devono essere riciclati adeguatamente;
  4. i metalli tecnologici rari, come indio, gallio, germanio, neodimio e tantalio, devono essere riciclati nella misura in cui esistono a tal fine procedure o impianti adeguati;
  5. i componenti in materiali non riciclabili, come materie plastiche e vetri contenenti sostanze nocive, devono essere termicamente riciclati, termicamente eliminati o, se del caso, depositati.

Nella misura in cui è necessario per garantire il rispetto dei requisiti di cui al capoverso 1, singoli generi di apparecchi e componenti devono essere raccolti in modo differenziato e immagazzinati separatamente in un deposito intermedio.

Sezione 3 Disposizioni finali

Art. 11 Esecuzione

I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione.

Art. 12 Registrazione dei dati

Chi è soggetto all’obbligo di ripresa, i centri pubblici di raccolta e le imprese di smaltimento devono sottoporre all’UFAM su sua richiesta e secondo le sue indicazioni i dati sugli apparecchi e i componenti smaltiti necessari all’esecuzione.

Art. 13 Aiuto all’esecuzione dell’UFAM

L’UFAM elabora un aiuto all’esecuzione per l’applicazione della presente ordinanza, in particolare riguardo allo stato della tecnica. A questo scopo collabora con gli uffici federali, i Cantoni e le organizzazioni economiche interessate e tiene conto delle normative internazionali, degli accordi settoriali e dei marchi pertinenti.

Art. 14 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinati nell’allegato.

Art. 15 Disposizioni transitorie

Fino all’entrata delle disposizioni di esecuzione del DATEC secondo l’articolo 2 capoverso 4 gli apparecchi e i componenti delle seguenti categorie rientrano nel settore di applicazione della presente ordinanza:

  1. gli apparecchi dell’elettronica d’intrattenimento;
  2. gli apparecchi della burotica, dell’informazione e della comunicazione;
  3. gli elettrodomestici;
  4. i dispositivi d’illuminazione;
  5. le lampade (salvo le lampade a incandescenza);
  6. gli strumenti (salvo gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);
  7. le apparecchiature per lo sport e il tempo libero nonché i giocattoli.

Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Allegato

(art. 14)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

L’ordinanza del 14 gennaio 1998 5 concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici è abrogata.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

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