Lexipedia

814.621.4

Ordinanza
relativa all’ammontare della tassa di smaltimento anticipata sugli imballaggi per bevande in vetro

del 7 settembre 2001 (Stato 1° gennaio 2002)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni,

visto l’articolo 32 a bis capoverso 2 seconda frase della legge federale del 7 ottobre 1983 1 sulla protezione dell’ambiente,

ordina:

Art. 1 Ammontare della tassa

La tassa di smaltimento anticipata sugli imballaggi per bevande in vetro di cui all’articolo 9 dell’ordinanza del 5 luglio 20002 sugli imballaggi per bevande (OIB) ammonta a:

  1. 2 centesimi per ogni imballaggio il cui volume di riempimento è compreso tra 0,09 l e 0,33 l;
  2. 4 centesimi per ogni imballaggio il cui volume di riempimento è superiore a 0,33 l e inferiore o pari a 0,60 l;
  3. 6 centesimi per ogni imballaggio il cui volume di riempimento è superiore a 0,60 l.

Art. 2 Entrata in vigore

La presente ordinanza nonché gli articoli 9–14, 16 e 17 dell’OIB 3 entrano in vigore il 1° gennaio 2002.