L’autorità individua i siti inquinati valutando le indicazioni disponibili quali carte, elenchi e notifiche. Può richiedere informazioni ai titolari dei siti oppure a terzi.
L’autorità comunica ai titolari dei siti le indicazioni previste per l’iscrizione nel catasto e dà loro l’opportunità di pronunciarsi in merito e di procedere a indagini. Su richiesta dei titolari emette una decisione d’accertamento.
L’autorità iscrive nel catasto i siti per i quali, giusta i capoversi 1 e 2, è accertato che siano inquinati o che con grande probabilità è prevedibile che lo siano. Nella misura del possibile le iscrizioni contengono indicazioni riguardanti:
- l’ubicazione;
- il tipo e la quantità di rifiuti pervenuti nel sito;
- la durata del deposito, la durata dell’esercizio o il momento dell’incidente;
- le indagini già effettuate e i provvedimenti già adottati per la protezione dell’ambiente;
- gli effetti già constatati;
- i settori ambientali minacciati;
- gli eventi particolari quali la combustione di rifiuti, le frane, le inondazioni, gli incendi o gli incidenti rilevanti.
Sulla base delle indicazioni contenute nel catasto, segnatamente di quelle sul tipo e sulla quantità di rifiuti pervenuti nel sito, l’autorità suddivide i siti inquinati nelle categorie seguenti:
- siti per i quali non sono prevedibili effetti dannosi o molesti; e
- siti per i quali è necessario procedere a un’indagine onde stabilire se debbano essere sorvegliati o risanati.
Per l’esecuzione delle indagini l’autorità stabilisce un ordine di priorità. Sulla base delle indicazioni contenute nel catasto, tiene conto del tipo e della quantità di rifiuti pervenuti nel sito, delle possibilità di emissione di sostanze nonché dell’importanza dei settori ambientali toccati.